LE CURE TERMALI

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    Permessi per cure termali del lavoratore



    Pubblicato
    in
    Diritto del lavoro
    il 08/07/2013


    1. Nozioni generali
    La legge n. 412/1991 e la legge n. 638/1983 prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali a carico dell’istituto nazionale di previdenza (INPS), possano essere concesse, al di fuori dei periodi di congedo ordinario e di ferie annuali, solamente per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su richiesta del medico curante ovvero di medici dell’INAIL.
    Le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali (1) sono elencate nell’allegato al DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 ancora modificato dal DM del 22 marzo 2001.
    Il periodo di cure termali deve essere fruito dal lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta medica e tra la concessione del periodo per cure termali e il godimento di un periodo di ferie deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.
    Giurisprudenza sull’argomento (2) ha precisato che la retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 12/9/83, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 638/83), la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L., da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale.
    Ancora la giurisprudenza ha precisato che i congedi straordinari per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche (dei quali è in via generale vietata la concessione) possono essere concessi agli invalidi civili (con una percentuale superiore ai due terzi), ed agli appartenenti alle altre categorie sopra indicate, per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative (e non quindi in funzione meramente preventiva) ed in presenza degli stessi requisiti sostanziali e formali prescritti, in tema di cure idrotermali, per la generalità dei lavoratori dipendenti. (3).
    In particolare si è affermato che anche i
    dipendenti appartenenti alle categorie protette (invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ciechi, sordomuti ed invalidi civili con una percentuale superiore a due terzi) sono tenuti a presentare, a corredo delle istanze dirette ad ottenere la concessione del congedo straordinario per l'effettuazione delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, la certificazione rilasciata da un medico specialista della usl da cui risulti che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata all'attuale stato d'infermità da cui deriva l'invalidità; sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni legislative vigenti è, infatti, illogico ritenere che il legislatore abbia subordinato la concessione di congedi per cure idrotermali, attribuite a tutti i lavoratori ivi compresi gli invalidi, perché ritenute di particolare utilità sociale, al vaglio dello specialista della usl e abbia, invece sottratto a tale vaglio le cure elioterapiche, climatiche etc. attribuite soltanto alle categorie protette siccome ritenute di minore utilità sociale e, comunque, allo scopo di accordare ad esse categorie una più estesa tutela sanitaria. (T.A.R. Lazio, Sez.III, 18/05/1990, n.951).

    2. Casistica giurisprudenziale
    Non è legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva fruito dei permessi retribuiti per cure termali e non era stata vista entrare e uscire dal centro termale.
    Ferma la validità del principio invocato dal datore di lavoro, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso, sarebbe stato onere dell'azienda dimostrare e provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro. Cass. civ., 21 gennaio 2013, n. 1329
    Per ottenere un permesso retribuito per cure termali non è sufficiente un certificato su modulo prestampato della USL con l’indicazione delle indalazionabilità delle terapie (4).
    La prescrizione deve essere motivata.
    La Suprema Corte
    [...]


    Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 15 dicembre 1994

    "Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità."

    (Pubblicato nella G.U. 9 marzo 1995, n. 57)

    IL MINISTRO DELLA SANITA'

    Visti i propri decreti in data 12 agosto 1992 e in data 27 aprile 1993 con i quali, in attuazione del comma 4 dell' art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono state identificate le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali (G.U. n. 193 del 18 agosto 1992 e n. 102 del 4 maggio 1993);

    Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del richiamato decreto del 12 agosto 1992, si doveva procedere, entro il 30 giugno 1994, alla revisione dell'elenco di dette patologie sulla base dei risultati degli studi scientifici controllati effettuati dagli stabilimenti termali;

    Considerato che non sono disponibili i predetti elementi di valutazione a causa della pratica impossibilità per gli stabilimenti termali di realizzare gli studi scientifici controllati, anche per la mancanza di linee guida;

    Considerato che il Consiglio superiore di sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del 16 novembre 1994, ha confermato che l'elenco delle patologie deve derivare dalle sperimentazioni effettuate dagli stabilimenti termali interessati ed ha proposto di fissare il termine finale per la sperimentazione al 1° gennaio 1998;

    Considerato che, al fine di poter procedere alla valutazione di efficacia della terapia termale, il Consiglio, nella stessa seduta, ha proposto alcune specifiche linee guida;

    Ritenuto di conformarsi ai predetti orientamenti del Consiglio;

    Viste le proposte di revisione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto 12 agosto 1992 come integrato con decreto 27 aprile 1993, formulate dal Consiglio superiore di sanità, sezioni seconda e terza, nella seduta del 19 ottobre 1994; Ritenuto, che ogni determinazione al riguardo debba derivare dagli studi clinici conformemente a quanto prospettato in generale dallo stesso Consiglio superiore nel richiamato parere del 16 novembre 1994;

    Ritenuto, conseguentemente, di subordinare la decisione sulle malattie dell'apparato gastroenterico ai risultati degli studi clinici;

    Ritenuto, peraltro, di accogliere alcune proposte di modifica in ragione della loro limitata rilevanza;

    Ritenuta l'opportunità di procedere al 31 dicembre 1996 alla verifica dello stato di attuazione degli studi clinici anche per evitare che, alla scadenza del termine del 1° gennaio 1998, si riproponga l'attuale situazione;

    Decreta:

    1. 1. L'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali, allegato al decreto ministeriale 12 agosto 1992 ed integrato con decreto ministeriale 27 aprile 1993, è modificato come da allegato al presente decreto.

    2. L'elenco di cui al comma precedente ha validità fino al 1° gennaio 1998.

    2. 1. Gli stabilimenti termali, che erogano prestazioni termali per le patologie di cui all'allegato elenco, sono tenuti ad effettuare studi per la valutazione di efficacia della terapia termale nel rispetto delle sottoindicate linee guida:

    a) studi clinici controllati propriamente detti, quando possibili, atti a dimostrare l'azione biologica e l'efficacia clinica delle cure termali in gruppi di pazienti randomizzati o bilanciati, con end points di carattere clinico purché quantificabili, oppure di carattere strumentale (end points surrogati) purché di chiaro significato fisiopatologico nella specifica malattia e correlati con l'andamento di questa;

    b) studi osservazionali longitudinali di tipo clinico-epidemiologico atti a descrivere il decorso a medio-lungo termine dei pazienti sottoposti a terapia termale con gli obiettivi di documentare l'andamento nel tempo dei sintomi soggettivi e oggettivi, del numero e della gravità delle recidive, delle modificazioni nella richiesta e nel consumo di farmaci, del ricorso a degenza e del numero di giornate di assenza dal lavoro. Tali studi, tra l'altro, potranno fornire materiale utile ad una indagine sul rapporto costi-benefici della terapia termale;

    c) eventuali altri studi e ricerche di iniziativa degli stabilimenti termali che utilizzino diversi modelli clinici o sperimentali, che verranno anch'essi valutati nel contesto del materiale di studio prodotto.

    2. Il Ministero della sanità, previa verifica dello stato di attuazione degli studi in corso al 31 dicembre 1996 procede, entro il 1° gennaio 1998, alla revisione dell'elenco sulla base dei risultati degli studi effettuati.
    Elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali

    Malattie reumatiche:

    osteoartrosi ed altre forme degenerative;
    reumatismi extra articolari.

    Malattie delle vie respiratorie:

    sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
    bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

    Malattie dermatologiche:

    psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
    eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
    dermatite seborroica ricorrente.

    Malattie ginecologiche:

    sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
    leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

    Malattie O.R.L.:

    rinopatia vasomotoria;
    faringolaringiti croniche;
    sinusiti croniche;
    stenosi tubariche;
    otiti carattali croniche;
    otiti croniche purulente non colesteatomatose.

    Malattie dell'apparato urinario:

    calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

    Malattie vascolari:

    postumi di flebopatie di tipo cronico.

    Malattie dell'apparato gastroenterico:

    dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
    sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

    File Allegato
    DMSanita_22marzo2001.pdf
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