LA CAUSA DI SERVIZIO

ABROGATO X LA SCUOLA DA MONTI

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  1. rsustaff
     
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    Cos’è? La causa di servizio è l’istituto che tutela i dipendenti dello Stato e della Pubblica Amministrazione per infermità, lesioni, patologie varie e professionali di cui il servizio sia stata causa diretta o concausa necessaria e preponderante.



    Domanda L’interessato, qualora la competente Amministrazione non proceda d’ufficio, ha facoltà di chiedere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio anche ai soli fini del riconoscimento dello status di "invalido per servizio", per eventuali diritti economici ad esso connessi e da esso derivanti, ovvero ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Normativa Il procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è regolamentato dal d.P.R. 461/01.
    Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce, ai sensi dell’articolo 12 del predetto regolamento, accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Dopo il giudizio espresso dalle competenti Commissioni Mediche su diagnosi, natura, ascrizione tabellare ed idoneità del soggetto al servizio, e in seguito al parere tecnico del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulla dipendenza delle infermità dal servizio medesimo, il procedimento si conclude con un decreto dell’Amministrazione di appartenenza da notificarsi o comunicarsi all’interessato, ai fini dell’eventuale impugnativa in sede giurisdizionale.

    Rimedi amministrativi e giurisdizionali Il provvedimento negativo può essere impugnato in sede giurisdizionale. E’ importante che l’interessato scelga strategicamente il tipo e la finalità dell’impugnazione da proporre a seconda che si tratti di dipendente civile o militare, in servizio o già in pensione, tenuto conto dell’unicità dell’accertamento sopra richiamata e di eventuali termini di decadenza.

    La manovra Monti sopprime la causa di servizio nel pubblico impiego
    Tra i meandri del decreto, una piccola rivoluzione: l’abrogazione dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Quasi nascosto tra le varie norme del decreto Monti, e non citato nel comunicato-stampa di accompagnamento, troviamo un art. 6, che compie una piccola rivoluzione: l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Erano istituti di lunga tradizione, in particolare la pensione privilegiata; l’equo indennizzo risaliva al 1957.
    Essi avevano prodotto una mole imponente di contenzioso, con correlata vastissima giurisprudenza, amministrativa e contabile.
    Si comprende che lo scopo è di equiparare la tutela dei lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
    Il legislatore di fine 2011 ha ritenuto che questo trattamento più favorevole fosse un privilegio da eliminare.
    In effetti il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
    Il primo non spetta a tutti i lavoratori (come i secondi) ma solo a quelli che siano applicati a determinati macchinari oppure a determinate attività, ritenute in via generale pericolose dal legislatore (art. 1 dPR 1124/1965).
    I lavoratori pubblici addetti a macchinari o ad attività pericolose erano già coperti dall’assicurazione obbligatoria (art. 9), quindi il senso dell’innovazione sta nella perdita radicale di copertura a favore degli altri lavoratori pubblici.
    Inoltre l’equo indennizzo era cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata (art. 50 dPR n. 686/1957), mentre la rendita infortunistica non è cumulabile con la pensione d’invalidità: infatti quest’ultima copre la perdita di capacità lavorativa non conseguente ai rischi professionali tipici e perciò assicurati (cfr. art. 6 l. n. 222/1984).
    Infine, la copertura assicurativa esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato (art. 10), mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico.
    Che dire? L’impiego pubblico perde sempre di più il suo carattere di “sistemazione”: un mondo che va scomparendo.



    Edited by rsustaff - 18/5/2013, 11:39
     
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  2. rsustaff
     
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    Abrogazione della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata



    Autore Dr. Nicola Mascotti

    Un importante effetto del Decreto Legislativo 201 del 06-12-2011 (e della sua conversione con la Legge 214 del 22-12-2011 ), che riguarda i pubblici dipendenti (con l'eccezione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) è la soppressione degli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, contemplata dall'art.6 della predetta norma, ed introdotta senza pubblicità da parte degli organi istituzionali, e nemmeno riportata nel comunicato-stampa di accompagnamento.

    La finalità di tale provvedimento è evidentemente quella di equiparare i dipendenti pubblici a quelli privati per quanto concerne la tutela delle patologie da lavoro (infortuni e malattie professionali), che per gli uni faceva riferimento agli istituti ora soppressi, mentre per gli altri è sempre stata di competenza dell'INAIL.

    La pensione è una prestazione patrimoniale e vitalizia, a carattere periodico, che viene erogata ad un determinato soggetto in ragione di un diritto acquisito.

    Il lavoratore dipendente ha diritto alla pensione ordinaria, o di quiescenza, quando ha maturato i requisiti, contributivi o di anzianità, previsti dalla legislazione previdenziale.

    La pensione privilegiata dei pubblici dipendenti presentava invece una differenza sostanziale: quella di non essere vincolata ad un periodo minimo di contribuzione o di anzianità, ma di poter essere fruibile semplicemente sulla base dell'attualità di un rapporto di impiego, a condizione che per causa di servizio il dipendente riportasse una perdita della capacità lavorativa.

    In tale senso, la pensione privilegiata rappresentava una sorta di "riparazione" della riduzione della capacità lavorativa conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato, garantendo comunque un reddito compensatorio al dipendente menomato.

    Il diritto a fruire della pensione privilegiata veniva acquisito dal pubblico dipendente al momento dell'assunzione in servizio, e riguardava fondamentalmente 3 categorie di pubblici dipendenti: gli Statali (dipendenti della Scuola, dei Ministeri, ed i corpi armati dello Stato), i Parastatali (dipendenti INPS, INAIL, CONI, ecc..), ed i dipendenti degli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali).

    Le pensioni privilegiate erano nate oltre un secolo fa con il Testo Unico delle leggi delle pensioni dei pubblici dipendenti (Regio Decreto 21-02-1895 N° 70): " .. all'impiegato che per le ferite o lesioni riportate a cagione diretta dell'esercizio e fosse diventato inabile a prestare ulteriore servizio, spetta la pensione di privilegio ...".

    Per il caso che il pubblico dipendente, pure riportando una riduzione della capacità lavorativa per causa di servizio, non fosse divenuto inabile al proprio servizio, il DPR N° 686 del 03-05-1957 aveva introdotto un'ulteriore fattispecie di trattamento, da erogarsi una tantum, come "equo indennizzo" per il danno subìto, a condizione che la menomazione riportata fosse ascrivibile ad una delle Tabelle (A, categorie dalla 1a all' 8a, oppure B) allegate al decreto.

    Il riconoscimento della "dipendenza da causa di servizio" delle lesioni ed infermità riportate dai pubblici dipendenti veniva effettuato da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere presso gli Ospedali Militari, e l'assegnazione dell'equo indennizzo veniva disposta mediante decreto, dopo il parere del Comitato per le pensioni Privilegiate Ordinarie.

    Come si può ben capire, gli istituti in questione si collocavano nel patrimonio dei diritti acquisiti storicamente dai pubblici dipendenti in Italia, e la loro soppressione non sarà certamente priva di effetti rilevanti, tenuto conto dei benefici ai quali le categorie interessate ( quali ad esempio magistrati ed impiegati del settore giudiziario, insegnanti e restante personale delle scuole, medici pubblici e personale sanitario ed amministrativo delle aziende sanitarie, dipendenti regionali e comunali, etc...) dovranno rinunciare.

    Gli indennizzi che l'INAIL riconosce in caso di infortunio e malattia professionale non coprono le attività svolte da tutti i pubblici dipendenti, limitandosi per lo più a considerare attività protette quelle manuali ed a contatto con macchinari.

    Inoltre, l'equo indennizzo poteva essere cumulato con l'eventuale pensione privilegiata, mentre l'indennizzo in capitale o la rendita INAIL si escludono a vicenda.

    Viene ancora esclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di degenza, derivanti da causa di servizio, in funzione dell'erogazione di cure mediche o chirurgiche nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

    Infine, in caso di morte del pubblico dipendente, la rendita ai superstiti e l'assegno una tantum erogati dall'INAIL sono significativamente differenti dalle analoghe provvidenze secondo la pensionistica privilegiata.

    Resta ancora da sottolineare un controverso aspetto dell'abrogazione degli istituti della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata: la deroga nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ad esempio: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc...), che potranno continuare a fruire di tali istituti, per cui di fatto i dipendenti pubblici saranno divisi in due settori, dei quali uno soggetto alla nuova normativa, e l'altro esonerato in deroga da essa, con evidente difformità di trattamento che, considerate le finalità che hanno portato all'abrogazione, non pare giustificabile.
     
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    DOMANDE E RISPOSTE SULLA CAUSA DI SERVIZIO






    F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ) SULLE “CAUSE DI SERVIZIO”.







    1 Che cos'è la “causa di servizio” ?

    Consiste nel riconoscimento, emesso da una Pubblica Amministrazione, che un’infermità o lesione da cui sia
    affetto un proprio dipendente, è stata causata dal lavoro prestato.

    2 Come si ottiene il riconoscimento della causa di servizio ?

    Si ottiene alla conclusione di un apposito procedimento amministrativo che può essere iniziato a seguito di domanda dell'interessato o può essere avviato d'ufficio dall'Amministrazione stessa.

    3 A chi deve essere presentata l'istanza per il riconoscimento della causa di servizio?
    L'istanza deve essere presentata all'Ente lavorativo di appartenenza (o all'ultimo ente di servizio se l'interessato è pensionato), che provvederà ad inoltrarla - corredata della documentazione necessaria - alla Commissione Medica competente.

    4 Quando la causa di servizio può essere riconosciuta d'ufficio?

    Il procedimento può essere avviato d’ufficio dall’Amministrazione quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità, oppure in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

    5 Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?

    Nella domanda, che in caso di morte del dipendente può essere presentata dagli eredi, devono essere indicati l'infermità o la lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando la documentazione sanitaria comprovante l'infermità o la lesione e ogni eventuale ulteriore documento che si reputi utile.

    6 Chi può presentare la domanda?
    La domanda può essere presentata dal dipendente stesso, dagli eredi in caso di decesso, o da altro soggetto nel caso in cui il dipendente stesso si trovi nell'impossibilità di prendersi cura dei propri affari.

    7 Entro quale termine si può presentare la domanda ?

    Il termine entro il quale la domanda va presentata dipende dal beneficio che si intende ottenere in conseguenza del riconoscimento della causa di servizio: sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità o dalla lesione, se si intende ottenere l'equo indennizzo o altri benefici diversi dalla pensione privilegiata. Tale termine va osservato anche se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio; in tal caso esso va rispettato entro il limite massimo di 5 anni dal collocamento a riposo ( elevati a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie). Il termine semestrale va osservato anche nel caso di aggravamento - tale da comportare una menomazione ascrivibile a categoria tabellare - di infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio e ritenuta non classificabile in alcuna categoria di invalidità.
    Non è invece necessario rispettare il suddetto termine di sei mesi nel caso si domandi la pensione privilegiata; in questo caso vale soltanto il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo).

    8 Cos’è l’equo indennizzo ?
    L’equo indennizzo è una somma di denaro che viene corrisposta al dipendente, a seguito del riconoscimento della causa di servizio, il cui ammontare è rapportato all'entità della menomazione dell’integrità fisica e allo stipendio al momento della domanda iniziale.

    9 Al riconoscimento della causa di servizio consegue sempre la concessione dell'equo indennizzo ?

    No. perché possa concedersi l'equo indennizzo, oltre al riconoscimento della causa di servizio, occorre:
    - che dall'infermità o lesione sia derivata un’invalidità di grado apprezzabile, cioè una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
    – tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
    – la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dalla data
    in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità;
    – il dipendente abbia presentato un’apposita domanda di equo indennizzo (non è possibile concedere
    d'ufficio detto beneficio).
    10 Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere insieme?
    Non necessariamente. La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla domanda di causa di servizio; qualora non sia stato fatto in detta circostanza, può essere presentata entro i dieci giorni successivi al ricevimento, da parte del dipendente, della comunicazione che l’Amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio, informandolo, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; infine la domanda di equo indennizzo può essere presentata entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

    11 Quali sono i benefici derivanti dal riconoscimento della causa di servizio ?
    A cura dell'Amministrazione di appartenenza vengono attribuiti benefici economici che sono:
    l’equo indennizzo;
    il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa delle infermità riconosciute;
    l’esenzione dal ticket sanitario;
    l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
    la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici.
    I benefici pensionistici, attribuiti dall'Istituto previdenziale, sono:
    1. la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
    2. la pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato a riposo per inidoneità assoluta e permanente al servizio dovuta, in misura prevalente o assoluta, all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

    12 Come si sviluppa il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio ?

    Il procedimento si articola in quattro fasi:
    - Fase istruttoria, nella quale l'Amministrazione correda la domanda e la documentazione prodotta
    dall'interessato con le risultanze di proprie indagini (Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta richiesto al responsabile della struttura di afferenza; ricerca delle malattie contratte dal dipendente e risultanti dagli atti ecc) per poter trasmettere la pratica, così istruita, alla Commissione Medica;
    - Fase dell'accertamento sanitario, nella quale la Commissione Medica (di Verifica per le Università)
    sottopone a visita medica il dipendente;
    - Fase dell'accertamento del nesso causale, nella quale il Comitato di Verifica per le Cause di
    Servizio esprimere un parere sulla dipendenza dell'infermità da fatti di servizio;
    - Fase conclusiva o provvedimentale, nella quale l'Amministrazione provvede, sulla scorta delle risultanze degli atti del procedimento - segnatamente il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato - in merito alla domanda presentata dall'interessato.

    13 Come si svolge il lavoro della Commissione medica?
    Possibilmente entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita di cui redige un processo verbale, da cui debbono risultare, tra l'altro, il giudizio diagnostico, la determinazione della data di conoscibilità dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio.

    14 L'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia?

    Si, l’interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far parte della composizione della Commissione.

    15 Quando interviene il Comitato di verifica per le cause di servizio?

    Effettuata la visita definitiva la Commissione trasmette il verbale all'Amministrazione richiedente che, insieme a tutti gli atti istruttori raccolti, lo invia al Comitato il quale si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da comunicare all'Amministrazione.

    16 Chi emette il provvedimento finale e come si conclude il procedimento?
    L'Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato oppure, se per motivate ragioni non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere un ulteriore parere al Comitato, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; a quest’ultimo parere l'Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il provvedimento.

    17 Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?
    Contro il provvedimento di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, o di negazione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda, il dipendente può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale.
    Il personale “contrattualizzato” (Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario) potrà proporre ricorso al Giudice Ordinario (Tribunale Civile in funzione di giudice del lavoro) entro il termine ordinario di prescrizione decennale (dieci anni dalla notifica del provvedimento).
    Invece, il personale “non contrattualizzato”, come i docenti universitari, potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento o, in alternativa, potrà presentare Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.
    Il provvedimento che neghi la concessione della pensione privilegiata può essere impugnato, sia da parte del personale contrattualizzato che non contrattualizzato, davanti alla Corte dei Conti, giudice competente in materia pensionistica, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 27.06.1933 n. 703.

    18 E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?

    La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

    19 La causa di servizio può essere rimessa in discussione?

    No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di aggravamento o di trattamento pensionistico di privilegio.

    20 In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?
    L'art. 50 del D.P.R. n. 686/1957 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. rendita INAIL). Tale norma non si estende alle assicurazioni private.

    21 Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria ?

    Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio del decesso.

    22 Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?
    Qualora il dipendente riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.

    23 Quando spetta la pensione privilegiata ?
    I dipendenti civili dello Stato hanno diritto alla pensione privilegiata se contraggono un'infermità o una lesione per fatti di servizio da cui sia derivata l'inabilità assoluta e permanente che ne determini la cessazione dal servizio.

    24 Perché la pensione si chiama “privilegiata” ?
    La pensione si chiama “privilegiata” perché spetta indipendentemente dalla maturazione dei requisiti normalmente necessari per la concessione di una prestazione pensionistica: in teoria basta anche un solo giorno di servizio per ottenerla, in presenza delle condizioni previste.

    25 Ho saputo che le cause di servizio sono state di recente abrogate. Su quale tutela può contare il pubblico dipendente in caso di infortunio avvenuto in servizio o di malattia contratta a causa del lavoro ?
    Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
    214, all’art. 6 ha abrogato gli istituti del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. È fatta salva, però, la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
    26 L’abrogazione ha riguardato tutti i dipendenti pubblici ?
    No. L’abrogazione non riguarda il personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

    27 Cosa succede ai procedimenti in corso al momento dell’abrogazione ?

    I procedimenti che, alla data del 6 dicembre 2011 sono ancora in corso non sono toccati dall’abrogazione:
    proseguono fino alla loro conclusione. Allo stesso modo, si possono attivare quelli per i quali – al 6 dicembre
    2011 - non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché quelli per i quali sia
    possibile l’attivazione d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

    28 Successivamente all’abrogazione, è possibile presentare domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio?
    Tenuto conto che, ai sensi del co. 1 dell'art. 2 del DPR n. 461/2001, la domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio deve essere presentata dal dipendente (o dall'avente diritto in caso di morte) entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, la stessa può essere presentata, nel rispetto del succitato termine semestrale, solo nei casi in cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità rientri entro il termine di entrata in
    vigore del decreto. Pertanto, l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda è il 5/6/2012 nel caso in
    cui l'evento dannoso o la data di conoscibilità sia il 5/12/2011. Ne deriva che, a decorrere dal 6/6/2012, non è possibile accettare istanze di riconoscimento della causa di servizio. Va precisato tuttavia che, nei casi, comunque verificatisi entro il 5 dicembre 2011, ma in cui l’infermità derivi da cause che incidono progressivamente sull’integrità psico-fisica del dipendente, la determinazione della tempestività della domanda sarà possibile solo a seguito degli accertamenti effettuati dalla competente commissione medica in ordine alla data di conoscibilità.

    29 E di revisione dell'equo indennizzo per aggravamento della patologia ?
    Le istanze di revisione dell'equo indennizzo, purché presentate nel termine quinquennale, vanno prese in considerazione anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto Legge n.201/2011 e sempre che l’equo indennizzo (di cui si chiede la revisione) sia stato liquidato prima del 6 dicembre 2011.

    30 E di concessione della pensione privilegiata ?

    Considerato che la concessione della pensione privilegiata presuppone la cessazione dal servizio, la domanda di detta prestazione può essere presentata, entro il quinquennio successivo alla cessazione, se, fermi restando i requisiti previsti dall’art. 64 DPR n. 1092/1973, il dipendente sia cessato dal servizio entro il
    4 dicembre 2011.

    31 È possibile presentare, successivamente all’art. 6 D.L. n. 201/2011, istanze di riconoscimento della causa di servizio non finalizzate al conseguimento del beneficio dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ?
    No. Ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 201/2011, che ha abrogato “l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio”, dal 6 dicembre 2011 non è possibile in alcun caso presentare domande non finalizzate al beneficio dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata.

    Edited by rsustaff - 27/1/2014, 19:24
     
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    Assenza per malattia dovuta a causa di servizio: retribuzione, calcolo del periodo di comporto e certificazione online. Chiarimenti.



    di Paolo Pizzo - L'assenza per malattia dovuta a causa di servizio deve essere retribuita sempre al 100%, non si procede alla decurtazione, l'Amministrazione deve però conoscere la diagnosi.

    L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:

    1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
    2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.
    3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

    Dal comma 2 dell’art. citato si evince che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100%. ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

    Ne consegue che, afferma l’ARAN, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

    Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

    Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

    A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

    Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

    La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.
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    Malattia legata ad invalidità certificata, si deve applicare decurtazione Brunetta?




    di Paolo Pizzo - Per una certificazione medica riportante come motivazione assenza per stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta occorre applicare la decurtazione prevista dalla L. Brunetta? Oppure se l’assenza è assimilabile a quella per causa di servizio e quindi non decurtabile.

    Di seguito un breve riepilogo sulla materia che può tornarvi utile anche in futuro.

    Non si procede alla decurtazione economica nei seguenti casi:

    Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
    Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;
    Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
    I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
    Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

    Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00):

    I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
    I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
    I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
    I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
    I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
    I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
    I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.

    Per quest’ultimo punto è utile aggiungere quanto segue:

    Il D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.

    Pertanto:

    La situazione di invalidità dev’essere riconosciuta da una struttura medica competente;
    Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità;
    La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD) esclusivamente:

    Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
    Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
    L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
    I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

    Inoltre si ricorda che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100% ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

    Ne consegue che le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

    Nel caso specifico, quindi, bisogna operare la decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08 e calcolare l’assenza ai fini del superamento del periodo di comporto.

    Non bisogna invece disporre la visita fiscale.

    Qui potete trovare utili notizie sulle assenze per gravi patologie.
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  6. cecilia3
     
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    lavoro nel comparto sanità- ho riconosciuta dal 2002 malattia per causa di servizio- per assenza malattia causa di servizio riconosciuta
    qual'à il limite massimo di assenza
     
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    Gentile Cecilia3 ti ringraziamo per l'attenzione rivolta al nostro forum che come avrai avuto modo di notare è rivolto essenzialmente al mondo della scuola.
    Per i dipendenti della scuola l'assenza (periodo di comporto) che generalmente è di 180 gg retribuiti nel seguente modo:

    9 mesi al 100%
    3 mesi al 90%
    6 mesi al 50%

    in caso di riconosciuta causa di servizio tale periodo si raddoppia. Potrebbe esserti di aiuto la nota qui di seguito elencata ma non garantisco.
    Saluti

    Redrose

    In applicazione dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995 in caso di malattia per causa di servizio, come deve essere correttamente calcolato il periodo di comporto?

    L’art. 22, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n.1 allegata al presente contratto. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.



    In base agli artt. 21 e 22 del CCNL del 6.7.1995, non è possibile sommare le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio, a quelle dovute a malattia “ordinaria”, al fine di verificare il rispetto del cd. periodo di comporto e cioè del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente (si vedano in tal senso le indicazioni già fornite in materia con l’orientamento applicativo RAL578 consultabile sul sito istituzionale www.aranagenzia.it (Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Malattia/infortuni sul lavoro, Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio).

    Trattandosi di diverse tipologie di assenza, esse sono assoggettate a regole diverse, con la previsione di uno specifico e differente periodo di comporto e di un diverso regime giuridico ed economico delle assenze riconducibili all’una o all’altra tipologia.

    In occasione di ogni assenza per malattia riconducibile a causa di servizio, quindi, l’Ente deve: fare il calcolo a ritroso del triennio di riferimento partendo dall’ultimo evento morboso; fare la sommatoria di tutti i giorni di assenza ai sensi dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995, compresa quella in corso comunicata dal dipendente; verificare il rispetto del periodo di conservazione del posto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 6.7.1995.

    Il particolare beneficio del trattamento economico per intero, sulla base dell’art. 22 del CCNL del 6.7.1995, può essere riconosciuto solo in caso di assenza del dipendente riconducibile, con certezza, ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio; per le assenze connesse a malattia “ordinaria”, in materia di trattamento economico, troveranno applicazione le regole contenute nell’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, che prevedono un sistema di progressiva riduzione della retribuzione del dipendente man mano che aumenta il numero delle assenze per malattia, nell’ambito del periodo massimo di conservazione del posto a tal fine previsto (18 mesi, ai sensi dell’art. 21, comma 2); nella Tabella A allegata al CCNL del 13.5.1996 sono contenuti alcuni esempi pratici per l’applicazione dell’art. 21 del CCNL del 6.7.1995, con riferimento sia al calcolo del periodo di comporto sia alla determinazione del trattamento economico da applicare al dipendente, man mano che cresce il numero dei giorni di assenza per malattia).

    Ulteriore conseguenza della previsione di due distinti sistemi regolativi delle assenze per malattia, a seconda che si tratti di infortunio sul lavoro o malattia connessa a causa di servizio oppure di malattia ordinaria, è che la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro può essere decisa dall’ente solo nel caso in cui si sia effettivamente determinato il superamento del periodo massimo di conservazione del posto stabilito in relazione a una delle due tipologie di assenza, secondo le previsioni degli artt. 22 e 21, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 (è da escludersi, infatti, una sommatoria delle diverse assenze comunque intervenute per verificare il superamento dei limiti di comporto stabiliti o dall’una o dall’altra clausola contrattuale), tenendo conto a tal fine, per ciascun computo, solo delle assenze effettivamente imputabili all’una o all’altra tipologia.

    Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995, si possono computare solo le assenze per malattia riconducibili direttamente e specificamente alla causa di servizio o all’infortunio sul lavoro, sulla base delle formali certificazioni mediche rilasciate dalle competenti autorità sanitarie, come individuate dalla vigente legislazione.

    La disciplina dell’art.22 del CCNL del 6.7.1995, sopra descritta, 06/2011 trova applicazione solo alle assenze effettuate dal dipendente a titolo di malattia derivante da causa di servizio successive al formale riconoscimento della "causa di servizio" della malattia che le ha determinate.

    Si coglie l’occasione per ricordare che l’art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012, consultabile sul relativo sito istituzionale.

     
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    Scuola, addio causa di servizio


    Il Decreto Monti (D.L. 201 del 6 dicembre 2011) vengono abrogati i cosiddetti “istituti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

    Cosa significa?

    Facendo, ad esempio, riferimento a casi effettivamente verificatisi, iniziamo a chiarire che parliamo anche di lavoratori anziani che, spintonati da alunno bullo e caduti malamente, si ritrovano con una frattura del femore e crisi di panico. Oppure di altri che, al rientro in servizio dopo essere stati distaccati e/o dopo un’ospitalizzazione, non trovano nè la propria sede nè quella dove avrebbero dovuti essere destinati. Oppure, ancora, quelli che dopo 20 anni in una scuola zeppa di eternit si ritrovano dopo altrettanti 20 anni con qualche tumore o malattia strana.

    Non parliamo di eccezioni: ricordiamo che si tratta degli ambienti di lavoro chiamati scuole, che spesso non sono a norma e che i bulli, prima del ministro Fioroni, si chiamavano “disagio e/o delinquenza minorile”.

    Tra l’altro, per la scuola e l’università non si applica l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, il DPR 1124 del 1965 prevede che tale assicurazione sia obbligatoria solo per quei lavoratori che siano addetti od operino in ambienti organizzativi che comportano l’impiego di macchine, apparecchi o impianti. Dunque, solo i docenti che operano “in laboratorio” hanno tale copertura, come, infatti, precisa l’articolo 4 del Decreto.

    E gli altri? E se i docenti di materie tecniche si dovessero infortunare in aula anzichè in laboratorio?

    Cosa possono fare per tutelare i propri diritti verso un datore di lavoro che nicchia riguardo la sicurezza ed i finanziamenti necessari a garanrtirla?

    Nulla, praticamente nulla.

    Dal 2012, un docente che dovesse subire un danno fisico per causa di servizio non avrà altra alternativa che rivolgersi al tribunale ed avviare una costosa causa penale, che si protrarrà per anni ed anni con un farragginoso e difficoltoso accertamento delle competenze e delle responsabilità, che sono confusamente distribuite tra scuole, enti locali ed amministrazione periferica del MIUR.

    Lo stesso docente, attenzione, sarà costretto a rimanere in cattedra finchè la sua vertenza non si sarà risolta, con costi rilevanti per le assenze e per le cure (aggravamento), oltre che una resa del servizio didattico decisamente inferiore, con la conseguenza diretta che la “riforma” potrebbe costare, a conti fatti, ben più delle cause di servizio che Monti ha abrogato.

    La speranza? Una e sola.

    Infatti, la norma va a colpire una categoria di circa 1,5 milioni di lavoratori, di cui una discreta parte dotata di buone o rilevanti competenze matematiche e sistemiche.

    Sarà la volta buona che, oltre a questo blog, anche qualche accademico inizi a sollevare rilievi sul modus operandi di Mario Monti e sulla solidità dei suoi conti e dei suoi scenari?
     
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7 replies since 20/1/2013, 19:54   10500 views
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