LA PENSIONE DI INABILITA'

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    Con decorrenza dal 1.1.1996 è stata istituita la “pensione di inabilità” a favore del dipendente pubblico in ipotesi di sopravvenuta “inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa” per infermità non dipendente da causa di servizio (art. 2, comma 12, L. 335/95 e relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del Tesoro n. 187 dell’8.5.1997).

    Gli attuali trattamenti economici previdenziali sono pertanto i seguenti:

    pensione di anzianità: anticipato collocamento a riposo per dimissioni;
    pensione di vecchiaia: collocamento a riposo per raggiungimento dell’età pensionabile o del massimo degli anni di servizio previsti dalla categoria di appartenenza;
    pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni svolte: anticipato collocamento a riposo per infermità non dipendente da causa di servizio, e dalla quale sia derivata la permanente e assoluta inidoneità al servizio d’istituto o alle mansioni svolte;
    pensione di inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa: è il trattamento speciale istituito dall’art. 2, comma 12, L. 335/95;
    pensione privilegiata: collocamento a riposo per infermità dipendente da “causa di servizio”.

    Pensione per totale inabilità
    a qualsiasi attività lavorativa Ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall’art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:

    abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio;
    sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

    Tale pensione di inabilità può essere chiesta solo dal dipendente e non dai suoi familiari superstiti.
    La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.

    Il nostro studio Da oltre 60 anni siamo al servizio dei servitori dello Stato: come avvocati, questo è il nostro impegno professionale e morale. Da tre generazioni, ci occupiamo di diritto pensionistico pubblico in ambito civile, militare e di guerra. Visita il nostro sito www.avvocatoguerra.it e scopri come il nostro studio può aiutarti a far valere i tuoi diritti.
    Avv. Paolo Guerra
    Avv. Maurizio Maria Guerra
    Domande e termini
    La domanda può essere presentata dal dipendente durante il servizio o dopo la risoluzione del rapporto.

    Provvedimento
    Se la Commissione Medica incaricata della verifica non accerta il requisito della totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, la domanda di pensione di inabilità viene rigettata.

    Pensione di inabilità per inidoneità al servizio o alle mansioni Sono richiesti requisiti contributivi minimi per il trattamento pensionistico di inabilità al servizio e alle mansioni, diversi da quelli richiesti per la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa istituita dall’art. 2, comma 12, della L. 335/95.

    I dipendenti statali, non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno compiuto almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio, salve le speciali disposizioni vigenti per il personale appartenente alle Forze Armate e per il personale appartenente a Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile.

    I dipendenti iscritti all’INPDAP - ex C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., C.P.U.G. – non totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa ma cessati dal lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio, hanno diritto al trattamento di pensione se hanno maturato:

    19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (inabilità alle mansioni);
    14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di inabilità assoluta e permanente al servizio d’istituto.

    Accertamento della inabilità e relativi provvedimenti consequenziali
    Può verificarsi che la Commissione Medica, non riconoscendo la totale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, ritenga comunque il soggetto non più idoneo a svolgere le proprie mansioni lavorative ovvero non più idoneo al servizio d’istituto. Nel primo caso, mantenendo l’inquadramento professionale dell’interessato e previa accettazione di questi, può disporre il cambio delle mansioni, anche per periodi rinnovabili. Nel secondo caso, invece, dovrebbe dispensare il dipendente anche senza diritto a pensione se non ha raggiunto i requisiti minimi contributivi per la prestazione previdenziale.
     
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  2. rsustaff
     
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    Pensione di inabilità: applicazione normativa art. 1, co. 240, Legge 24/12/2012, n. 228



    Circolare INPS n. 140 del 3/10/2013

    Come è noto, nel supplemento ordinario n. 212/L, della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

    Tale legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nell’ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

    L’INPS, con la circolare n. 140 del 3/10/2013, ha fornito le istruzioni per l’applicazione della normativa suddetta, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0003484/L del 29 agosto 2013.

    Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.



    Destinatari

    Destinatari della disposizione sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013 o, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in attività di servizio da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4, del DM 8 maggio 1997, n. 187).
    La liquidazione della pensione di inabilità va effettuata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.
    Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Viceversa non sono disponibili i contributi utilizzabili per la liquidazione di supplementi di pensione.
    Le disposizioni del succitato comma 240 trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’interessato, già titolare di assegno ordinario di invalidità, chieda il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.
    Le disposizioni del sopra menzionato comma 240 pertanto non si applicano nei confronti dei soggetti che, pur titolari di assegno ordinario di invalidità, hanno avuto il riconoscimento dello stato di inabilità entro il 31 dicembre 2012.



    Presentazione della domanda di pensione di inabilità

    Qualora al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, sceglie la gestione presso cui presentare la domanda.



    Diritto

    Fermi restando i requisiti amministrativi e sanitari, la verifica dei primi deve essere effettuata tenendo conto di tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative in cui sono accreditati.
    In caso di periodi contributivi coincidenti si dovrà tener conto degli stessi una sola volta.
    Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l’interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative.
    L’Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l’istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall’articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi.



    Misura

    La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote:

    a) una quota riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
    b) una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale calcolata aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

    In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
    Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile tale tipologia di pensione, in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 9, comma 4, del DM n. 187/1997).



    Liquidazione della pensione di inabilità

    La pensione di inabilità viene liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante con le modalità da questa previste.
    Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
    Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre aver riguardo all’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
    In tale contesto l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata nelle gestioni interessate al cumulo, purchè tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
    La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
    La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni si effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.



    Decorrenza

    La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.



    Domanda di pensione di inabilità ed in subordine di assegno ordinario di invalidità

    La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine la richiesta di assegno ordinario di invalidità.
    In tale ipotesi, ove la pensione di inabilità non venga liquidata, il fascicolo viene trasferito d’ufficio dalla gestione che non prevede l’istituto dell’assegno di invalidità alla gestione in cui viceversa trova applicazione.
    Pertanto, ove ricorrano i requisiti di legge per l’assegno ordinario di invalidità, lo stesso potrà essere liquidato secondo i criteri vigenti.



    Riflessi sulla pensione ai superstiti

    L’articolo 1, comma 240, della legge n. 228/2012 esplica riflessi sulla pensione ai superstiti derivante da pensione di inabilità.
    Pertanto, ove il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 deceda, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti.
    Qualora l’assicurato entro il 31 dicembre 2012 abbia presentato domanda di pensione di inabilità e sia stato riconosciuto in possesso dei relativi requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma deceda successivamente alla stessa data senza essere titolare della pensione di inabilità, trovano applicazione nei confronti dei superstiti i previgenti criteri di riconoscimento del diritto e di attribuzione del trattamento ai superstiti.



    Rinvio alle norme della gestione che liquida la pensione

    Si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la pensione per quanto riguarda:

    · le incompatibilità;

    · l’incumulabilità con rendita INAIL per stesso evento inabilitante;

    · le revisioni;

    · la pensione privilegiata di inabilità.



    Ricorsi

    I provvedimenti assunti dall’Ente istruttore potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della gestione liquidatrice.
    Le altre gestioni dovranno concorrere alla fase istruttoria del ricorso per quanto di competenza.
    La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo per la parte di rispettiva competenza.
     
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    DISPENSA DAL LAVORO PER INABILITA'







    Aggiornato
    La legge italiana tutela il lavoratore che, per sopraggiunte infermità, non è più in grado di lavorare. Nel settore privato esiste la pensione di inabilità: si tratta di una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nel pubblico impiego, invece, esistono diversi trattamenti economici per inabilità che differiscono tra loro per i requisiti di accesso richiesti, per i soggetti preposti agli accertamenti sanitari e per le modalità di calcolo.


    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione
    Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
    Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
    • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
    • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
    Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
    Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
    La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante (diversamente dal caso descritto nel prossimo paragrafo), ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
    • almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
    • risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
    Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).
    Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.

    Pubblico impiego: dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
    Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati.
    I requisiti per ottenere questa pensione sono:
    • riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
    • anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
    • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
    La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
    La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
    La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
    Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo (la distinzione, in sintesi, dipende dal fatto che il lavoratore abbia maturato, o non abbia maturato, almeno 18 anni di servizio al 31 dicembre 1995).
    Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
     
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