LA CAUSA DI SERVIZIO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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  1. rsustaff
     
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    Cos’è? La causa di servizio è l’istituto che tutela i dipendenti dello Stato e della Pubblica Amministrazione per infermità, lesioni, patologie varie e professionali di cui il servizio sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante.



    Domanda L’interessato, qualora la competente Amministrazione non proceda d’ufficio, ha facoltà di chiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio anche ai soli fini del riconoscimento dello status di "invalido per servizio", per eventuali diritti economici ad esso connessi e da esso derivanti, ovvero ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Normativa Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal d.P.R. 461/01.
    Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12 del predetto regolamento, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.

    Rimedi amministrativi e giurisdizionali Il provvedimento negativo può essere impugnato in sede giurisdizionale. E’ importante che l’interessato scelga strategicamente il tipo e la finalità dell’impugnazione da proporre a seconda che si tratti di dipendente civile o militare, in servizio o già in pensione, tenuto conto dell’unicità dell’accertamento sopra richiamata e di eventuali termini di decadenza.

    La manovra Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego
    Tra i meandri del decreto, una piccola rivoluzione: l’abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Quasi nascosto tra le varie norme del decreto Monti, e non citato nel comunicato-stampa di accompagnamento, troviamo un art. 6, che compie una piccola rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957.
    Essi avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, con correlata vastissima giurisprudenza, amministrativa e contabile.
    Si comprende che lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
    Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
    In effetti il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Il primo non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
    I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9), quindi il senso dell’innovazione sta nella perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
    Inoltre l’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
    Infine, la copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.
    Che dire? L’impiego pubblico perde sempre di più il suo carattere di “sistemazione”: un mondo che va scomparendo.



    Edited by rsustaff - 18/5/2013, 11:39
     
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