CERTIFICAZIONE ANTIPEDOFILIA

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    Il 7 prossimo c’è il certificato antipedofilia


    di Pasquale Almirante
    04/04/2014
    La caccia al pedofilo si trasforma in caccia al certificato. Chi ha a che fare con minori deve esibirlo, forse, perché c’è un’altra legge che lo impedisce
    L’obbligo scatterebbe il 7 aprile prossimo, in ottemperanza al decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, intitolato “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
    Lo scopo è quello di aumentare le pene per i pedofili, aggiornare la normativa ai tempi, inasprire le sanzioni per i maniaci via internet.
    Tuttavia è l'articolo 2 che dà la caccia al pedofilo perché stabilisce l'obbligo per chi dirige strutture frequentate da minori di chiedere il certificato penale dei suoi collaboratori: “Il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale”, cioè tutti i reati di pornografia, prostituzione, adescamento e violenza ai danni di minori. Data di entrata in vigore, 6 aprile.

    Nel certificato penale infatti, se c’è una condanna per pedofilia, risulta e così il dipendente verrebbe tenuto lontano proprio dalle sue vittime e infatti la norma riguarda gli allenatori di tutti gli sport, ma anche le maestre, le catechiste e così via, tutti coloro insomma che quotidianamente svolgono il loro lavoro a contatto con bambini.
    A procurarsi il certificato antipedofilia è però il datore di lavoro a cui si fa obbligo di chiedere ai tribunali il certificato, cosa che non può fare perché si fa a lui divieto di acquisire informazioni simili sui dipendenti. 
E infatti se il datore di lavoro ottenesse il certificato di un dipendente, scoprirebbe anche tutti i fatti suoi, comprese condanne che nulla hanno a che fare con i ragazzini.
    E in più, come si fa a sapere se veramente quel datore di lavoro vuole assumere il soggetto per cui chiede il certificato penale o non solo per frugare nella sua vita privata?
    Così tutte le associazioni che hanno a che fare con i bambini, ma in teoria anche le scuole, non sanno che fare, anche se pare che per il momento non se ne faccia proprio nulla o almeno entro il prossimo 7 aprile.

    Ma nella scuola chi dovrà richiedere i certificati penali? E chi li pagherà?


    di P.A.
    04/04/2014
    Sereni, a pagare i certificati sarà la scuola, visto che l’obbligo di richiederli è fatto al datore di lavoro
    Per i supplenti temporanei il datore di lavoro è il preside. Stesso discorso, almeno per quanto riguarda la sicurezza, per i supplenti annuali e i per docenti di ruolo.
    Lo chiarisce, come abbiamo già anche noi specificato, anche Repubblica che sottolinea: “il dirigente scolastico che fra tre giorni non avesse provveduto a richiedere i certificati del casellario giudiziario di tutti gli insegnanti e di tutti i bidelli della scuola, se colto in fallo da un eventuale controllo, rischia una sanzione amministrativa che oscilla tra i 10mila e i 15mila euro. Restano comunque mille dubbi sull'applicazione della norma, almeno a scuola. Il personale tecnico e amministrativo è anch'esso soggetto alla norma? Quanto costerà ai dirigenti scolastici richiedere tutte le certificazioni in questione? E' previsto un finanziamento ad hoc o i dirigenti scolastici saranno costretti ad aumentare il "contributo volontario" richiesto alle famiglie?
    Forse una circolare esplicativa del ministero dell'Istruzione potrebbe aiutare i presidi che da lunedì vivranno con la scure sulla testa dei controlli antipedofili. L'ennesima tegola sulla testa degli ignari dirigenti scolastici italiani che ormai da qualche anno sono i capri espiatori di tutte le inefficienze che si verificano nella scuola italiana”.
     
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    Certificato antipedofilia obbligatorio anche per il personale della scuola? I docenti non devono far nulla.




    inviato da Marco Barone - Il aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051). Aggiungiamo alcune indicazioni dell'ANP del Lazio

    Una direttiva che è stata recepita, tanto per cambiare, in ritardo, e che vedrà migliaia di datori di lavoro essere costretti a richiedere certificati penali e nello stesso tempo migliaia di lavoratori provvedere ad adoperarsi per soddisfare tale atto, in tempi rapidi per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

    Ma sussistono dei dubbi sul fatto che tale direttiva, che condivido in toto, possa estendersi in modo automatico anche al personale scolastico e della PA, nell'applicazione operativa consistente nella produzione materiale, da parte dell'interessato del certificato ivi considerato, sia esso docente che Ata ecc, che per ragioni inerenti l'esplicazione della propria attività lavorativa sono in contatto diretto e regolare con i minori, anche perché si rischierebbe l'intasamento delle Procure.

    La norma in questione prevede che a partire da tale data, 7 aprile primo giorno utile, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto sopra indicato, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.

    Una circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 precisa che “in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis.

    Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.(...) “ Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U”.

    I costi sono:
    1 marca da bollo da 16 euro
    1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
    1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza
    Ma è sempre il caso di verificare il tutto personalmente tramite le varie Procure.

    Ma, a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. Cit.).

    Ora, rilevato che la norma sembra applicarsi più che ai rapporti di lavoro in essere a quelli che si dovranno instaurare dal momento dell'entrata in vigore della citata legge, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sussiste l'autocertificazione e nello stesso tempo possono la stessa Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, d'ufficio, provvedere a richiedere automaticamente i certificati richiesti, e nel caso di cui trattasi con la specifica relativa alla verifica dell'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori, ricorrendo a procedure informatizzate.

    La Procura della Repubblica interessata una volta ricevuta la richiesta provvederà alla trasmissione al SIC e, se richiesto, alla stampa ed all’invio dei certificati all’ente considerato. Quindi, da tutto ciò, attendendo chiaramente istruzioni dell'ultimo momento, da parte del MIUR, sembra di comprendere che il personale scolastico non è chiamato a produrre alcun certificato penale ma che sarà invece la singola scuola a dover provvedere alla richiesta specifica alla Procura della Repubblica, limitatamente ai reati come sopra indicati, od in subordine, dovranno i lavoratori presentare una semplice autocertificazione e sarà poi la scuola, ad esempio, tramite la procedura informatizzata, ad effettuare le dovute verifiche.

    Le indicazioni dell'ANP del Lazio

    "Il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all'atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status. Quindi, almeno per questa volta, niente panico.

    Le scuole non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l'obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l'aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati.

    Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale anche via internet utilizzando software specifici per l'attivazione della procedura CERPA"
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    Certificato antipedofilia: non è retroattivo, riguarderà solo i neoassunti. Modello richiesta certificato penale.



    Dal Ministero della Giustizia arrivano i primi chiarimenti. L'obbligo del certificato riguarda solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. In attesa del certificato valida anche autocertificazione. Il testo della circolare e il modello della richiesta.

    Il Ministero, inoltre, precisa che "L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un obbligo."

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    Per quanto riguarda le la richiesta del certificato, il Ministero precisa che a farne richiesta possono essere i lavoratori, i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero.

    Valida anche l'autocertificazione, fino al rilascio del documento.

    Ma per la scuola, ha affermato il segretario della UIL Di Menna, ci vuole "una sua specifica regolamentazione. Il ministero non può ignorare la questione e non può lasciare le scuole in una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale"



    Il modello per la richiesta del certificato penale
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    File Allegato
    modello_circolare3apr2014.pdf
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    Certificati antipedofilia: rilasciati in pochi giorni, sanzioni pecuniarie per Dirigenti. Le note di chiarimento del Ministero della Giustizia




    Aggiornato con il modello di autocertificazione. Pubblichiamo integralmente le due note di chiarimento che il Ministero della Giustizia ha pubblicato al fine di chiarire la portata dell'applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale. Solo per le nuove assunzioni. Il modello per la richiesta del certificato.

    Ministero della Giustizia
    UFFICIO LEGISLATIVO

    Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

    L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

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    Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.

    L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, (ossia al pagamento di una somma da € 10.000 a € 15.000 euro, n.d.r.) per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.

    Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”.

    Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

    Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

    __

    Ministero della Giustizia
    UFFICIO LEGISLATIVO

    Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

    Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l’ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori. La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

    In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. (Modello di autocertificazione formato DOC - formato PDF)

    Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

    Circolare 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro

    Il modello per la richiesta del certificato penale

    Modello di autocertificazione formato DOC - formato PDF
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    Circolare 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro

    3 aprile 2014


    Dipartimento per gli Affari di Giustizia
    Direzione Generale della Giustizia Penale
    Ufficio III

    Ai Sigg. Procuratori della Repubblica


    Ai Sigg. Dirigenti delle Procure della Repubblica presso i Tribunali

    e p.c. All'Ispettorato Generale
    Loro Sedi


    Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.

    IL 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

    A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.

    In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis.

    Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.

    Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

    I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B.

    Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.

    La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

    Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06 – 97996200.

    Roma, 3 aprile 2014

    IL CAPO DIPARTIMENTO
    Simonetta Matone

    Documenti

    Modello per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del datore di lavoro (art. 25 bis dpr 313/2002) (formato pdf, 96 Kb)

    Legislazione

    D.p.r. 313/2002
    D.lgs. 39/2014
    File Allegato
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    Arriva, seppur tardiva, la nota Miur sui nuovi obblighi antipedofilia
    di Lara La Gatta

    08/04/2014
    In realtà la comunicazione firmata da Chiappetta rimanda a successive indicazioni che devono ancora essere fornite per l’attuazione delle nuove norme alle scuole
    A due giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 sull’obbligo del cd. certificato antipedofilia per i datori di lavoro che assumono personale che lavori a contatto con minori, il Miur ha comunicato che “saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori”.
    La nota, diffusa solo l’8 aprile, arriva decisamente tardivamente e solo dopo che l’allarme si era già diffuso tra dirigenti scolastici e personale scolastico in genere, soprattutto per quanto riguarda l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000,00 a 15.000,00 euro).
    “Il ripetersi di emergenze – scrive la Cgil - causate dall’applicazione di norme che entrano in vigore senza una adeguata informazione e formazione e senza la predisposizione degli strumenti attuativi necessari, mette in difficoltà le scuole. Quando poi alla mancata o errata applicazione delle norme vengono collegate anche sanzioni amministrative a carico dei responsabili degli uffici, si producono un livello di esposizione inaccettabile e forti sentimenti di contrapposizione”.
    Nell’incontro che si svolgerà domani, 9 aprile 2014, al Miur i sindacati chiederanno che si sollevino le scuole da dubbi interpretativi e appesantimenti burocratici.
     
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4 replies since 4/4/2014, 19:10   303 views
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