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Può un Dirigente negare i giorni di permesso per motivi personali?
Paolo Pizzo – L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il dipendente (docente e ATA) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Si precisa quanto segue:
Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.
Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente.
Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.
Come procedere
Bisogna produrre richiesta scritta (facendola protocollare) indicando il giorno in cui si intende fruirne e autocertificare i motivi a supporto della richiesta. Eventuali dinieghi dovranno essere forniti dal Dirigente per iscritto
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Appunti di Giurisprudenza
SELEZIONE DELLE SENTENZE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA
Fruizione del permesso retribuito e delle ferie per motivi personali e familiari
Nella decisione in ordine alla chiesta fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari e per la fruizione, per le medesime ragioni, delle ferie, del personale docente a tempo indeterminato, nessuna discrezionalità è rimessa al Dirigente Scolastico in merito alla opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per le suddette particolari ipotesi. In tal senso al Dirigente non è consentita alcuna comparazione delle esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate, per cui il permesso richiesto sarà unicamente soggetto ad un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed alla idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda. Allo stesso modo, nemmeno è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
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