COLLEGIO DOCENTI

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    .....SE QUALCUNO ESERCITA UN POTERE CHE NON GLI COMPETE SIGNIFICA CHE QUALCUN ALTRO NON HA ESERCITATO UN POTERE CHE GLI COMPETEVA......




    LE ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI



    IL COLLEGIO DOCENTI:

    Competenze ed organizzazione
    del Collegio dei docenti .

    di Enzo Gallo,
    responsabile dipartimento giuridico-legale della Gilda degli insegnanti di Napoli.


    In attesa di un provvedimento di riforma sempre annunciato e mai varato
    gli organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica
    restano ancora disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico
    in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e
    modificato da successivi provvedimenti normativi.

    L’introduzione dell’autonomia scolastica ha tuttavia inciso non poco sui compiti di
    tali organi, tenuti ad garantirne l’efficacia “nel quadro delle norme
    che ne definiscono competenze e composizione”(art. 16 comma 1 del
    regolamento dell’autonomia approvato con D.P.R. 8.3.1999 n. 275).
    Peraltro la stessa disposizione normativa recita che Il dirigente
    scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo
    1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi
    collegiali.(comma 2).

    Nella pratica tuttavia non mancano problemi
    interpretativi e fattispecie complesse, non facili da risolvere,
    essendo oggettivamente difficile distinguere, in talune situazioni, le
    attività di gestione e di organizzazione, proprie del dirigente
    scolastico, da quelle di contenuto educativo-didattico, di pertinenza
    degli organi collegiali e particolarmente del collegio dei docenti.

    Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello
    che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in
    rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in
    armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso
    mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti
    pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre,
    comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a
    livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il
    consiglio di circolo o di istituto ha prevalenti competenze
    economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo
    e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei
    mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio
    scolastico).

    Le competenze del collegio dei docenti, fino alla
    riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura
    dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e
    delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento
    costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere
    deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

    a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);

    b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze
    del territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a)
    T.U.);


    c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni
    handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e
    n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli
    aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM
    29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);

    d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);

    e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai
    fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2
    OM 134/2000);


    f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei
    consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici
    (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);

    g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275);

    h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);

    i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare
    comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva
    classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o
    T.U.);


    j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti
    per le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI
    31.08.1999);


    k) l’identificazione e attribuzione di funzioni
    strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI
    31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata,
    delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per
    la valutazione dei risultati attesi;


    l) la delibera, nel quadro
    delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie,
    sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali
    all’insegnamento (art. 25 CCNL).





    Formula inoltre proposte e/o pareri:



    a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e
    sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);


    b) su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);

    c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).



    Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del
    comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo
    elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
    istituto.

    Essendo state sottratte al collegio dei docenti le
    competenze "gestionali" in senso stretto, non compete più ad esso la
    scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica
    per specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n.
    205). La nomina di collaboratori è quindi una prerogativa del dirigente
    scolastico, mentre al collegio compete la nomina dei responsabili delle
    funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo
    sul versante educativo e didattico e non su quello della gestione.

    Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel
    circolo o nell’istituto ed è presieduto dal dirigente scolastico; ne
    fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata
    della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la
    contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano.

    Nel caso di aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso
    ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi coordinate, nonché dei c.d.
    istituti comprensivi (o verticalizzati) derivanti dall’aggregazione di
    scuole di diverso ordine e tipo in un’unica scuola, viene costituito un
    unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole
    presenti nella nuova istituzione (T.U. art. 7 comma 1 coordinato con
    artt. 6 e 7 del D.P.R. 2 marzo 1998 n. 157). Per alcune questioni esso
    sarà riunito nella totalità delle sue sezioni, mentre per altre,
    riferite alla singola scuola, il dirigente scolastico riunirà
    separatamente le diverse sezioni.

    Il nuovo CCNL all’art. 29 comma
    3 precisa che le attività di carattere collegiale dei docenti sono di
    due tipi, una di pertinenza propria del collegio dei docenti (riunioni
    del collegio, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di
    inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli
    scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento alle
    attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni
    educative), l’altra attinenti ai lavori dei consigli di classe. Per
    entrambe le tipologie è previsto un impegno fino ad un massimo di 40 ore
    annue

    Il collegio si riunisce ogni volta che il dirigente
    scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei componenti ne
    faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
    quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non
    coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di segretario del
    collegio sono attribuite dal capo d’istituto ad uno dei collaboratori.
    Riguardo le deliberazioni le disposizioni da prendere a riferimento sono
    rinvenibili nell’art.37 del T.U. che prevede al comma 2 un quorum
    costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in adunanza è
    richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica
    e comma 3 un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il collegio,
    validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare
    una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la maggioranza
    assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il
    voto del presidente.

    In mancanza di regole normative esplicite,
    l’indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia in
    giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidono sul calcolo del quorum
    strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti
    all’adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come
    accade nel caso in cui vi siano voti nulli.

    Di conseguenza,una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari
    alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e
    validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli
    astenuti.

    L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha
    incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all’adunanza e poi
    si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un
    voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo
    il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad
    inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica
    contraria prima però della votazione.


    La verbalizzazione



    Lamanifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere
    documentata mediante la redazione del processo verbale della seduta. La
    redazione del processo verbale può essere legittimamente fatta sulla
    scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento
    della seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e
    l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono
    adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel corso
    della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva (Cons. Stato –
    Sez. VI – 9 gennaio 1997, n. 1).

    Pertanto, le correzioni del verbale portato all’approvazione dei componenti nella seduta successiva,
    vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale
    medesimo, che, conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni
    di coloro che non hanno riconosciuto corretta la verbalizzazione.

    Il verbale è l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale
    può essere conosciuta all’esterno e attraverso il quale ne può essere
    provata l’esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe essere
    sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del collegio.

    I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario
    dell’organo collegiale su appositi registri a pagine numerate (C.M. 177
    del 4.8.1975 prot. 2571). Il verbale redatto e firmato dal solo
    segretario e non anche dal presidente, è pienamente valido (Cons. Stato –
    Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a querela di falso
    (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte
    all’autorità giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del
    27.10.1965).

    Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di
    un organo collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte
    minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti
    nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in
    maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni compiute.
    (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo membro
    dell’organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni
    siano riportate a verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la
    verbalizzazione sia completa, ma altresì a tutelare il membro
    dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da
    delibere illegittime.

    Per prevenire contestazioni, il collegio
    può, con proprio regolamento o con delibera ad hoc, servirsi di un
    registratore (nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e in presenza
    di delibere particolarmente importanti ricorrere alla verbalizzazione
    immediata.

    In presenza di un interesse qualificato, è possibile
    richiedere la copia del verbale avanzando alla scuola una richiesta di
    accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il
    pagamento di € 0,26 per una o due fotocopie o di € 0,52 per tre o
    quattro fotocopie e così via. La commissione per l'accesso costituita
    presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere del 31
    dicembre 1995, ha stabilito che “non si giustifica la sottrazione
    all'accesso per ragioni di riservatezza di tutti i verbali delle sedute
    di organi collegiali, in quanto trattasi di documenti che non contengono
    necessariamente notizie rientranti tra quelle per le quali l'articolo
    8, comma 5 del D.P.R. 352/1992 tutela la riservatezza”.

    Per prevenire contestazioni e abusi, è bene richiedere l’uso di un
    registratore (è facoltà dell’organo decidere in tal senso, secondo nota
    MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e, in presenza di delibere
    particolarmente importanti, esigere la verbalizzazione immediata.

    Va detto,infine, che, per costante giurisprudenza, i vizi della
    verbalizzazione non necessariamente comportano vizi dell’atto
    dell’organo collegiale (Cons. Stato, sez. VI, 13.02.1998, n. 166), e che
    la verbalizzazione integrale delle sedute non è necessaria purché
    risultino elementi che consentano di ritenere conforme a legge l’ iter
    seguito.



    Riflessioni e spunti per un regolamento del collegio dei docenti

    Rivendicare la propria professionalità e assumersi un ruolo da protagonisti
    all'interno delle istituzioni scolastiche significa anche impegnarsi
    attivamente affinché il collegio dei docenti non sia di fatto esautorato
    delle sue funzioni e ridotto ad un ruolo di mera ratifica notarile di
    decisioni prese altrove.

    Agire in conseguenza a tali premesse
    potrà forse essere causa di maggior dispendio di energia e di tempo per
    documentarsi ma sono sforzi necessari qualora si intenda contrastare,
    sia come singoli che come categoria professionale, la deriva
    impiegatizia del nostro lavoro.

    Invitiamo pertanto i colleghi a prestare la massima attenzione nel momento delle delibere collegiali e a
    farsi promotori nelle loro scuole, nel pieno rispetto della normativa
    vigente sull'autonomia e sugli organi collegiali, dell'approvazione di
    un regolamento del collegio dei docenti, considerato che una gestione
    assemblearistica e inconcludente delle riunioni del collegio, pone
    spesso le premesse per una delega in bianco delle decisioni al dirigente
    o ad altri gruppi di potere all’interno delle istituzioni scolastiche.

    Forniamo qui uno schema di regolamento, liberamente adattabile alle esigenze
    delle singole scuole, frutto di una riflessione dei colleghi della Gilda
    degli insegnanti di Milano e di una successiva rielaborazione della
    Gilda degli insegnanti di Napoli



    CONVOCAZIONE



    Il collegio dei docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare del
    dirigente scolastico notificata ai singoli docenti 10 giorni prima della
    data della riunione

    Laddove possibile la circolare è
    accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al collegio preparate
    dal dirigente scolastico, dalle commissioni espresse dal collegio
    stesso, da singoli gruppi di docenti.



    ORDINE DEL GIORNO




    Entro le prime due riunioni il collegio docenti stabilisce il piano
    annuale delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del monte ore
    previsto dal contratto nazionale.

    L’ordine del giorno per tutte
    le riunioni viene predisposto dal dirigente scolastico, tenendo conto
    del piano annuale, delle esigenze di servizio, di eventuali delibere di
    inserimento all’o.d.g. di precedenti collegi, di proposte dei gruppi di
    lavoro di docenti, delle richieste di un terzo dei suoi componenti.



    MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE



    Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative dovranno fornire le seguenti indicazioni:

    1) punto all’ o.d.g. a cui esse si riferiscono

    2) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta

    3) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere

    4) procedure di attuazione della proposta con indicazione dei tempi e delle risorse.



    DISCUSSIONE PRELIMINARE E PUBBLICAZIONE




    I singoli docenti cinque giorni prima della data di convocazione del
    collegio possono far pervenire al dirigente scolastico delle proposte
    indicando se trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle
    precedenti.

    Il dirigente scolastico, nel caso di presenza di più
    proposte su un singolo argomento all’ordine del giorno, può convocare i
    diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione
    di un’unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa
    realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al collegio le
    proposte.

    Due giorni prima della data di convocazione del
    collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti
    ed ai docenti stessi è permesso averne copia.



    DIBATTITO COLLEGIALE



    1) Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio effettua
    le sue comunicazioni ad inizio di seduta nel tempo di 15 minuti.

    I successivi interventi del dirigente scolastico saranno contenuti nei
    tempi e nelle modalità previsti dai punti 2) e 3). Il dirigente
    scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al
    regolamento in qualità di moderatore.

    2) Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti.

    3) Il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito. Ogni
    docente può effettuare brevi interventi di 2 minuti. Nell’intervento
    specificherà se trattasi:

    a) di richieste di chiarimenti

    b) di proposte in rettifica o in alternativa

    c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.

    4) Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un
    tempo massimo di 3 minuti. In tale intervento il relatore può
    manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o
    rifiutarle.



    VOTAZIONI



    Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute.

    I relatori di proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà
    di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in
    votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto
    favorevole, poi il voto contrario e infine l’astensione

    Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene
    votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.

    Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente
    scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte
    durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti
    mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che
    hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà approvata la proposta
    che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.



    AGGIORNAMENTO COLLEGIO



    La durata massima di una riunione del collegio docenti è di quattro ore.

    Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista
    il collegio può decidere se continuare i lavori oppure di aggiornarsi
    al giorno successivo o ad altra data.



    CONVOCAZIONE STRAORDINARIA



    Il dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio
    può convocare il collegio ad horas con un preavviso comunque non
    inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all’ordine del
    giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell’ambito
    del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte
    necessarie.



    VERBALIZZAZIONE



    La redazione del
    verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i
    risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli
    interventi non sarà riportato tranne il caso che l’intervenuto chieda
    espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.

    Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del collegio.

    La copia del verbale da approvare viene affissa in sala docenti almeno tre
    giorni prima della riunione del Collegio per assolvere alla visione e
    alla lettura. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di
    approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta che verrà letta
    e approvata.

    Edited by redrose - 20/11/2013, 19:20
     
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