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Scheda FLC CGIL come si svolge la prova orale del concorso docenti abilitati 2018 - CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2018.
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Scheda FLC CGIL come si svolge la prova orale del concorso docenti abilitati 2018
Tutte le indicazioni utili per lo svolgimento della prova orale non selettiva del concorso riservato ai docenti abilitati.
Concorso docenti 2018 abilitati, graduatorie di merito regionali: le info utili
Di Fabrizio De Angelis -
02/03/2018
Si sono aperti il 20 febbraio i termini per inoltrare su Istanze Online le domande di partecipazione per il concorso docenti abilitati 2018. C’è tempo fino alle 23.59 del 22 marzo.
Proseguiamo l’analisi del bando, parlando delle graduatorie di merito regionale, che si formeranno in seguito alla conclusione delle prove concorsuali.
La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
Tali graduatorie di merito regionali comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale.
I candidati vengono inseriti in questa graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
In mezzo alla notizia
Candidati ammessi annualmente e terzo anno di FIT come anno di prova
I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono
ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all’art. 3, comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 al FIT, un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale ed equivale all’anno di prova
Per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione
territoriale delle procedure concorsuali si procede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell’art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
La graduatoria di merito viene approvata con decreto dal dirigente
preposto all’USR responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell’albo e sul sito internet dell’USR nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
Inoltre, le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.
Niente aggiornamento. Depennamento solo con ammissione al FIT
Come scritto anche in precedenza, la Uil Scuola specifica che la graduatoria di merito regionale degli abilitati, una volta predisposta, non si aggiornerà mai. “Ciascuna GMRA è costituita una volta per tutte, non si aggiornerà né in termini di punteggio, né a livello regionale. Sarà soppressa al suo esaurimento”.
Per quanto riguarda, infine, il depennamento da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto ad esaurimento e di istituto, questo si verificherà solo con l’ammissione al terzo anno FIT. Pertanto, l’inserimento nella GMRA non comporterà alcun immediato depennamento dalle altre graduatorie”.
Questo significa che il conseguimento di una supplenza annuale non comporterà alcuna esclusione, né da GaE, né da graduatorie d’istituto o di merito.
Così si svolgeranno le prove
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
SCARICA IL BANDO ALLEGATO IN PDF IN FONDO ALLA PAGINA
Prova orale non selettiva
I candidati – così come segnala la Flc Cgil in una scheda sul proprio sito – saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali
Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.
Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti
La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il sito dedicato con tutte le info utili, un valido supporto per tutti gli aspiranti.
Il concorso, ribadiamo, è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria.
SITO DEDICATO DEL MIUR
www.miur.gov.it/web/guest/concorso-docenti-2018
IN ALLEGATO IL BANDO -
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https://jobberino.com/ricerca-lavoro/siti-...trovare-lavoro/ -
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I MIGLIORI SITI PER CERCARE LAVORO
https://corsidia.com/materia/ricerca-lavor...voro/siti-utili -
NASPI: come calcolare importi per il 2018. Sale la soglia massima a 1.1314 euro e cambiano limiti ut - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI, ASpI e MINIASpI.
NASPI: come calcolare importi per il 2018. Sale la soglia massima a 1.1314 euro e cambiano limiti utili al calcolo
CEDAN – Per capire come determinare gli importi 2018 della disoccupazione Naspi bisogna innanzitutto comprendere come funziona il calcolo della misura mensile della Naspi: la circolare dell’Inps può essere d’aiuto.
Cresce a 1.314,30 euro l’importo massimo della Naspi, l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei dipendenti; inoltre, sale a 1.208,15 euro la soglia utile al calcolo. S’innalzano anche le soglie utili per il calcolo della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, che sono le stesse previste per la Naspi.
Come procedere per calcolare l’ammontare dell’indennità?
addizionare gli imponibili previdenziali (in busta paga, sotto la voce imponibile Inps) degli ultimi 4 anni, comprensivi degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive;
dividere il risultato per le settimane di contributi, indipendentemente dalla verifica del rispetto del minimale; nel calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite;
moltiplicare il tutto per 4,33.
Da tale operazione, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra l’imponibile e i 1.208,15 euro. La Naspi non può mai superare, comunque, 1.314,30 euro mensili. L’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Per i lavoratori che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale, part time, il calcolo della Naspi è lo stesso: deve essere sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali risulteranno periodi a retribuzione ridotta, a causa del part-time) e va contemplata la percentuale del 75% dell’imponibile medio mensile. Dunque, se per un lavoratore part time risulta un imponibile medio mensile, con riferimento agli ultimi 4 anni, pari a mille euro, la Naspi sarà pari a 750 euro mensili che spetteranno in base alla durata calcolata. Se in base alla durata calcolata risultano, oltre ai mesi interi, frazioni di mese, l’importo mensile spettante va diviso per 30 e moltiplicato per il numero di giornate della frazione di mese.
Per il calcolo della durata della Naspi nel 2018 non varia: il beneficiario riceve difatti l’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni. Per il calcolo delle settimane invece di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, basta che risulti per ogni anno complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
La disposizione discrimina però i lavoratori a tempo parziale con stipendi non elevati: per il calcolo dell’ammontare della Naspi, difatti, l’imponibile va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano. Sempre la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.
Per il diritto alla Naspi, contano anche le settimane di contributi dovute ma non versate dal datore di lavoro, in base al principio dell’automaticità delle prestazioni. Ai fini del completamento del requisito richiesto di 13 settimane minime di contributi nei 4 anni vengono conteggiati:
i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione;
i periodi di congedo parentale indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia;
i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Sono invece considerati neutri, cioè non valutati, i seguenti periodi:
malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore);
assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).
Per determinare la durata della Naspi è necessario togliere le settimane che hanno dato luogo, negli ultimi quattro anni, a una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.). Secondo la normativa non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno sottratte riducendo la durata massima potenziale del nuovo ammortizzatore.
Per informazioni, contatta la sede Cedan più vicina a te e visita il nostro sito! Per contattare la sede nazionale scrivi un’e-mail all’indirizzo [email protected] e contatta il numero 091 7098356. -
Visite fiscali, per infortuni sul lavoro sono previste? Risposta Ufficio Legislativo Ministero PA - MALATTIA E VISITE SPECIALISTICHE.
Visite fiscali, per infortuni sul lavoro sono previste? Risposta Ufficio Legislativo Ministero PA
Il decreto n. 206/2017, che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici, ha apportato delle modifiche per la platea degli esclusi dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità.
ESCLUSI DALLA VISITA FISCALE
Rispetto alla previgente normativa, non sono esclusi dalle fasce di reperibilità i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.
Approfondisci: Visite fiscali ripetute e restrizioni su chi è escluso da obbligo di reperibilità. Orari invariati e visite anche di domenica
La spiegazione alla succitata novità è data da una risposta dell’Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, fornita ad un quesito posto dalla Fondazione Policlinico “San Matteo”.
COMPETENZE INPS
Il succitato Ufficio Legislativo evidenzia che il decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 disciplina le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze per malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del D.lgs. n. 165/01, o gli accertamenti medico-legali di competenza esclusiva dell’Inps.
COMPETENZE INAIL
Quanto agli infortuni sul lavoro, prosegue l’Ufficio Legislativo, l’articolo 12 della legge n. 67/88, attribuisce all’Inail la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Pertanto, si conclude nella risposta, l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dalla visita fiscale, in quanto la competenza non è dell’Inps ma dell’Inail.
NORMATIVA RIFERIMENTO PER INFORTUNI SUL LAVORO
Nei casi di infortunio sul lavoro, in conclusione, gli accertamenti medico-legali rimangono di competenza dell’Inail, secondo quanto disposto dalla normativa previgente al decreto n. 206/2017. -
Concorso docenti abilitati: ecco il bando. Domande dal 20 febbraio al 22 marzo su Istanze on line. - CONCORSO SCUOLA DOCENTI 2018.
Bando concorso scuola docenti abilitati, cosa devo studiare? Ecco i programmi
Ecco i programmi previsti per la procedura concorsuale prevista per il personale docente in possesso di abilitazione per la scuola secondaria o specializzazione sostegno.
La prova sarà di natura didattico- metodologica, consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera (almeno livello B2)
La prova valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Edited by redrose - 17/2/2018, 11:21 -
ITP vanno inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e in prima fascia di istituto. La nota - I.T.P. INSEGNANTI TECNICO PRATICI.
NOTA MIUR 35937 DEL 17.08.2017
SENTENZA CANUTO SILVIA
NOTA USR MARCHE -
Classi di concorso: pubblicato il Decreto 259/17 correttivo delle nuove classi di concorso - NUOVE CLASSI DI CONCORSO.
allegato E
Licei -
Classi di concorso: pubblicato il Decreto 259/17 correttivo delle nuove classi di concorso - NUOVE CLASSI DI CONCORSO.
allegato C
Istituti professionali -
Classi di concorso: pubblicato il Decreto 259/17 correttivo delle nuove classi di concorso - NUOVE CLASSI DI CONCORSO.
tabella A
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Immissioni in ruolo 2017/18: ecco la suddivisione per provincia e classe di concorso - IMMISSIONI IN RUOLO.
FILE SOSTEGNO PRIMO GRADO
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Immissioni in ruolo 2017/18: ecco la suddivisione per provincia e classe di concorso - IMMISSIONI IN RUOLO.
FILE SOSTEGNO INFANZIA
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Immissioni in ruolo 2017/18: ecco la suddivisione per provincia e classe di concorso - IMMISSIONI IN RUOLO.
FILE COMUNE PRIMO GRADO
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Immissioni in ruolo 2017/18: ecco la suddivisione per provincia e classe di concorso - IMMISSIONI IN RUOLO.
FILE COMUNE INFANZIA
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Organici ATA 2017/18, ripartizione regionale posti vari profili. Le tabelle e lo schema di decreto - PERSONALE A.T.A..
Organici ATA 2017/18, ripartizione regionale posti vari profili. Le tabelle e lo schema di decreto interministeriale
Il Miur, con la nota n. 29817 del 10 luglio 2017, ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche ATA per l’a. s. 2017-18.
La dotazione organica del personale ATA, come quello dei docenti, è ormai triennale ed è stata effettuata sulla base dei dati della popolazione scolastica e del dimensionamento della rete scolastica.
La dotazione complessiva per il prossimo anno scolastico è pari a 203.534 posti, quanto quella dello scorso anno scolastico escluso il profilo di DSGA, relativamente al quale si perdono 78 posti.
Allegate al decreto vi sono le tabelle A, B, C , D, E ed F, in cui troviamo la ripartizione regionale del contingente distinto per profilo:
la tabella A riguarda la dotazione complessiva;
la tabella B riguarda gli assistenti amministrativi;
la tabella C riguarda gli assistenti tecnici;
la tabella D riguarda i collaboratori scolastici;
la tabella E riguarda i posti accantonati per terziarizzazione dei servizi;
la tabella F riguarda i DSGA.
La ripartizione provinciale dei contingenti è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali, che possono incrementare i posti di un determinato profilo tramite compensazione con le dotazioni organiche di altri profili appartenenti alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale, evitando di creare situazioni di esubero e fermo restando il limite del contingente regionale assegnato.
nota
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
1
Ai Direttore Regionali degli Uffici
Scolastici Regionali
Loro Sedi
e, p.c. Al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di
formazione
Sede
Oggetto: Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.).
Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a. s. 2017-18.
Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione
dell’organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
della scuola per l’anno scolastico 2017/2018, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo
schema di decreto interministeriale in oggetto unitamente alle tabelle A, B, C, D, E ed F concernenti
la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2017/18.
La ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della
popolazione scolastica presenti al sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà
essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello
provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.
Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle
previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare.
Ripartizione dei contingenti
Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le
consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di
minore entità) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C e D nelle quali sono riportati i
contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di
collaboratore scolastico.
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti
pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere
utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da
parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e poi per salvaguardare le
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0029817.10-07-2017
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
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le istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità quali la frequenza di
alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e reparti di
lavorazione nella medesima istituzione scolastica, l’eventuale frammentazione della medesima sede
in un consistente numero di plessi e/o succursali, la gestione di specifiche situazioni di disagio
locale, la presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..
In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro
il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.
Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati, solo mediante
compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla
medesima area contrattuale tenendo conto delle esigenze di carattere locale, evitando di creare
situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla
possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti
entro il limite del contingente regionale assegnato.
Organico di istituto
Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale
dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito
dall’art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza
numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali Provinciali
delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.
Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva
dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di
cui alla tabella “A” allegata al decreto.
Organico D.S.G.A.
Giova richiamare l’attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all’articolo 19, comma 5 bis, del
Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente
modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013,
n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: ”negli anni scolastici 2012-2013 e
2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via
esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’articolo 12, comma 1 lettera
c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128
ha ulteriormente statuito che “A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
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concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente
articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base
dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale
e' adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”.
In mancanza dell’accordo in sede di Conferenza Unificata anche l’organico di DSGA
continuerà ad essere determinato, per l’anno scolastico 2017-18, con decreto interministeriale
(MIUR-MEF),previo parere della suddetta Conferenza Unificata.
Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F”
dell’allegato schema di decreto interministeriale. Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle
istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità
di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico
2017/2018.
Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600
alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione
scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.
L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di
fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato
esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio
dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la
conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a
D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.
La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei
servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono
essere gestite dalle SS.LL., esclusivamente, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla
situazione di fatto.
Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di
contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche
sottodimensionate individuando, altresì, tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale
istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le
istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già
titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.
In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli
alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.
Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del
numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga
modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A.
di ruolo.
L’alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo,
deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di
spesa e l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.
Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all’abbinamento delle sedi
sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di
D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
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Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione
di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future fusioni tra
sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in
situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell’organico di diritto, sempreché il numero di
alunni delle nuove scuole legittimi l’istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
Nelle province nelle quali l’applicazione delle richiamate disposizioni determinano D.S.G.A. in
eccedenza rispetto all’organico di diritto 2017/2018, nei limiti del riassorbimento dello stesso
soprannumero, il D.S.G.A. soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di
titolarità dell’anno scolastico 2016/2017. Tale prescrizione è contenuta nella ipotesi di C.C.N.I.
sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sottoscritto per l’ anno scolastico 2017/2018.
I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico
Il comma 81 del’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di
evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola
secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione
della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla
provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti
vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul
50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratto il numero di accantonamenti
finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.
A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio,
sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2017/18, nella medesima istituzione scolastica dell’anno
precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area
laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile
utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il
contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo
professionale, secondo la vigente normativa.
Assistenti tecnici
I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.
Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in
tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e
l’assistente tecnico.
A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non
attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area
didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell’orario
settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa
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all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area
professionale del laboratorio di titolarità.
Gestione comune di funzioni e servizi
Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il
proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse
all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all’apertura e alla chiusura dei locali in
cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari
provvedimenti, anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo,
tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto
dalla legge 107/2015.
In proposito, si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative
atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di
consentire anche la soluzione di problematiche complesse.
CPIA
Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai
centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista
per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con
almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto
riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP
riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è
determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di
istruzione per gli adulti .
Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, personale
appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la
stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.
Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale
accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all’avvio dei CPIA ed al fine
di garantire l’erogazione del servizio.
Terziarizzazione dei servizi
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Al Direttore Regionale è stata ricondotta la competenza in merito alla promozione di opportune
intese con i rappresentanti di categoria, finalizzate alla ottimale utilizzazione del personale esterno
all’amministrazione e, dunque, all’utilizzo sul territorio del personale impiegato nelle ditte
d’appalto che forniscono i servizi esternalizzati di pulizia degli alunni e delle istituzioni scolastiche.
L’affidamento dei servizi a personale esterno all’Amministrazione è caratterizzato, dunque,
dalla formulazione, da parte del Direttore Regionale, di un piano finalizzato ad ottimizzare
l’impiego del personale che svolge, in tutto o in parte, la funzione di collaboratore scolastico. La
disposizione prevede il coinvolgimento dei Rappresentanti degli enti e dei consorzi di impresa
affinché le risorse disponibili siano utilizzate secondo criteri ispirati alla massima razionalità di
impiego e finalizzati ad evitare che il medesimo personale sia assegnato e ripartito, tra le sedi, in
misura carente ovvero eccedente rispetto alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche.
Sul punto si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge
n. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 58 comma 5, che di seguito si riporta: ”A
decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano,
ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati
per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013..”.
Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei
posti . Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo
eventualmente in soprannumero, a seguito dell’ottimizzazione. In proposito, al fine di evitare
aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti
da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.
Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero
di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2016-17. Nella tabella “E”, allegata
al presente schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.
Si evidenzia, infine, che la terziarizzazione dei servizi attiene all’affidamento in appalto di
incarichi inerenti l’espletamento di mansioni e funzioni comprese esclusivamente tra quelle
espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Tale precisazione è formulata al fine di
evitare che l’affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto
dell’incarico quale lavoro aggiuntivo (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal
CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il congelamento di posti della dotazione organica, al
fine della compensazione dei costi contrattuali.
Si fa presente che ai fini di una corretta determinazione dei posti da accantonare, sono state
attivate apposite funzioni che consentono, al Dirigente Scolastico, di procedere al puntuale
accantonamento dei posti, in quanto è possibile indicare l’eventuale percentuale decimale dei posti
da rendere indisponibili. In caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale esterno
all’amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza
non fruivano di servizi esternalizzati e, comunque, l’accantonamento non può superare quello
previsto nelle sedi in cui era stato operato.
All’Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore Regionale e previa
verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità
del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il
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Dirigente Scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario
conseguente ad accantonamento maggiore di quello dovuto.
Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale.
In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione
dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai
medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l’utilizzo del personale estraneo all’Amministrazione
deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione
dei medesimi servizi ausiliari.
Analogo controllo sulla esattezza degli accantonamenti dovrà essere operato anche nei confronti
del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatario di
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), accertando che gli stessi
prestino servizio nelle scuole loro assegnate.
Infine resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà
subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in
apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione
di fatto.
Si evidenzia, infine, l’esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano
personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva
dell’organico di diritto approvato, corrisponda, all’unità, a quella indicato nella tabella “A” relativa
alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.
A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di
organico sono rese disponibili dalla data odierna ed improrogabilmente non oltre il 20 luglio. Di
conseguenza anche il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei
posti disponibili è il 20 luglio mentre la data di pubblicazione dei movimenti è l’8 agosto. Entro il
10 agosto, infine, saranno trasmessi i contingenti provinciali per le immissioni in ruolo.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Schema decreto interministeriale e tabelle ripartizione regionale
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