ASSUNZIONE DISABILI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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    Rimosso il blocco alle assunzioni di persone disabili nella pubblica amministrazione
    vignetta rappresentante un omino stilizzato che tiene in mano un divieto di accesso



    Ormai da parecchi anni vige una generalizzata limitazione per l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione. Tale limitazione, negli anni, ha coinvolto anche le persone disabili nonostante il collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 68/99. La legge 68/99, che detta norme per il diritto al lavoro delle persone disabili, impone infatti alle pubbliche amministrazioni di assumere persone disabili in una precisa quota fissata dalla stessa legge (Art. 3 e 7 legge 68/99).

    In passato
    Si ricorderà come già in passato il Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, noto come "Decreto anticrisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, aveva fissato all'art. 17 un obiettivo di risparmio per le amministrazioni pubbliche da perseguire con il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale.
    Al proposito, si è reso necessario un chiarimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che, con circolare n. 6/2009, ha precisato che il blocco delle assunzioni non era da considerarsi nel caso delle categorie protette.
    La circolare n. 6/2009 recita: "si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento." La stessa circolare ricorda "che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68".

    Oggi
    Più recentemente, diversi pareri del Dipartimento Funzione Pubblica, hanno nuovamente sancito il blocco delle assunzioni di persone disabili nella Pubblica Amministrazione.
    In particolare, il parere n. 23580 espresso dal Dipartimento Funzione Pubblica in data 22 maggio 2013 prevede che "le pubbliche amministrazioni devono sospendere le assunzioni delle categorie protette se la loro dotazione organica risulta già completa o se hanno personale in soprannumero".
    Il parere, come si ricorderà, ha suscitato polemiche e proteste da parte di associazioni di familiari e di persone disabili che lo hanno interpretato come un attacco al diritto al lavoro delle persone disabili attuato in nome del contenimento della spesa pubblica.
    Già pochissimo tempo prima, con il parere n. 15653 del 3 aprile 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva chiarito che anche le assunzioni dei disabili non possono essere effettuate in soprannumero, ma possono essere disposte unicamente per la copertura di posti vacanti in dotazione organica. Per cui non è prevista alcuna deroga al vincolo di carattere generale dettato dal DLgs n. 165/2001 sulla necessità che nelle amministrazioni non vi siano posti in sovrannumero. Sul punto il parere in questione recita: "Qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno l'assunzione di categorie protette in profili professionali appartenenti ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree sono presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione va verificata in base alla coerenza e attendibilità del piano di assorbimento, entro il 31 dicembre 2014, dei medesimi soprannumerari, come previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Resta fermo l'impedimento ad effettuare assunzioni in assenza di posti disponibili nell'area per la quale sono state avviate e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle categorie protette". Nello stesso tempo, il parere sottolinea che "l'obbligo di copertura della relativa quota dovrà essere considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle assunzioni al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo possibile con soluzioni che garantiscano l'assenza di forme elusive del prescritto obbligo.".

    Obbligo per la P.A. di assumere la quota di riserva di persone disabili
    Il Decreto legge n. 101/2013 in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre, contiene una deroga al divieto di nuove assunzioni delle categorie protette, compresi i disabili.
    In particolare l'art. 7, comma 6, del Decreto Legge n. 101/2013 sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette. Al termine di questa operazione ognuna di esse "è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente". La norma, prevede poi che tale processo di assunzione "deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'Amministrazione interessata sia in situazione di soprannumeriarietà"
    L'art. 7, comma 7 attribuisce alla Funzione Pubblica il compito di monitorare gli adempimenti dell'obbligo.
    Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha introdotto questa norma per bilanciare l'interesse generale della riduzione dei costi della PA con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli.
    Le associazioni di persone disabili e dei loro familiari, i sindacati, ecc.. hanno accolto con soddisfazione il correttivo introdotto nella normativa sulle assunzioni di persone disabili nella Pubblica Amministrazione sottolineando che, in questo modo, il governo ha voluto onorare anche gli impegni assunti alla Conferenza Nazionale sull'handicap del luglio scorso volti a salvaguardare l'occupazione delle persone disabili.

    Si riporta di seguito quanto previsto dall'art. 7 - commi 6 e 7 del Decreto Legge n. 101 /2013 che è già in vigore in attesa di conversione in legge.
    Art. 7
    6.Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
    rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di
    soprannumerarietà.
    7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma

    Normativa di riferimento

    Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

    Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

    Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: "Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini";

    Circolare Dipartimento della funzione pubblica - UPPA (Ufficio Personale Pubblica Amministrazione) - Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, 14 dicembre 2009 n. 6: "Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Articolo 17, comma 7. Divieto di nuove assunzioni.";

    Dipartimento della Funzione Pubblica - Parere 3 aprile 2013, n. 15653: "Computo quote d'obbligo articoli 3 e 18 legge 68/1999. Compensazione regionale";

    Dipartimento della Funzione Pubblica - Parere 22 maggio 2013, n. 23580: "Assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Quote d'obbligo";

    Decreto Legge agosto 2013, n. 101: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.



    A cura di Alessandra Torregiani

    Aggiornata al 12/9/2013

    Numero verde 800-810-810
    Segnalazioni e suggerimenti
    Modificato venerdì 13 settembre 2013

    fonte: sito superabile INAIL
     
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  2. palomba1
     
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    Vorrei porvi un quesito in materia disabili e lavoro : una persona riconosciuta invalida dopo l'iscrizione in graduatoria Ata ad esaurimento e in GI può continuare ad accettare contratti di supplenza ed eventualmente in ruolo o può essere discriminata ? Grazie
     
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    Scusa per il ritardo nella risposta alla tua domanda che ci era sfuggita.
    La tutela delle persone con disabilità è trattata da Leggi ormai consolidate in tutti gli aspetti della vita civile del nostro paese. Nella scuola il ricorso alla legge 104 è percentualmente il più alto rispetto a tutti gli altri comparti di tutti i lavoratori pubblici.
    Esiste una forma di discriminazione superficiale rappresentata dall'atteggiamento dei colleghi e di alcuni dirigenti che manifestano una certa "diffidenza" nei confronti dei disabili, i primi perchè pensano che il carico di lavoro per loro sarà maggiore i dirigenti perchè vorrebbero tutti stakanovisti al fine di avere segreterie didattiche e reparti al masimo dell'efficienza.
    IN QUESTI CASI I VERI DISABILI SONO LORO.
     
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  4. palomba1
     
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    Vi ringrazio e mi scuso perchè mi sono espressa in modo poco chiaro parlando di discriminazione . In realtà intendevo chiedere se un aspirante iscritto in grad. ATA ottiene il riconoscimento d'invalidità , al momento di una eventuale assunzione può incontrare ostacoli di legge ?
     
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  5. rsustaff
     
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    Assolutamente no! Lo stato favorisce con apposite tutele (riserva dei posti) l'assunzione di personale appartenente a categorie protette. Unica condizione è rappresentata dalla idoneità fisica all'assolvimento del tipo specifico di lavoro.
    Ci sono persone che sono state assunte con riserva anche con gradi di invalidità molto alti ovviamente in questi casi con una opportuna visita al MEF Commissione Medico del Ministero delle Finanze si può chiedere il "demansionamento" ovvero di prestare un servizio a requisiti ridotti.
    E' il tipico esempio della Collaboratrice Scolastica che a seguito di riconoscimento del MEF viene giudicata inabile a taluni lavori e utilizzata al centralino, alle fotocopie o come supporto alla segreteria.
     
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4 replies since 25/11/2013, 14:19   87 views
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