LA PENSIONE DI INABILITA'

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  1. redrose
     
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    DISPENSA DAL LAVORO PER INABILITA'







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    La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.


    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
    Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
    Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
    • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
    • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
    Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
    Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
    La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
    • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
    • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
    Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).
    Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
    Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
    • anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
    • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
    La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
    La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
    La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
    Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
    Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
     
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