LA CAUSA DI SERVIZIO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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    DOMANDE E RISPOSTE SULLA CAUSA DI SERVIZIO






    F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ) SULLE “CAUSE DI SERVIZIO”.







    1 Che cos'è la “causa di servizio” ?

    Consiste nel riconoscimento, emesso da una Pubblica Amministrazione, che un’infermità o lesione da cui sia
    affetto un proprio dipendente, è stata causata dal lavoro prestato.

    2 Come si ottiene il riconoscimento della causa di servizio ?

    Si ottiene alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo che può essere iniziato a seguito di domanda dell'interessato o può essere avviato d'ufficio dall'Amministrazione stessa.

    3 A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?
    L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla Commissione Medica competente.

    4 Quando la causa di servizio può essere riconosciuta d'ufficio?

    Il procedimento può essere avviato d’ufficio dall’Amministrazione quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità, oppure in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

    5 Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?

    Nella domanda, che in caso di morte del dipendente può essere presentata dagli eredi, devono essere indicati l'infermità o la lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando la documentazione sanitaria comprovante l'infermità o la lesione e ogni eventuale ulteriore documento che si reputi utile.

    6 Chi può presentare la domanda?
    La domanda può essere presentata dal dipendente stesso, dagli eredi in caso di decesso, o da altro soggetto nel caso in cui il dipendente stesso si trovi nell'impossibilità di prendersi cura dei propri affari.

    7 Entro quale termine si può presentare la domanda ?

    Il termine entro il quale la domanda va presentata dipende dal beneficio che si intende ottenere in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio: sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità o dalla lesione, se si intende ottenere l'equo indennizzo o altri benefici diversi dalla pensione privilegiata. Tale termine va osservato anche se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio; in tal caso esso va rispettato entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo ( elevati a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie). Il termine semestrale va osservato anche nel caso di aggravamento - tale da comportare una menomazione ascrivibile a categoria tabellare - di infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio e ritenuta non classificabile in alcuna categoria di invalidità.
    Non è invece necessario rispettare il suddetto termine di sei mesi nel caso si domandi la pensione privilegiata; in questo caso vale soltanto il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo).

    8 Cos’è l’equo indennizzo ?
    L’equo indennizzo è una somma di denaro che viene corrisposta al dipendente, a seguito del riconoscimento della causa di servizio, il cui ammontare è rapportato all'entità della menomazione dell’integrità fisica e allo stipendio al momento della domanda iniziale.

    9 Al riconoscimento della causa di servizio consegue sempre la concessione dell'equo indennizzo ?

    No. perché possa concedersi l'equo indennizzo, oltre al riconoscimento della causa di servizio, occorre:
    - che dall'infermità o lesione sia derivata un’invalidità di grado apprezzabile, cioè una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
    – tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
    – la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data
    in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
    – il dipendente abbia presentato un’apposita domanda di equo indennizzo (non è possibile concedere
    d'ufficio detto beneficio).
    10 Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere insieme?
    Non necessariamente. La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla domanda di causa di servizio; qualora non sia stato fatto in detta circostanza, può essere presentata entro i dieci giorni successivi al ricevimento, da parte del dipendente, della comunicazione che l’Amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio, informandolo, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; infine la domanda di equo indennizzo può essere presentata entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

    11 Quali sono i benefici derivanti dal riconoscimento della causa di servizio ?
    A cura dell'Amministrazione di appartenenza vengono attribuiti benefici economici che sono:
    l’equo indennizzo;
    il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
    l’esenzione dal ticket sanitario;
    l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
    la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici.
    I benefici pensionistici, attribuiti dall'Istituto previdenziale, sono:
    1. la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
    2. la pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato a riposo per inidoneità assoluta e permanente al servizio dovuta, in misura prevalente o assoluta, all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

    12 Come si sviluppa il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio ?

    Il procedimento si articola in quattro fasi:
    - Fase istruttoria, nella quale l'Amministrazione correda la domanda e la documentazione prodotta
    dall'interessato con le risultanze di proprie indagini (Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta richiesto al responsabile della struttura di afferenza; ricerca delle malattie contratte dal dipendente e risultanti dagli atti ecc) per poter trasmettere la pratica, così istruita, alla Commissione Medica;
    - Fase dell'accertamento sanitario, nella quale la Commissione Medica (di Verifica per le Università)
    sottopone a visita medica il dipendente;
    - Fase dell'accertamento del nesso causale, nella quale il Comitato di Verifica per le Cause di
    Servizio esprimere un parere sulla dipendenza dell'infermità da fatti di servizio;
    - Fase conclusiva o provvedimentale, nella quale l'Amministrazione provvede, sulla scorta delle risultanze degli atti del procedimento - segnatamente il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato - in merito alla domanda presentata dall'interessato.

    13 Come si svolge il lavoro della Commissione medica?
    Possibilmente entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita di cui redige un processo verbale, da cui debbono risultare, tra l'altro, il giudizio diagnostico, la determinazione della data di conoscibilità dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio.

    14 L'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia?

    Si, l’interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far parte della composizione della Commissione.

    15 Quando interviene il Comitato di verifica per le cause di servizio?

    Effettuata la visita definitiva la Commissione trasmette il verbale all'Amministrazione richiedente che, insieme a tutti gli atti istruttori raccolti, lo invia al Comitato il quale si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare all'Amministrazione.

    16 Chi emette il provvedimento finale e come si conclude il procedimento?
    L'Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato oppure, se per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; a quest’ultimo parere l'Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il provvedimento.

    17 Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?
    Contro il provvedimento di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, o di negazione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda, il dipendente può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale.
    Il personale “contrattualizzato” (Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario) potrà proporre ricorso al Giudice Ordinario (Tribunale Civile in funzione di giudice del lavoro) entro il termine ordinario di prescrizione decennale (dieci anni dalla notifica del provvedimento).
    Invece, il personale “non contrattualizzato”, come i docenti universitari, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento o, in alternativa, potrà presentare Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.
    Il provvedimento che neghi la concessione della pensione privilegiata può essere impugnato, sia da parte del personale contrattualizzato che non contrattualizzato, davanti alla Corte dei Conti, giudice competente in materia pensionistica, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 27.06.1933 n. 703.

    18 E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?

    La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

    19 La causa di servizio può essere rimessa in discussione?

    No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di aggravamento o di trattamento pensionistico di privilegio.

    20 In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?
    L'art. 50 del D.P.R. n. 686/1957 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. rendita INAIL). Tale norma non si estende alle assicurazioni private.

    21 Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria ?

    Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio del decesso.

    22 Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?
    Qualora il dipendente riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.

    23 Quando spetta la pensione privilegiata ?
    I dipendenti civili dello Stato hanno diritto alla pensione privilegiata se contraggono un'infermità o una lesione per fatti di servizio da cui sia derivata l'inabilità assoluta e permanente che ne determini la cessazione dal servizio.

    24 Perché la pensione si chiama “privilegiata” ?
    La pensione si chiama “privilegiata” perché spetta indipendentemente dalla maturazione dei requisiti normalmente necessari per la concessione di una prestazione pensionistica: in teoria basta anche un solo giorno di servizio per ottenerla, in presenza delle condizioni previste.

    25 Ho saputo che le cause di servizio sono state di recente abrogate. Su quale tutela può contare il pubblico dipendente in caso di infortunio avvenuto in servizio o di malattia contratta a causa del lavoro ?
    Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
    214, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. È fatta salva, però, la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
    26 L’abrogazione ha riguardato tutti i dipendenti pubblici ?
    No. L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

    27 Cosa succede ai procedimenti in corso al momento dell’abrogazione ?

    I procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011 sono ancora in corso non sono toccati dall’abrogazione:
    proseguono fino alla loro conclusione. Allo stesso modo, si possono attivare quelli per i quali – al 6 dicembre
    2011 - non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché quelli per i quali sia
    possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

    28 Successivamente all’abrogazione, è possibile presentare domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio?
    Tenuto conto che, ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio deve essere presentata dal dipendente (o dall'avente diritto in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, la stessa può essere presentata, nel rispetto del succitato termine semestrale, solo nei casi in cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità rientri entro il termine di entrata in
    vigore del decreto. Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 5/6/2012 nel caso in
    cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità sia il 5/12/2011. Ne deriva che, a decorrere dal 6/6/2012, non è possibile accettare istanze di riconoscimento della causa di servizio. Va precisato tuttavia che, nei casi, comunque verificatisi entro il 5 dicembre 2011, ma in cui l’infermità derivi da cause che incidono progressivamente sull’integrità psico-fisica del dipendente, la determinazione della tempestività della domanda sarà possibile solo a seguito degli accertamenti effettuati dalla competente commissione medica in ordine alla data di conoscibilità.

    29 E di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento della patologia ?
    Le istanze di revisione dell'equo indennizzo, purché presentate nel termine quinquennale, vanno prese in considerazione anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto Legge n.201/2011 e sempre che l’equo indennizzo (di cui si chiede la revisione) sia stato liquidato prima del 6 dicembre 2011.

    30 E di concessione della pensione privilegiata ?

    Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se, fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia cessato dal servizio entro il
    4 dicembre 2011.

    31 È possibile presentare, successivamente all’art. 6 D.L. n. 201/2011, istanze di riconoscimento della causa di servizio non finalizzate al conseguimento del beneficio dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ?
    No. Ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 201/2011, che ha abrogato “l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio”, dal 6 dicembre 2011 non è possibile in alcun caso presentare domande non finalizzate al beneficio dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata.

    Edited by rsustaff - 27/1/2014, 19:24
     
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7 replies since 20/1/2013, 19:54   10506 views
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