LA CAUSA DI SERVIZIO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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    Abrogazione della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata



    Autore Dr. Nicola Mascotti

    Un importante effetto del Decreto Legislativo 201 del 06-12-2011 (e della sua conversione con la Legge 214 del 22-12-2011 ), che riguarda i pubblici dipendenti (con l'eccezione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) è la soppressione degli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, contemplata dall'art.6 della predetta norma, ed introdotta senza pubblicità da parte degli organi istituzionali, e nemmeno riportata nel comunicato-stampa di accompagnamento.

    La finalità di tale provvedimento è evidentemente quella di equiparare i dipendenti pubblici a quelli privati per quanto concerne la tutela delle patologie da lavoro (infortuni e malattie professionali), che per gli uni faceva riferimento agli istituti ora soppressi, mentre per gli altri è sempre stata di competenza dell'INAIL.

    La pensione è una prestazione patrimoniale e vitalizia, a carattere periodico, che viene erogata ad un determinato soggetto in ragione di un diritto acquisito.

    Il lavoratore dipendente ha diritto alla pensione ordinaria, o di quiescenza, quando ha maturato i requisiti, contributivi o di anzianità, previsti dalla legislazione previdenziale.

    La pensione privilegiata dei pubblici dipendenti presentava invece una differenza sostanziale: quella di non essere vincolata ad un periodo minimo di contribuzione o di anzianità, ma di poter essere fruibile semplicemente sulla base dell'attualità di un rapporto di impiego, a condizione che per causa di servizio il dipendente riportasse una perdita della capacità lavorativa.

    In tale senso, la pensione privilegiata rappresentava una sorta di "riparazione" della riduzione della capacità lavorativa conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato, garantendo comunque un reddito compensatorio al dipendente menomato.

    Il diritto a fruire della pensione privilegiata veniva acquisito dal pubblico dipendente al momento dell'assunzione in servizio, e riguardava fondamentalmente 3 categorie di pubblici dipendenti: gli Statali (dipendenti della Scuola, dei Ministeri, ed i corpi armati dello Stato), i Parastatali (dipendenti INPS, INAIL, CONI, ecc..), ed i dipendenti degli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali).

    Le pensioni privilegiate erano nate oltre un secolo fa con il Testo Unico delle leggi delle pensioni dei pubblici dipendenti (Regio Decreto 21-02-1895 N° 70): " .. all'impiegato che per le ferite o lesioni riportate a cagione diretta dell'esercizio e fosse diventato inabile a prestare ulteriore servizio, spetta la pensione di privilegio ...".

    Per il caso che il pubblico dipendente, pure riportando una riduzione della capacità lavorativa per causa di servizio, non fosse divenuto inabile al proprio servizio, il DPR N° 686 del 03-05-1957 aveva introdotto un'ulteriore fattispecie di trattamento, da erogarsi una tantum, come "equo indennizzo" per il danno subìto, a condizione che la menomazione riportata fosse ascrivibile ad una delle Tabelle (A, categorie dalla 1a all' 8a, oppure B) allegate al decreto.

    Il riconoscimento della "dipendenza da causa di servizio" delle lesioni ed infermità riportate dai pubblici dipendenti veniva effettuato da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere presso gli Ospedali Militari, e l'assegnazione dell'equo indennizzo veniva disposta mediante decreto, dopo il parere del Comitato per le pensioni Privilegiate Ordinarie.

    Come si può ben capire, gli istituti in questione si collocavano nel patrimonio dei diritti acquisiti storicamente dai pubblici dipendenti in Italia, e la loro soppressione non sarà certamente priva di effetti rilevanti, tenuto conto dei benefici ai quali le categorie interessate ( quali ad esempio magistrati ed impiegati del settore giudiziario, insegnanti e restante personale delle scuole, medici pubblici e personale sanitario ed amministrativo delle aziende sanitarie, dipendenti regionali e comunali, etc...) dovranno rinunciare.

    Gli indennizzi che l'INAIL riconosce in caso di infortunio e malattia professionale non coprono le attività svolte da tutti i pubblici dipendenti, limitandosi per lo più a considerare attività protette quelle manuali ed a contatto con macchinari.

    Inoltre, l'equo indennizzo poteva essere cumulato con l'eventuale pensione privilegiata, mentre l'indennizzo in capitale o la rendita INAIL si escludono a vicenda.

    Viene ancora esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di degenza, derivanti da causa di servizio, in funzione dell'erogazione di cure mediche o chirurgiche nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

    Infine, in caso di morte del pubblico dipendente, la rendita ai superstiti e l'assegno una tantum erogati dall'INAIL sono significativamente differenti dalle analoghe provvidenze secondo la pensionistica privilegiata.

    Resta ancora da sottolineare un controverso aspetto dell'abrogazione degli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata: la deroga nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ad esempio: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc...), che potranno continuare a fruire di tali istituti, per cui di fatto i dipendenti pubblici saranno divisi in due settori, dei quali uno soggetto alla nuova normativa, e l'altro esonerato in deroga da essa, con evidente difformità di trattamento che, considerate le finalità che hanno portato all'abrogazione, non pare giustificabile.
     
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