CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2013-2014

09.05.2014

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    AL DS I.I.S. “EUROPA V. WOOLF”, Roma (RM)

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    a FLCGIL Roma est – Dott.ssa Anna Gaeta
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    Oggetto: contrattazione integrativa 2013-2014

    Il CCNL vigente, all’art. 6, disciplina le materie oggetto di contrattazione integrativa.
    In particolare sono oggetto di contrattazione:
    - le modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al POF e al piano delle attività
    - i criteri delle assegnazioni del personale alle sezioni staccate e ai plessi,
    - le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione del lavoro
    - i criteri e le modalità dell’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario del personale
    - i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività accessorie.
    Il D. lgs 150/2009, conosciuto come “Decreto Brunetta, all’art.34 ribadisce ciò che il D. lgs 165/2001 già prevede, e cioè che “l’organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro” rientrano nei poteri dirigenziali.
    Il D. lgs 165/2001, all’art.54, elimina dalla contrattazione decentrata le materie dell’organizzazione del lavoro e i criteri di assegnazione del personale. O meglio, prova ad eliminare. La legge, infatti, non può modificare un contratto, che è norma pattizia, ma può solo prevedere cosa i contratti debbano recepire. Tanto è vero che sempre il D. Lgs 150/09 stabilisce, all’art.65, che i contratti debbano uniformarsi al contenuto del medesimo decreto.
    Il D.L. 78/10 (la finanziaria “Tremonti”) convertito nella legge 122/10, bloccando i contratti congela il “Decreto Brunetta”, con la sola eccezione della parte riguardante l’aspetto delle sanzioni disciplinari.
    Da allora in poi è un susseguirsi di note e circolari del MIUR, della FP (FP n. 7 del 13 maggio 2010, MIUR n. 8578 del 23/9/2010, USR Veneto MIUR. AOODRVE. UFF. III/439/A26 13-1-11, USR Veneto MIUR. AOODRVE. Uff. III/1438/A26C 27-1-11, USR Toscana Prot. n. 1734 AOODRTO 31-1-11, MIUR n. AOODGPER. 1042 8-2-11, DPF 0010653 18/2/2011, FP 0040466 15-7-11, MIUR 6900 1-9-2011, DPF prot. n. 33734 del 10 agosto 2012, MIUR , n.6249 del 24 agosto 2012) che da una parte ribadiscono che il CCNL non può essere modificato unilateralmente, e che quindi la contrattazione decentrata va fatta su tutte le materie dell’art.6 suddetto, dall’altra cercano di far applicare il “Decreto Brunetta” senza tener del Contratto Nazionale.
    La Legge 135/12 (c.d. Spending Review) di conversione del D.L. 95/12, all’art. 2, comma 17, modifica il D. lgs 165/2001, ma solo la parte riguardante le materie “relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro”. In altre parole “ la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici” vanno ricondotte ai poteri dirigenziali, fatte salve l’ informazione e l’ esame congiunto con le OO.SS.
    Sempre il D. lgs 150/09 e la legge 135/12 ampliano il potere di controllo dei Revisori dei Conti e la nota MEF, prot. n. 64981 del 19-07-12 specifica che i controlli non saranno più circoscritti agli ambiti fissati dal D.I. 44/01 (Regolamento di contabilità), ma potranno essere estesi a qualunque ambito richiesto dai ministeri di riferimento.
    Allo stato è evidente che:
    1. il CCNL disciplina le materie oggetto di contrattazione decentrata. Il CCNL è ancora vigente, e quindi la contrattazione decentrata si svolge su tutte le materie dell’art. 6;
    2. lo stesso D. lgs 165/2001 (art.5, modificato dalla “Spending Review”) assegna al CCNL la titolarità di disciplinare le relazioni sindacali;
    3. le prerogative dirigenziali sull’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane c’erano già nel 165/2001 e non sono entrate mai in conflitto con i contratti, giacché nei contratti si stabiliscono “i criteri”. La funzione gestionale del dirigente resta e non viene ridotta o mortificata, semmai facilitata;
    4. la finanziaria “Tremonti” ha di fatto congelato il “Decreto Brunetta”, almeno nella parte che rimanda al CCNL;
    5. i soli titolari delle eventuali modifiche contrattuali sono le parti firmatarie: ARAN e OO.SS. Tanto è vero che nel 2011 viene firmato un accordo tra le Governo e le OO.SS che sancisce che:
    - i Contratti di Istituto continuano ad essere stipulati su tutte le materie indicate nell’art. 6 del CCNL in vigore;
    - gli aspetti premiali previsti dal “Decreto Brunetta” non trovano applicazione;
    - il sistema delle relazioni sindacali, fino al prossimo rinnovo del CCNL, sarà definito in sede ARAN attraverso una specifica trattativa con le Organizzazioni Sindacali;
    6. il susseguirsi di note FP e MIUR non risolve minimamente il problema, per quanto detto sopra; né FP né MIUR sono titolati, unilateralmente, a modificare il CCNL e le relazioni sindacali a livello di scuola da esso disciplinate;
    7. l’ampliamento dei controlli dei revisori riguarda sempre e comunque un parere tecnico non vincolante su aspetti contabili;
    8. le OO.SS di categoria territoriali, interpellate in merito, hanno ribadito l’applicazione di tutte le materie dell’art.6 alla contrattazione d’istituto, dicendosi disponibili anche ad azioni legali in difesa dei contratti.
    Tutto ciò per ribadire con forza che la contrattazione d’istituto si svolge su tutte le materie dell’art.6. del CCNL vigente.
    Ciò non limita i poteri di gestione del Dirigente, anzi, li rafforza in un’ottica di condivisione delle responsabilità e delle scelte.
    A margine si ricorda che sempre l’art.6 del CCNL prevede l’informazione su tutte le “risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale”; il che significa che nel contratto d’istituto vanno indicate, e contrattate, anche le risorse “esterne” al contratto, se utilizzate per le prestazioni accessorie del personale.
    Nella Scuola dell’autonomia la RSU assume un ruolo strategico, poiché la sua azione, in difesa dei diritti dei lavoratori, ha lo scopo di essere complementare alla scelta di un modello organizzativo più confacente al contesto scolastico in cui si agisce e meno gravoso sugli obblighi spettanti ai lavoratori nell’esercizio della loro funzione. A ciò si aggiunga che la RSU, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di specifici dispositivi, previsti nel CCNL vigente, ossia l’informazione preventiva e quella successiva, la contrattazione integrativa che diventano mezzi idonei ad assicurare il principio generale della trasparenza e regolarità amministrativa. E’ infatti in virtù dell’art.6, comma 2 del CCNL vigente che è possibile esercitare tali relazioni sindacali.

    Roma 09/05/2014
    La RSU
    Barbara Scarselli
    Giulio Fuganti
    Sergio Ceccarini
     
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