INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E/O ATTIVITA' ALTERNATIVA

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  1. rsustaff
     
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    Insegnamento della Religione Cattolica e/o attività alternative: collocazione oraria, diritti e doveri dei docenti, programmazione attività. La Guida


    Chiarimenti e precisazioni sulle norme che regolano l’insegnamento della Religione Cattolica. Fermo restando che l’autonomia consente alle scuole di pensare la propria attività didattica in termini di flessibilità, occorre sottolineare che l’Irc è legato ad alcuni vincoli rigidi che devono garantire il rispetto di fondamentali principi giuridici espressamente indicati dal Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede. La Guida dell'USR Piemonte

    a) l’Irc è disciplina curricolare e non può essere trasformata in disciplina complementare o extracurricolare; essa appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

    b) la facoltatività dell’Irc è cosa ben diversa da quella degli insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi previsti dalla scuola dell’autonomia. Facoltativo per gli alunni, l’Irc non è facoltativo per lo Stato, che con la revisione del Concordato si è impegnato ad assicurarlo (Legge n. 121 del 25 marzo 1985, Art. 9.2).

    c) l’Irc deve essere comunque assicurato in tutte le scuole e la sua facoltatività attiene solo alla facoltà di scelta di alunni e genitori, ma non la sua appartenenza strutturale all’ordinamento scolastico;

    d) la collocazione oraria dell’Irc deve essere quella ordinariamente prevista per tutte le altre discipline, non potendosi attuare alcun trattamento diverso tale da porre in essere discriminazioni a carico degli alunni avvalentisi o non avvalentisi (Cfr. CM
    n.9/91e D.P.R. n.175 del 20/08/2012 punto 2.1.a );

    e) i docenti di Religione Cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti, del Consiglio di Classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi, alla determinazione del credito scolastico nel percorso per l’ammissione agli esami di stato..

    In concreto l’Intesa ribadisce che la collocazione dell’Irc nell’orario delle lezioni “è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe”. (DPR 175/12, 2.2.).

    Si richiama l’attenzione sul contenuto della nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - prot. n. 2487 del 15 novembre 2013. La nota in questione prevede, innanzitutto, in mancanza di un espresso divieto nell’Intesa succitata, la possibilità di affidare l’insegnamento della religione cattolica ad uno stesso insegnante anche in più sezioni o classi in cui si trovi ad essere titolare di altri insegnamenti o attività educative. Inoltre, la nota n. 2487 ricorda che, sempre ai sensi della succitata Intesa, il dirigente scolastico è tenuto a sentire il parere dell’ordinario diocesano, che certamente può esprimersi anche in merito al numero effettivo di classi o sezioni in cui l’insegnamento della religione cattolica deve essere affidato al medesimo insegnante.

    Infine, poiché l’affidamento dell’insegnamento della religione cattolica al docente di classe o sezione rappresenta una facoltà per il dirigente scolastico e non un obbligo, non sussiste in capo al docente interessato alcun diritto di ottenere tale insegnamento, ma solo la possibilità di manifestare la propria disponibilità

    La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. In ogni caso è fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo, esclusivamente su iniziativa degli interessati, tramite un’espressa dichiarazione che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

    Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 18 del 4 luglio 2013). Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative alla religione cattolica, si rinvia alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. Si evidenzia che la scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello C (C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014). Tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da parte degli organi collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

    attività didattiche e formative;
    attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
    libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
    non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

    Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’Irc sono escluse le attività curricolari comuni a tutti gli alunni (c.m. 368 del 85) ed è compito del collegio dei docenti (fatta eccezione per la scuola primaria, in cui spetta ai consigli di interclasse) assolvere tale adempimento all’inizio di ogni anno scolastico e comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni ( CM 129/86).

    I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/allievi, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) . Tale suggerimento si estende e si specifica nell’ordine secondario dove la CM 131/86 aggiunge, per il secondo grado, “il ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana. La CM 316/87 precisa che il Collegio Docenti dovrà formulare precisi programmi e propone un modello di attività didattica sul tema dei Diritti dell’uomo. Ai docenti incaricati di tale attività dovrà essere raccomandato di prestare attenzione a non costituire, con le loro personali scelte didattiche, motivo di discriminazione tra avvalentesi e non avvalentesi.

    Per quanto riguarda la valutazione l’OM 13/13 stabilisce che “I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto. (art. 8, 13).

    Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività. (8.14).

    Per le attività alternative non sono specificate modalità di valutazione (voti o giudizi) anche se, come previsto dalla nota MIUR 695 del 09/02/2012, i docenti di attività alternativa “partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali …”.

    Ai fini del credito scolastico è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale a condizione che la scuola abbia individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.

    Per quanto riguarda l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’insegnamento sulle attività alternative e i relativi aspetti retributivi si veda la nota MEF del 7/3/2011 Prot. n. 26482. Si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà per la scuola di assicurare le attività alternative (C.M. 18/2013).

    Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per classi parallele sia in senso verticale (C.M. 302/86).

    Le SS.LL. sono invitate a provvedere con idonei strumenti di gestione e di verifica affinché anche per gli alunni che hanno optato per lo studio individuale, questo non si trasformi, nei fatti, in una “nessuna attività” con imponderabili rischi che potrebbero derivare da un’eventuale trascuratezza dell’obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni non avvalentisi.

    In ultimo si ricorda che, come precisato dalla C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987, l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e pertanto deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno.

    Nota USR 621 del 27 gennaio 2014
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    Edited by rsustaff - 28/1/2014, 18:50
     
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    Confusione sull'ora di religione


    di P.A.
    30/01/2014
    Secondo Nicola Incampo, responsabile dell’area Irc del sito culturacattolica.it, un passaggio dell’allegato tecnico alla circolare 28 del 10 gennaio del Miur sarebbe controverso
    E dove starebbe il nodo? L’allegato tecnico inserisce, tra i “contenuti del modulo d’iscrizione”, sia il modello per la scelta dell’Insegnamento della religione cattolica, e sia quello per le attività alternative riservato ai non avvalentisi.
    La confusione si genererebbe dal fatto che si mettono sullo stesso piano la facoltà di avvalersi dell’Irc e la scelta delle attività alternative.
    In vece, scrive l’Avvenire, la circolare 28 del 10 gennaio, stabilisce che il modulo sulla scelta dell’ora di religione va compilato “al momento dell’iscrizione”, mentre quello per le attività alternative deve essere compilato soltanto dagli studenti che non si avvalgono dell’Irc, ma “all’inizio del nuovo anno scolastico”. 

    
Non sarebbe una questione di poco conto, secondo Incampo, perché “Dare, in contemporanea, i due moduli, potrebbe generare gravi anomalie, quali, per esempio, la formazione di classi intere di non avvalentisi, oppure la collocazione dell’ora di religione alla prima o all’ultima ora di lezione, con un inevitabile svilimento della materia. Gli studenti, a questo punto, sarebbero tentati di non avvalersi anche solo per saltare un’ora di scuola”.
    Per questo, dice Incampo, è urgente correggere l’allegato tecnico alle iscrizioni onde evitare, visto che le scuole stanno procedendo alla “personalizzazione” del modulo d’iscrizione, confusione e anomalie future.
    “Alcuni insegnanti hanno denunciato che, nelle loro scuole, si vuole procedere con la compilazione dei due moduli in contemporanea. Per questo il Miur deve intervenire con celerità. Per evitare disagi alle scuole e alle famiglie”
     
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    L’ora di religione: la soluzione non è la materia alternativa





    da Il Fatto Quotidiano

    L’ora di religione: la soluzione non è la materia alternativa
    di Marina Boscaino

    Un articolo pubblicato qualche giorno fa su “Avvenire” a firma di Paolo Ferrario riporta alla luce una questione mai sopita. Il giornalista (intervistando Nicola Incampo, responsabile dell’area Irc del sito culturacattolica.it) segnala con preoccupazione quanto Incampo indica come un’anomalia: all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico 2013/14 non è stata richiesta contemporaneamente la compilazione dei moduli di chi si avvale e di chi non si avvale dell’Insegnamento di Religione Cattolica. Gli alunni che non si avvalgono dell’Irc dovranno infatti consegnare il modulo contenente la loro opzione alternativa non all’atto dell’iscrizione, ma all’inizio del nuovo anno scolastico.

    Che la scelta non debba essere tra Irc e attività alternativa è stabilito dalla sentenza 203/89 della Corte Costituzionale, secondo la quale frequentare l’Irc è “la risposta a un interrogativo della propria coscienza“. Non altrettanto può dirsi di qualsiasi materia alternativa – anche la più nobile e la più culturalmente significativa – che ciascuna scuola sia in grado di offrire. Tuttavia era prassi consolidata dalle circolari ministeriali degli anni trascorsi che anche il modulo contenente tutte le possibili opzioni per chi non si avvale dell’Irc venisse compilato dagli alunni all’atto dell’iscrizione. È stata questa una delle conseguenze di carattere organizzativo dell’anomalo e forzato inserimento nell’ambito dell’orario curriculare di una scuola laica di un insegnamento di carattere confessionale. Trent’anni di storia pregressa ci dicono quanto questa anomalia abbia prodotto in termini di discriminazioni e di contraddizioni.

    La libertà di coscienza di chi non si avvale dell’insegnamento di religione cattolica consente una serie di soluzioni (anch’esse fonte di problema, peraltro: si pensi alla questione dei crediti scolastici per l’ammissione all’esame di Stato, che non contempera affatto pari opportunità per coloro che scelgono la soluzione dell’entrata o dell’uscita anticipata, o altre modalità che non siano l’attività didattico-formativa,violando il principio di uguaglianza).

    Pertanto la battaglia del Comitato Nazionale Scuola e Costituzione per ristabilire il principio di laicità della scuola continua a mantenersi nella direzione di una non istituzionalizzazione di un insegnamento alternativo (benché oggi siano stabilite dai ministeri competenti le risorse per attuarlo), poiché la sua determinazione,a prescindere dalla qualità dell’offerta didattica, avalla, giustifica e legittima l’anomalo inserimento dell’insegnamento di religione cattolica nell’ambito dell’orario curricolare della scuola della Repubblica, della scuola della Costituzione. La battaglia di tutti coloro che non si avvalgono dovrebbe dunque essere rivolta contro la collocazione della religione in orario curricolare. Tutti i non avvalentisi dovrebbero denunciare l’inaccettabile privilegio consentito a una religione, sia pure maggioritaria, che contrasta pesantemente con l’uguaglianza riconosciuta nell’articolo 8 della Costituzione a tutte le confessioni religiose presenti nel nostro paese, e col principio della laicità dello Stato. Ciò non consente tuttavia al Miur, nel regime esistente, di accentuare la discriminazione in atto con un provvedimento che prevede un inizio d’anno nel caos per quanto riguarda l’organizzazione dell’orario e delle attività dei non avvalentisi, mentre l’Irc è fermo e solido al suo posto dal primo giorno di scuola.

    La C.M.28 entrata in vigore in questi giorni dovrebbe essere prontamente modificata.

    di Marina Boscaino e Antonia Sani (Coordinatrice del Coordinamento Nazionale per la Scuola della Costituzione)
     
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