LA CAUSA DI SERVIZIO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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  1. redrose
     
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    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuzione, calcolo del periodo di comporto e certificazione online. Chiarimenti.



    di Paolo Pizzo - L'assenza per malattia dovuta a causa di servizio deve essere retribuita sempre al 100%, non si procede alla decurtazione, l'Amministrazione deve però conoscere la diagnosi.

    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:

    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Dal comma 2 dell’art. citato si evince che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100%. ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

    Ne consegue che, afferma l’ARAN, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.
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