VISITA FISCALE

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    Visite fiscali: orari di reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo


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    di Paolo Pizzo - Una guida ragionata con riferimenti normativi e giurisprudenziali sulle visite fiscali per i lavoratori della scuola in caso di assenze per motivi di salute. Obbligo della scuola di disporre la visita, fasce di reperibilità, riduzione o negazione della prognosi da parte del medico, cosa accade se si è assenti al controllo. La consulenza di OrizzonteScuola.it

    La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.



    OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA

    L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).

    La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

    Per tutti gli altri casi le visite fiscali sono ricondotte alla discrezionalità del Dirigente scolastico.

    FASCE DI REPERIBILITA'

    Il D.M. n. 206/2009 ha determinato le seguenti fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia:

    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

    Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia

    Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

    RIDUZIONE DELLA PROGNOSI O NEGAZIONE DELL’INFERMITÀ

    La visita fiscale può avvenire al domicilio del dipendente, ma può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché concordata con l’ASL.

    La visita fiscale, come già detto, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
    Il medico fiscale ha quindi l’onere di confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisce la temporanea prestazione del servizio.

    Riduzione della prognosi

    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga di ridurre il periodo di malattia rispetto a quello stabilito dal medico curante, il dipendente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo.
    Se non riassume servizio, l’Amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che il mancato rientro in servizio integra i presupposti dell’assenza ingiustificata con tutte le conseguenze di legge anche sul piano disciplinare.
    Il medico di controllo, però, se modifica la prognosi dovrà darne adeguata motivazione scritta.

    Negazione della infermità

    Nel caso in cui il medico incaricato del controllo ritenga esaurita la malattia inviterà il dipendente a riprendere il servizio nel primo giorno non festivo.
    Se il dipendente non riassume servizio, deve produrre, a giustificazione della propria assenza, altra certificazione medica, ma gli ulteriori certificati medici possono essere presi in considerazione solo se denunciano un’infermità diversa da quella valutata nella visita di controllo.

    COSA SI INTENDE PER “ASSENZA ALLA VISITA FISCALE”

    Premettiamo che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di controllo disposte dall’INPS.

    La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale).
    In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

    Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).

    L’”assenza”, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di controllo domiciliari ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.

    Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.

    In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, che ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo, e quella del 14 settembre 1993 n. 9523, che ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponevano all’incontro con il medico.

    Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.

    In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

    non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
    mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
    non funzionamento del citofono o del campanello;
    mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
    espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa).

    È dunque ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce orarie prestabilite (9-13 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
    Ricordiamo inoltre che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo decorso.

    Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

    La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.

    Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una precedente visita di controllo.
     
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    Visite fiscali per malattia: quante è possibile riceverne? Assenza al controllo: la decurtazione dello stipendio




    Paolo Pizzo sulle visite fiscali: indicazione di cosa accade quando il lavoratore sia assente, con o senza giustificato motivo, alla visita di controllo, e l'eventuale decurtazione dello stipendio.

    NUMERO DI VISITE FISCALI POSSIBILI

    L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
    Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso.
    Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.
    È dunque possibile una sola visita medica di controllo.
    Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.

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    GIUSTIFICAZIONI DEL DIPENDENTE

    La circolare Inps 8 agosto 1984 n. 134421 ha previsto che siano giustificati i lavoratori assenti a visita fiscale nei seguenti casi: per forza maggiore, per situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici o di visite medico generiche allorquando sia dimostrato che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità.

    Il tribunale di Milano, però, con la sentenza del 28/01/89 ha affermato che l’assenza del lavoratore dal proprio domicilio durante le fasce orarie deve ritenersi giustificata ogni qualvolta sia motivata da una ragione socialmente apprezzabile anche se non integrante uno stato di necessità o di forza maggiore; costituisce pertanto giustificato motivo di assenza l’essersi recato presso il medico curante per l’effettuazione di altra visita medica anche generica, indipendentemente dalla circostanza che detta visita potesse essere effettuata al di fuori delle fasce orarie, essendo comunque prevalente l’interesse del lavoratore a seguire il decorso della propria malattia nei modi ritenuti più opportuni.

    La Corte di Cassazione, con sentenze dell’11/02/1993 e 09/02/1996, ha riconosciuto come giustificato motivo un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie” e “in caso di urgenza, è considerata lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti” e inoltre “deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti” .

    Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2006 n. 8012, ha affermato che va considerato giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore, quale quella di far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa dell’attività lavorativa.

    La Corte di appello Bologna, con la sentenza 7 maggio 2008 n. 598, ha sentenziato che costituisce giustificato motivo di esonero del lavoratore malato dall’obbligo di reperibilità alla visita domiciliare di controllo, l’avere effettuato una visita ambulatoriale dal proprio medico di fiducia per una improvvisa ed indifferibile esigenza. Infatti, la situazione che fa venire meno il suddetto obbligo non deve necessariamente coincidere con la forza maggiore, ma può consistere anche in una situazione cogente, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

    Dello stesso tenore la sentenza 9 marzo 2010 n. 5718 che ha affermato che il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità.

    La sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha invece accolto il ricorso di un lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a casa e con febbre alta.

    In generale, l’assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia (sono da considerare “membri della famiglia” non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. “stretti congiunti”, quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle).

    QUANDO AVVIENE LA DECURTAZIONE: COSA PREVEDE LA NORMATIVA

    Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del DL 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983 n. 638, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 1988, nel confermare la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, ha stabilito che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% si verifichi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita di controllo.

    Ciò vuol dire che prima che scadano i 10 giorni senza retribuzione, bisognerà disporre di una nuova visita di controllo.

    In base alla legge n. 638/1983 sopra richiamata riepiloghiamo di seguito in che modo è sanzionata l’assenza alla visita fiscale ed eventualmente a quella ambulatoriale:

    Assenza alla prima visita: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia (o per il minor periodo di malattia certificato) o per il minor periodo che precede la seconda visita.
    Assenza alla seconda visita: perdita indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia. Riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi.
    Assenza alla terza visita: interruzione dell’indennità dal giorno dell’assenza.
    Assenza alla visita domiciliare, per giustificato motivo, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale: perdita indennità per i primi 10 giorni di malattia.
    Assenza alla visita domiciliare, senza giustificato motivo, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia: perdita del trattamento economico per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale.

    ESEMPI INPS

    Al fine di dare una più ampia panoramica sulla questione si riporta ciò che indica la circolare INPS numero 166 del 26-7-1988 e i relativi esempi effettuati dall’Istituto:

    “La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 14/26 gennaio 1988, ha dichiarato illegittimo il predetto art. 5, 14 comma, “nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni” confermando invece il principio di cui alla legge medesima secondo il quale al lavoratore assente alla (prima) visita medica di controllo non compete l’ indennità economica di malattia per i primi 10 giorni.

    In sostanza, a seguito della sentenza di cui trattasi, le due sanzioni (decadenza, rispettivamente al 100% e al 50%) sono divenute autonome tra loro, fondandosi su due distinti accertamenti sanitari.
    In conformità al contenuto della sentenza citata si impartiscono quindi le seguenti istruzioni.

    Nel premettere che le assenze oggetto della circolare si riferiscono, come ovvio, ad “assenze ingiustificate”, (in caso contrario sono applicabili le disposizioni di cui alle circolari n. 134421 AGO surrichiamata e n. 2 PMMC/84 dell’ 11 aprile 1985, in “Atti ufficiali”, pag. 1232) e che continuano a non essere sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero e quelli accertati da visite di controllo, si precisa che, ancorché la sentenza di interesse preveda letteralmente la decadenza nella misura del 50% solo dopo l’ effettuazione di una seconda “visita”, in realtà tutte le argomentazioni svolte dalla Corte portano a concludere per la irrogabilità della predetta sanzione, a decorrere dall’ 11 giorno sanzionabile, solo dopo una seconda “assenza” (1).
    Qualora quindi nel corso della malattia sia stata predisposta un’ unica visita medica di controllo ed il lavoratore si sia ingiustifacatamente sottratto ad essa, la sanzione sarà applicabile nella misura al 100% nei primi 10 giorni di malattia, mentre per il restante periodo verrà corrisposta la indennità in misura intera.

    Analoghe conseguenze, come sopra accennato, comporta ovviamente la constatazione di una sola assenza, essendo state altre visite regolarmente eseguite, salvo, se del caso, la diversa decorrenza di applicazione della sanzione (ad es. alla scadenza del periodo confermato da precedente visita di controllo).

    Qualora invece il lavoratore, sia risultato assente ingiustificato anche ad una seconda visita medica di controllo, la sanzione verrà applicata in misura del 100% per i primi 10 giorni e del 50% fino a conclusione dell’ evento morboso (o a nuova visita di controllo a cui il lavoratore si sia sottoposto).

    Si precisa che “seconda visita di controllo” può essere considerata indifferentemente sia la visita medica ambulatoriale, a cui la lavoratore, risultato assente a visita domiciliare, viene generalmente invitato per il giorno successivo - tramite avviso lasciato dal medico di controllo -, sia ove questa ultima non sia stata predisposta, una seconda domiciliare.

    L’ eventuale giustificazione dell’assenza del lavoratore a visita di controllo domiciliare, non annulla gli effetti della mancata presentazione a visita ambulatoriale; a tale ultima assenza conseguirà quindi l’applicazione della sanzione, al 100% per i primi 10 giorni se trattasi di prima assenza (2).

    D’altronde, neppure la presentazione alla visita ambulatoriale che segue una assenza ingiustificata alla domiciliare, annulla gli effetti sanzionatori prodotti dalla precedente assenza: se trattasi di prima assenza si applicherà la sanzione al 100% per un massimo di 10 giorni, non oltre comunque il giorno precedente la presentazione all’ ambulatorio (3).

    Nel caso in cui, dopo che il lavoratore sia risultato assente a visita domiciliare, seguita da un’ ambulatoria a cui lo stesso si sia presentato e giudicato inidoneo al lavoro, venga predisposta una successiva visita di controllo a cui l’interessato risulti assente ingiustificato, si darà luogo alla applicazione della sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10 giorni al 100%, salvo il pagamento integrale della indennità per i giorni di incapacità accertati in occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale.

    Al riguardo, si chiarisce che i giorni sanzionabili al 100% possono anche essere individuati oltre il 10 giorno di malattia: (ad es. quando il controllo ambulatoriale a cui si sia sottoposto il lavoratore dopo una prima assenza cada nel 6 giorno di malattia: in tale ipotesi, alla scadenza del periodo accertato in sede di controllo, in caso di nuova assenza ingiustificata, prima di applicare la sanzione al 50% deve essere completata quella al 100% (per altri 5 giorni, secondo l’ esempio); esaurito il periodo sanzionabile al 100%, si applicherà la sanzione nella misura del 50% per l’ulteriore periodo di malattia (4).

    Qualora a seguito di due riscontrate assenze, venga predisposto per il perdurare della medesima malattia un ulteriore controllo a cui l’interessato risulti ugualmente assente, si provvederà ad interrompere, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza, la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’ Istituto - secondo quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A. citata.

    In tale ultima ipotesi, dovrà essere data immediata comunicazione allo interessato del provvedimento adottato.
    I lavoratori dovranno essere preventivamente avvertiti circa le conseguenze delle eventuali successive assenze a visita di controllo, in occasione della contestazione di ciascuna assenza e/o irrogazione di sanzione.”

    (1) Si ipotizza per tutti gli esempi riportati nella presente circolare, una malattia dall’ 1 al 24 aprile (1° certificato, fino al 15 aprile, 2° fino al 24).
    Esempio:
    visita domiciliare 8.4: si presenta, con conferma prognosi: dall’ 1 all’ 8 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 9.4: assente: dal 9 al 18 sanzione al 100%.
    visita domiciliare 22.4: assente: dal 19 al 24 sanzione al 50%.

    (2) Esempio:
    visita domiciliare 12.4: assente giustificato: dall’ 1 al 10 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 13.4: non si presenta: dall’ 11 al 24 indennità in misura intera.

    (3) Esempio:
    visita domiciliare 12.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 10 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 13.4: non si presenta, con conferma prognosi: dall’ 11 al 25 indennità’ in misura intera.

    (4) Esempio A:
    visita domiciliare 5.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 5 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 6.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 15): dal 6 al 15 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 22.4: assente ingiustificato: dal 16 al 20 sanzione al 100%; dal 21 al 24 sanzione al 50%.

    Esempio B:
    visita domiciliare 5.4: assente ingiustificato: dall’ 1 al 5 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale 6.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 15): dal 6 all’ 11 indennità in misura intera.
    visita domiciliare 12.4: assente ingiustificato: il 12 sanzione al 100%.
    visita ambulatoriale: 13.4: si presenta, con conferma prognosi (fino al 24): dal 13 al 24 indennità in misura intera.
     
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    [CENTER]Malattia. Possibili due visite fiscali per lo stesso periodo di malattia?

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    Paolo Pizzo – L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

    Secondo tale assunto, quindi, la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso.

    Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.

    È dunque possibile una sola visita medica di controllo.

    Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.
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    Fasce orarie malattia, potrebbero uniformarsi a quelle dei privati. Si lavora per giro di vite


    La novità potrebbe essere contenuta nella riforma della Pubblica Amministrazione a firma Madia che in questi giorni sta tenendo banco per quanto riguarda la possibilità di licenziamento dei dipendenti della PA.

    Tra le novità, quella di assegnare all'Inps le visite fiscali. Novità caldeggiata da più parti e che potrebbe diventare realtà con la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti al Decreto Madia.

    La novità potrebbe consistere anche nelle modifiche agli orari di reperibilità per le verifiche della malattia.

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    Infatti, nella scuola (come nel resto della Pubblica Amministrazione) gli orari vanno dalle dalle 9 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 18 il pomeriggio-sera. Questo secondo quanto contenuto nel DM. n. 2016 del 2009.

    Il passaggio delle funzioni in via esclusiva all'Inps comporterebbe una serie di novità, soprattutto si pone un interrogativo: se uniformare giorni e fasce orarie in cui ricevere i controlli a quelle degli impiegati del settore privato.

    Ricordiamo che lo scopo di affidare all'Inps la titolarità della gestione dei permessi per la malattia come nel privato, nasce dall'esigenza di attuare un giro di vite sulla spesa, dato che le misure di Brunetta non hanno sortito alcun effetto. Anzi, pare che i certificati di malattia nel pubblico impiego siano aumentati del 27%, mentre sono rimasti quasi invariati nel privato.
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