GRADUATORIE DOCENTI ESAURIMENTO E ISTITUTO DIFFERENZE

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    Graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto: quali le differenze, impariamo a conoscerle




    L'accavallarsi di notizie degli aggiornamenti relativi sia alle graduatorie ad esaurimento, sia alle graduatorie di istituto sta creando un po' di confusione. Chiariamo chi è inserito in graduatoria ad esaurimento (dove non sono previsti nuovi ingressi, ma solo l'aggiornamento, la permanenza e/o il trasferimento di provincia) e chi ha diritto all'aggiornamento, nonchè all'inserimento nelle graduatorie di istituto 2014/17.
    GaE: anticipazioni su decreto + bozza. Domande dal 10 aprile

    Graduatorie ad esaurimento

    Sono composte da tre fasce + una (definita solo per motivi pratici "quarta fascia"). Dal 2002 è stato possibile inserirsi solo in III fascia, ad eccezione degli inserimenti nella IV fascia, avvenuti nel 2012 con dm n. 53/2012.

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    Le fasce sono così costituite:

    I fascia: aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/96
    II fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999
    III fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o idoneità conseguita con
    - concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola di infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (Scuola secondaria)
    - corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico)
    - sessioni riservate di cui alla legge 124/99, indette con OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001
    - corso di Didattica della Musica
    - Scienze della Formazione primaria ( gli ultimi ad essere inseriti con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento sono stati gli iscritti nell'a.a. 2007/08)
    - Corsi speciali della legge 143/04: dm 100/04, dm 21/05, dm 85/05
    - corso di II livello c/o Conservatori o Istituti Musicali pareggiati
    - titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero.
    - docenti abilitati nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99
    IV fascia: istituita nell'a.s. 2012/13 in base al dm 53/12 per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato
    a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ;
    b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
    c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

    La legge 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, pertanto non sono previsti nuovi inserimenti.

    Per l'aggiornamento 2014/17 chi è già inserito può chiedere

    a. la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria,
    b. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
    c. il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.
    La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

    La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

    Non è previsto il reinserimento di coloro che sono stati esclusi dalla Graduatoria ad esaurimento per non aver presentato la domanda entro i termini indicati da ciascun decreto. I docenti che si trovano in questa posizione possono accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto.

    Ci sono molte province in cui la I e la II fascia delle Graduatorie ad esaurimento sono vuote (esaurite), tuttavia questo non comporta, per i candidati della III fascia un passaggio nelle fasce più alte.
    I candidati che si trovavano in I e II fascia avevano determinati requisiti richiesti per l'inserimento in quelle fasce, mentre i candidati della III possiedono i requisiti richiesti per l'inserimento esclusivamente nella III fascia.
    Pertanto, esaurite la I e la II fascia di una provincia, le nomine cominceranno a partire dalla III fascia.

    Graduatorie di istituto

    Il titolo di accesso deve essere in possesso dell'aspirante entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda (ancora da stabilire per il triennio 2014 17)

    I FASCIA: vi si inseriscono tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014 17

    II FASCIA: vi si inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento

    I titoli di abilitazione validi sono:

    • abilitazione conseguita con concorso ordinario (precedente a quello indetto con dm n. 82 del 24 settembre 2012) o corso riservato
    • abilitazione conseguita c/o Ssis o Cobaslid
    • abilitazione conseguita con corso biennale di II livello c/o i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati per le classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
    • abilitazione conseguita in uno degli dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 2005/36 e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, dopo aver conseguito il Celi 5doc.
    • aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
    • laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell'infanzia
    • laurea in scienze della formazione indirizzo scuola primaria

    Abilitazione conseguita con TFA (Tirocinio formativo attivo) ordinario
    Per l'abilitazione da conseguire con Percorso Abilitante Speciale (PAS) bisogna attendere le specifiche disposizioni che saranno contenute all'interno del decreto 2014 17 (ipotesi riserva)

    Per quanto riguarda il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per infanzia e primaria, si è in attesa del DPR che, in esecuzione del parere del Consiglio di stato n. 4929/2012 prevede, per i docenti in possesso del diploma di maturità Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della scuola dell'infanzia e primaria." La nota Miur

    Per le graduatorie 31A e 32A:
    • abilitazione conseguita con Diploma di didattica della Musica + Diploma di Scuola secondaria di II grado + Diploma di Conservatorio (conseguito sia ai sensi della Legge 508/99 che dell'ordinamento precedente)

    III FASCIA: vi si inseriscono gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto (chi è già inserito per il triennio 2011 14 deve produrre nuovamente domanda)

    Facciamo chiarezza per chi ha conseguito il titolo dopo il 19 luglio 2013.
    Il decreto 25 marzo 2013, n. 81, entrato in vigore il 19 luglio 2013, ha modificato la composizione delle graduatorie di istituto, sancendo l'impossibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto, per chi avesse conseguito il titolo successivamente al 19 luglio 2013. Tuttavia, poichè tale modifica non è stata accompagnata dall'avvio del percorso di abilitazione (TFA ordinario), l'ex Ministro Carrozza aveva diramato il 18 gennaio 2014 un comunicato in cui veniva annunciato un decreto contenente il ritorno al pregresso " Infine, la laurea continuerà ad essere titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie di istituto in terza fascia. "
    Ci si attende quindi che questo decreto venga emanato con urgenza per consentire a tutti coloro che sono in possesso di titolo di studio idoneo all'insegnamento, anche se conseguito dopo il 19 luglio 2013, di accedere alle graduatorie per l'insegnamento.

    Differenza tra Graduatorie ad esaurimento e Graduatorie di istituto
    Le Graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze (fino al 31 agosto o 30 giugno), mentre le Graduatorie di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (più o meno lunghe).

    Chi è iscritto nelle Graduatorie ad esaurimento compare per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di istituto, mentre mantiene il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l'abilitazione.
    Il personale iscritto con riserva nella III fascia delle Gae, compare con riserva anche nella I fascia di istituto e mantiene il diritto all'iscrizione, avendone i requisiti, all'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto

    Per l'inserimento nelle Graduatorie di istituto è possibile scegliere una provincia diversa rispetto a quella in cui si è inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento.

    La provincia per le Graduatorie di istituto è una, indipendentemente dal numero di posti di insegnamenti/classi di concorso/fasce cui si accede

    Lo speciale Graduatorie ad esaurimento 2014 17
     
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