LA PENSIONE DI INABILITA'

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  1. rsustaff
     
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    Con decorrenza dal 1.1.1996 è stata istituita la “pensione di inabilità” a favore del dipendente pubblico in ipotesi di sopravvenuta “inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità non dipendente da causa di servizio (art. 2, comma 12, L. 335/95 e relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del Tesoro n. 187 dell’8.5.1997).

    Gli attuali trattamenti economici previdenziali sono pertanto i seguenti:

    pensione di anzianità: anticipato collocamento a riposo per dimissioni;
    pensione di vecchiaia: collocamento a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile o del massimo degli anni di servizio previsti dalla categoria di appartenenza;
    pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni svolte: anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, e dalla quale sia derivata la permanente e assoluta inidoneità al servizio d’istituto o alle mansioni svolte;
    pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: è il trattamento speciale istituito dall’art. 2, comma 12, L. 335/95;
    pensione privilegiata: collocamento a riposo per infermità dipendente da “causa di servizio”.

    Pensione per totale inabilità
    a qualsiasi attività lavorativa Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:

    abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
    sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

    Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
    La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

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    Avv. Paolo Guerra
    Avv. Maurizio Maria Guerra
    Domande e termini
    La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.

    Provvedimento
    Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.

    Pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.

    I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.

    I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:

    19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni);
    14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente al servizio d’istituto.

    Accertamento della inabilità e relativi provvedimenti consequenziali
    Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
     
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2 replies since 20/1/2013, 19:49   1613 views
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