Certificato antipedofilia, Ministero Giustizia emana Faq. Non è necessario rinnovare certificato ogn

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    Certificato antipedofilia, Ministero Giustizia emana Faq. Non è necessario rinnovare certificato ogni 6 mesi




    Il Ministero della Giustizia ha emanato le FAQ relative all'articolo 25 del D.P.R. 313/2002. Vengono ribadite le informazioni da noi già anticipate: certificato solo per i neoassunti. abbiamo estrapolato le risposte di interesse per il mondo della scuola

    Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

    No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

    In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

    In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.

    I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

    No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

    In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

    Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

    Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

    Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?

    Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

    Per le note di chiarimento, i modelli per la richiesta, per il modella di autocertificazione, vai a: Certificati antipedofilia: rilasciati in pochi giorni, sanzioni pecuniarie per Dirigenti. Le note di chiarimento del Ministero della Giustizia. Certificato gratuito se richiesto dalla scuola.

    Ricordiamo, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione si è impegnato ad emanare alcuni chiarimenti a riguardo. Siamo in attesa della nota.

    Tutto sul certificato antipedofilia
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  2. rsustaff
     
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    L'obbligo del certificato penale per gli operatori a contatto con i minori - D.Lgs. 39/2014



    - avv. Concetta Spatola - Il D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014, in attuazione della Direttiva Comunitaria 93/2011 e finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia, ha previsto, tralaltro, che, chi intende impiegare al lavoro una persona che debba essere a contatto diretto con i minori deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulta l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600 quinquies, 609 undieces c.p., nonché l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con i minori.

    Il Ministero della Giustizia ha redatto due distinte note di chiarimento, una di rilevante importanza perché riferita alla portata applicativa della norma, e l'altra sui tempi di rilascio dei certificati. Entrambe le note sono facilmente reperibili sui sito del ministero al seguente link: http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dp...L_CONSIGLIO.pdf

    L'obbligo di tale adempimento sorge, per la verità, solo ove il soggetto intenda avvalersi dell'opera di terzi (soggetto che può essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppur in forma organizzata e non occazionale e sporadica) si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Ne è conseguenza che l'obbligo non sorge, invece, ove il soggetto si avvalga di forme di collaborazione che non scaturiscano immediatamente in un rapporto di lavoro subordinato, e quindi, collaborazioni occasionali e volontariato.

    La norma presa in esame appare avere un ambito estremamente ristretto che non concilia assolutamente con gli scopi prefissati dalla Direttiva Cee del 2011. Difatti ai sensi dell'art.34 della stessa "Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime". Appare incoerente con i fini da perseguire la previsione normativa nazionale una limitazione così imponente dell'ambito di applicazione.
    Basti prendere coscienza di quante associazioni esistono in Italia che operano a contatto con i minori, ma che per questioni di bilancio e di economia, si avvalgono dell'opera di volontari o di collaboratori non legati da rapporti di lavoro dipendente.

    Direttiva Cee http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dp...L_CONSIGLIO.pdf

    avv. Concetta Spatola - foro di Napoli

    [email protected]

    Fonte: L'obbligo del certificato penale per gli operatori a contatto con i minori - D.Lgs. 39/2014
    (www.StudioCataldi.it)
     
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