il pers.le della scuola deve chiedere permesso o assenza per motivi di salute?

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    Visite specialistiche: il personale della scuola deve chiedere permesso o assenza per motivi di salute? A partire da quale data?




    La domanda è semplicissima, scrive Franco Bastianini su Italia Oggi, ma la risposta del Governo non è ancora arrivata. Eppure il personale della scuola in materia di assenteismo (motivo della circolare) per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.

    Riportiamo l'ntervento di Franco Bastianini su Italia Oggi di martedì 22 aprile "La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l'espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia.

    Quanto alle motivazioni che sarebbero alla base della volontà del legislatore (contrastare il fenomeno dell'assenteismo), concretizzatasi appunto nell'articolo 4, comma 16 bis del decreto legge 101/2013, queste non possono interessare il personale della scuola che in materia di assenteismo per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici."

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    Ecco dunque il nodo della questione. A non convincerci, fin dall'inizio, una formulazione ambigua del termine "permesso" nella circolare della Funzione Pubblica

    “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”

    Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po' perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l'assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”. Visite specialistiche: Funzione Pubblica chiarisce come fruire dei permessi. Penalizzati soprattutto i docenti precari

    E ancora, a partire da quale data applicare la nuova normativa? Una risposta la fornisce l'USR Lombardia " In considerazione della complessità della materia e dei dubbi interpretativi sorti a fronte della recente entrata in vigore della legge di conversione 125/2013, si ritiene – al fine di salvaguardare la posizione di coloro che in buona fede abbiano fruito di malattia per sottoporsi a visite etc. – che le giornate di malattia afferenti a prestazioni sanitarie fruite entro il 31.03.2014 possano essere considerate come tali". Dunque, nuove regole dal 1° aprile 2014, ma senza spiegazioni chiare sulle modalità.
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    Edited by redrose - 22/4/2014, 13:34
     
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    Permessi per le visite mediche, ancora nessuna risposta dal governo

    E intanto gli interessati affilano le armi per il contenzioso

    22/04/2014

    ItaliaOggi

    Franco Bastianini
    Finita la tregua pasquale, minaccia di riesplodere ancora con più virulenza la polemica in merito alle nebulose disposizioni in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici contenute nella circolare del dipartimento della funzione pubblica del 17 febbraio 2014 a firma dell'allora ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gianpiero D'Elia (si veda tra l'altro ItaliaOggi di martedì scorso). Una circolare che doveva avere l'obiettivo di assicurare l'interpretazione omogenea delle nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti introdotte dall'articolo 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013 entrato in vigore il 31 ottobre 2013, e contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. E che rischia, invece, di favorirlo introducendo, nell'ipotesi di permessi, nuove formalità per giustificare di averli utilizzati per lo scopo per il quale erano stati chiesti al dirigente scolastico. É infatti richiesta una attestazione di presenza che deve essere rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria anche privata che hanno svolto la visita o adempiuto la prestazione e trasmessa mediante posta elettronica al datore di lavoro.
    Nell'attestazione di presenza deve inoltre risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Poiché l'attestazione di presenza non è sostanzialmente un certificato di malattia non deve invece recare l'indicazione della diagnosi né del tipo di prestazione somministrata. Immediato è stato il concerto di reazioni negative da parte sia dei dirigenti scolastici sui quali dovrebbe ricadere l'onere di applicazione delle nuove disposizioni, che da parte del personale, ed in particolare di quello docente, per le conseguenze negative che una applicazione letterale delle nuove disposizione potrebbe avere sulla regolarità degli obblighi di servizio.
    La domanda che il personale si è immediatamente posto è semplicissima: per l'espletamento delle visite mediche, delle terapie, delle prestazioni specialistiche o degli esami diagnostici deve obbligatoriamente chiedere un permesso o, previa presentazione di certificazione medica, un giorno di assenza per motivi di salute? Una domanda rimasta fino ad oggi senza una risposta. Una risposta chiara è auspicata anche dai sindacati che hanno chiesto il ritiro della circolare al ministro Marianna Madia.
    Quanto alle motivazioni che sarebbero alla base della volontà del legislatore (contrastare il fenomeno dell'assenteismo), concretizzatasi appunto nell'articolo 4, comma 16 bis del decreto legge 101/2013, queste non possono interessare il personale della scuola che in materia di assenteismo per motivi di salute occupa uno degli ultimi posti nella graduatoria dei dipendenti pubblici.
     
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    Assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: il punto della situazione
    Facciamo il punto sulla complessa vicenda dopo l’importante chiarimento emanato dalla Direzione Scolastica regionale del Veneto.
    10/02/2015

    Sulla questione delle assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è intervenuta, come noto, prima una recente legge (comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/01 introdotto dall'art. 16, comma 9, legge 111 del 2011) e successivamente il Dipartimento della funzione Pubblica con la circolare 2 del 17 febbraio 2014.

    La FLC ha subito contestato tale circolare ritenendola lesiva dei diritti dei lavoratori e lesiva del diritto alla tutela della salute ed ha subito chiesto al ministero della Funzione Pubblica di ritirarla e al MIUR di chiarire che comunque non si applicava né al comparto della scuola, né agli altri comparti pubblici della conoscenza.

    Il MIUR, a sua volta, ha emanato la nota 5181/14 diretta al personale alle sue dipendenze (dipendenti del MIUR e dipendenti degli uffici periferici) per fornire indicazioni su come applicare la suddetta circolare della Funzione Pubblica. Subito dopo, su forte pressione della stessa FLC, lo stesso MIUR ha anche chiarito che tali indicazioni non riguardavano il personale della scuola

    In assenza di una presa di posizione specifica da parte del MIUR per il personale della scuola, a fine maggio la FLC ha impugnato la circolare 2/14 al TAR del Lazio (siamo in attesa del suo esame da parte dei giudici).

    Successivamente (a metà settembre 2014) il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette all’Aran un atto d’indirizzo in base al quale convocare i sindacati confederali di tutto il pubblico impiego al fine di pervenire ad un accordo quadro valido per tutti i comparti pubblici su tutta la materia. Lo scopo dell’iniziativa presa dalla Funzione Pubblica è evidente: definire in modo pattizio una norma comune in tutto il pubblico impiego sulla complessa materia delle assenze (permessi retribuiti, permessi orario, gravi patologie, congedi orario per maternità, diritto allo studio anche al personale precario), superare l’empasse in cui si è ora su questa delicata materia a causa di improvvidi interventi unilaterali (legge prima e circolare della stessa Funzione Pubblica poi) e superare il numeroso contenzioso che nel frattempo si è generato, visto che sono in ballo diritti fondamentali quale quello alla prevenzione della salute.

    Tale trattativa è tutt’ora in corso e procede (anche se molto a rilento).

    Dall’atto d’indirizzo, intanto, si evince un punto importante viene affermato da parte dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica: i permessi retribuiti che la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovranno essere “computati (nell’accordo quadro da stipulare) nel limite massimo di comporto della malattia”. Dunque, a parere dello stesso ministero della Funzione Pubblica, è evidente che si tratta comunque di permessi dovuti, che gli stessi non possono rientrare nei limiti quantitativi dei permessi previsti dai singoli contratti di comparto per “motivi personali” (3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07) perché si tratta di “permessi aggiuntivi” a cui si ha comunque diritto (“permesso giustificato” come afferma la stessa legge) e rientranti nel limite di comporto massimo della malattia.

    E’ la tesi che sin da subito la FLC ha sostenuto.

    Ora prendiamo atto, con soddisfazione, che anche la Direzione Scolastica Regionale del Veneto afferma con una nota che, in attesa degli sviluppi della trattativa all’Aran, la circolare 2/14 della Funzione Pubblica non si applica alla scuola e che le assenze del personale continuano ad essere regolate dal CCNL.

    La FLC auspica che analogo chiarimento, sollecitato da tutti i sindacati, venga quanto prima emanato anche dal MIUR per tutto il personale della scuola al fine di uniformare i comportamento su tutto il territorio nazionale.

    Infine la FLC auspica una rapida e positiva conclusione della trattativa all’Aran sull’intera materia.
    File Allegato

     
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