"Insegnanti di sostegno usati illegalmente. Sono i tappabuchi dei docenti titolari"

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. batgianni
     
    .

    User deleted


    La Nazione del 01-12-2013

    "Insegnanti di sostegno usati illegalmente. Sono i tappabuchi dei docenti titolari"

    PISTOIA. Insegnanti di sostegno che vengono usati come supllenti dei docenti assenti quando per legge, gli insegnanti curriculari devono essere sostituiti da un altro docente con pari funzione anche nel caso in cui l'alunno disabile non sia presente in classe in quella giornata. E' l'accusa che i Cobas di Pistoia muovono nei confronti di questa «abitudine» presente in diversi istituti scolastici del territorio. «Come organizzazione sindacale abbiamo più volte segnalato ai dirigenti scolastici della Provincia di Pistoia e allo stesso dirigente dell'ufficio scolastico provinciale il deprecabile e illegale utilizzo dei docenti di sostegno come tappabuchi per sostituire docenti assenti, togliendoli all'alunno diversamente abile spiegano i Cobas in una nota stampa . La storia non è nuova, ma è diventata ancora più grave dopo i tagli dei fondi alle scuole e la costante riduzione degli insegnanti di sostegno. Questa situazione è ulteriormente aggravata dal comportamento di molti dirigenti scolastici che nella nostra provincia utilizzano i docenti di sostegno con modalità che finiscono per azzerare il diritto allo studio e all'integrazione del diversamente abile. Nemmeno il contratto d'istituto può derogare a norme imperative di legge continuano i Cobas .
    L' utilizzo improprio dei docenti di sostegno, ampiamente tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni con handicap. L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell'alunno sottolineano i Cobas , l'insegnante di sostegno deve rimanere nella classe in cui è contitolare e non può essere in nessun modo considerato a disposizione e quindi essere conseguentemen te utilizzato in supplenze. INOLTRE, poiché il docente di sostegno lavora sempre in compresenza, l'assenza del docente curricolare deve essere supplita con un altro docente. Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano i docenti di sostegno e i genitori concludono i Cobas nella nota a segnalare gli istituti scolatici in cui i dirigenti scolastici non rispettano le leggi vigenti, al fine di mettere in campo tutte le iniziative necessarie affinché venga garantito anche a Pistoia il diritto allo studio e all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili».

    Edited by rsustaff - 19/12/2013, 07:13
     
    .
  2. batgianni
     
    .

    User deleted


    I docenti di sostegno contro la loro illegittima utilizzazione per le supplenze

    Giuseppe De Marco - Dura nota del sindacato scuola «Gilda» di San Pietro Vernotico
    L'utilizzo di docenti di sostegno come «tappabuchi» per sostituire docenti assenti e togliendoli all'alunno diversamente abile è l'argomento sollevato in una nota della locale sezione del sindacato scuola Gilda, e segnalato oltre che al Provveditorato agli Studi di Brindisi ai dirigenti scolastici delle scuole. «La storia non è nuova - sostengono i dirigenti della locale sezione del sindacato Gilda - ma diventa più grave in quest'anno scolastico appena iniziato che ha visto una forte riduzione degli insegnanti di sostegno. I genitori - sostengono ancora i sindacalisti - sono già sul piede di guerra, per i pesanti tagli alle cattedre di sostegno operati dal ministro Moratti, in quanto un alunno con handicap che l'anno scorso aveva un docente di sostegno per 18 ore di lezione, quest'anno può contare solo su 9 ore o addirittura 4,5. Se poi ci si mette qualche dirigente scolastico che toglie il docente per utilizzarlo come supplente, il diritto allo studio e all'integrazione del diversamente abile viene praticamente azzerato».
    «È appena il caso di ricordare - afferma il responsabile della locale sezione sindacale Gilda, Antonio De Blasi, congiuntamente al Coordinatore provinciale Antonio Libardo, che, anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio - sostengono i sindacalisti - è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.
    È di tutto rilievo che il contratto d'istituto - sostengono ancora i sindacalisti - non possa derogare a norme imperative di legge come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti» (vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: «Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge» (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
    Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno - concludono i sindacalisti - per anni denunciato dalla Gilda degli Insegnanti e tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni con handicap. L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che, in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992».


    Il docente di sostegno, Jolly delle sostituzioni

    Italia Oggi - In presenza dell'alunno disabile, il docente di sostegno può essere utilizzato per sostituire docenti assenti anche di altre classi? È una questione su cui non c'è un indirizzo univoco.
    In via preliminare va chiarito che il docente di sostegno è docente della classe.
    Non di meno, la funzione precipua di tale tipologia di personale è quella di garantire al discente disabile la fruizione del diritto all'integrazione scolastica. È da escludere, dunque, che il docente di sostegno possa essere distratto dalla cura dell'alunno portatore di handicap, per essere utilizzato in altra classe al fine di sostituire un docente assente.
    Considerando, però, che il docente di sostegno è docente della classe, è ragionevole ritenere che, occasionalmente, in assenza di docenti con ore a disposizione, possa essere utilizzato per sostituire il docente della stessa classe momentaneamente assente anche in presenza dell'alunno disabile.
    Qualora, invece, in coincidenza dell'assenza di un docente di altra classe, risulti assente l'alunno disabile affidato alle sue cure, è legittimo che il docente di sostegno possa essere utilizzato per sostituire il docente assente anche se di altra classe. Tale utilizzo, infatti, non solo non arrecherà nocumento alcuno all'alunno assente, ma consentirà anche di evitare l'impegno di somme necessarie alla retribuzione delle eventuali ore aggiuntive da corrispondere ad altro docente da destinare alla sostituzione. In riferimento alla questione vi è stato anche un recente pronunciamento del centro servizi amministrativi di Padova (prot. n. 000447/C24 del 26 gennaio 2006). Che può essere utile per dirimere questioni del genere.
    A questo proposito, l'ufficio scolastico provinciale ha chiarito che può ´essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe.
    Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi'.
    "In ogni caso", si legge nella nota del contro servizi amministrativi di Padova, "salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione".
    Antimo Di Geronimo


    Ancora un chiarimento su utilizzo docenti di sostegno

    Lalla - Atto di indirizzo MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 246 del giorno 8 gennaio 2009 del Direttore USR Sicilia, avente per oggetto: "Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”
    A darne notizia è la Cisl Scuola Sicilia, dato che il documento è inviato a tutti i Dirigenti Scolastici della Sicilia, ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Sicilia, e alle OO.SS. Scuola
    Esso scaturisce da recente esposto di alcuni docenti di sostegno, che hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.
    Nel documento il direttore afferma: “ Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l'allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell'alunno o degli alunni disabili cui è assegnato . Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l'inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l'opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente”.
    La nota si conclude con un esplicito richiamo:” Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno .”


    Nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell'08 novembre 2010

    Supplenze temporanee del personale docente

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
    Dipartimento per l'istruzione
    Ufficio IV
    Prot. n. AOODGPER 9839

    Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III

    Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
    Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
    Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
    Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
    Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
    Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
    Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
    IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta


    Non legittimo l'utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze

    red - Ritorniamo ancora una volta sull'argomento dell'utilizzazione dei docenti di sostegno in caso di assenza temporanea dell'alunno disabile

    L'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, con circolare n. 212 del 13 gennaio 2009 , aveva espresso favorevole all'utilizzo dei docenti di sostegno per supplenze, in sostituzione di colleghi assenti dal servizio, della propria e di altre classi, quando l'alunno disabile loro affidato sia temporaneamente assente.
    La motivazione addotta nella circolare era: "potendo sinteticamente definire l'insegnante di sostegno quale insegnante di metodo, che favorisce attraverso le proprie competenze l'attività didattica dei colleghi delle discipline curriculari nei confronti dell'alunno disabile, si può affermare che con l'assenza di quest'ultimo verrebbe a mancare la necessità di compresenza con gli altri insegnanti e che egli legittimamente possa essere utilizzato per attività di supplenza -prioritariamente di sostegno- in sostituzione di colleghi assenti dal servizio. Sono fatti salvi eventuali criteri stabiliti in sede di contrattazione d'istituto."
    Il 16 febbraio 2009 l'USR Puglia pubblica la circ. Prot. 1256 con la quale sospende la circolare del 13 gennaio 2009, poichè "Al riguardo è stato fatto rilevare che le indicazioni operative fornite potrebbero non armonizzarsi con alcune disposizioni che si leggono nella bozza di "regolamento nella valutazione degli alunni" nella parte relativa alle classi che accolgono alunni disabili"
     
    .
  3. batgianni
     
    .

    User deleted


    Il docente di sostegno può sostituire il docente curricolare della stessa classe? Intervento SAB

    Secondo il SAB l'utilizzazione del docente di sostegno o di quello contitolare per supplenze brevi si configura come interruzione dell'attività didattica.
    Il sindacato SAB riferisce di aver ricevuto delle segnalazioni circa la prassi di sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l’assenza del docente curriculare, ovvero in altre classi oppure, lasciare il docente di sostegno in classe ed utilizzare quello contitolare dell’insegnamento frontale curriculare per sostituire i colleghi assenti per supplenze brevi e saltuarie, in altre classi.
    Inoltre - prosegue il comunicato del sindacato - risulta ancora che alcuni dirigenti scolastici facciano ricorso a nuovi espedienti quali quelli, in particolare nei cicli dell’obbligo, di interrompere la continuità didattica nelle classi successive alle prime, pur in presenza del medesimo docente di sostegno, per assegnare alla classe ed al medesimo alunno con rapporto 1/1, n. due docenti di sostegno contravvenendo ai dettati della continuità didattica
    riconosciuta dalla legge n. 104/92, dalle linee guida del MIUR e da giurisprudenza consolidata, NON salvaguardando nemmeno l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno previsto dall’art. 4 comma 1 del D.M. 131/2007 (Regolamento).
    Il ricorso a questo nuovo espediente sarebbe quello di avere più docenti di sostegno che ruotano su più classi per utilizzarli, dopo, o in supplenze o in sostituzione dei contitolari della classe, ritenendo applicabile, nel caso di specie, l’art. 2 comma 5 del DPR n. 122/2009 (Regolamento valutazione degli alunni).
    Nel merito, il SAB contesta tale interpretazione che può essere valida per gli alunni disabili in situazione di gravità delle scuole di 2° grado dove ancora vige, solo per le supplenze, la suddivisione delle aree per cui può verificarsi l’assegnazione di due docenti di area diversa a un solo alunno, ma non nelle scuole primarie e medie dove l’insegnamento è unico e unico deve essere il docente di sostegno.
    Come da numerose sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.
    Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l’insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l’insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell’ora il ragazzo in pratica la perde.
    Il Ministero dell’Istruzione, attraverso le Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
    Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare. La contitolarità della classe, percome circostanziato dall’art. 13, comma 6, legge n. 104/1992, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi
    compiti istituzionali.
    La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nell’ambito della programmazione dell’azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.
    La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato: “Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo”.
    E’ da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle varie classi;
    ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza. E' appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi d’infortunio a un alunno portatore di handicap qualora - come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia - esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.
    Nel merito, dopo intervento del SAB, vi è nota prot. n. 73ris del 6/2/2012 dell’ATP di Cosenza, la quale nel richiamare le SS.LL. ad un’attenta considerazione della problematica si ritiene opportuno ricordare che la nota ministeriale n. 9839 dell’8 novembre 2010, alla quale si rimanda per una sua lettura integrale, in merito a quanto esplicitato in oggetto afferma:
    “ Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, nonché nota prot. n. 637/R del 14/1/2013, del medesimo ATP con la quale si invitano i Dirigenti scolastici con ogni tempestività ad attenersi, assumendosi la responsabilità, a mo’ d’esempio, della non nomina di supplenti là dove la norma la prevede, in base alla previsione di cui al suddetto art. 9 del decreto Legge 78/2010, che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, ad adottare tutte le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi, in relazione al concreto fabbisogno delle Istituzioni scolastiche, onde evitare di ricadere nel reato di interruzione di pubblico servizio e aggravio a carico dello Stato, in caso di contenziosi che verrebbero aperti da parte degli interessati e che già hanno visto
    soccombente la nostra Amministrazione.
    In merito alle ipotetiche circostanze eccezionali non altrimenti risolvibili si evidenzia che “deve inoltre trattarsi non solo di "casi eccezionali", ma questi devono essere pure "non altrimenti risolvibili". Ciò significa che non solo devono mancare altri docenti, curricolari o di sostegno, disponibili a svolgere sino a un massimo di sei ore in più di servizio di lezioni; ma deve trattarsi di una circostanza del tutto irrisolvibile, come ad es. un docente che segnala la propria assenza all'inizio della sua ora di lezione e limitatamente a quell'ora. Infatti, ormai in base al
    regolamento sulle supplenze, D.M. 131/07, il Dirigente convoca i possibili supplenti presenti nelle graduatorie per e-mail o SMS sul cellulare e quindi nell'arco di un'ora l'aspirante a supplenza, può intervenire e assumere immediatamente l'incarico”.

    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
2 replies since 1/12/2013, 13:30   2063 views
  Share  
.