Mobilità 2014 e graduatorie interne di istituto. Le precedenze per legge 104/92: residenza, conviven

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    Mobilità 2014 e graduatorie interne di istituto. Le precedenze per legge 104/92: residenza, convivenza, figlio referente



    red - Al fine di uniformare i criteri di applicazione delle disposizioni relative alle precedenze di cui alla legge 104/1992 nelle procedure dei trasferimenti e della formazione delle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, l'Ufficio Scolastico di Brindisi ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti

    Giova prima di tutto evidenziare gli elementi innovativi introdotti dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 2 novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
    445 sulle autocertificazioni, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di “de-certificazione” nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l’eccezione dei certificati medici, tutte le altre certificazioni sono sostituite dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà. Si evidenziano le responsabilità civili e penali derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.

    1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del C.C.N.I. sottoscritto in data 26.2.2014, aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:

    a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) -anche adottivi – che assistono il figlio disabile in situazione di gravità;
    b) coniuge che assiste l’altro coniuge disabile in situazione di gravità;
    c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 183/2011)
    d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
    e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

    2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte.

    Su questo punto si ritiene che al fine di evitare interpretazioni soggettive non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia.

    3) Distanza tra il luogo di residenza dell’assistito e la residenza o il luogo di altro familiare.

    Non vi sono vincoli relativamente a tale requisito, motivo per cui la residenza in altro comune -diverso dal comune dell’assistito -del fratello/sorella del soggetto richiedente, viene considerato impedimento all’attività
    di assistenza al disabile da parte degli stessi.

    4) Motivi di salute

    Quest’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7/punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all’assistenza al disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, o si documenti, con certificato di un medico in servizio presso la ASL che attesti espressamente l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge o di altro familiare.

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    5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all’assistenza.

    Premesso che nell’ipotesi della convivenza tra il figlio individuato come referente unico richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all’assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma1 della legge n. 183 del 12.11.2011.

    Riguardo alla convivenza si richiama l’attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all’art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: ”Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884).”

    Si chiarisce che nel caso della convivenza dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

    Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile -primo soggetto obbligato per legge all’assistenza - non impedito all’assistenza per motivi oggettivi.

    Le ragioni “esclusivamente” oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

    Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

    6) Figlio referente unico/condizioni

    Nell’ipotesi di figlio referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le seguenti condizioni:

    a) documentata impossibilità del coniuge del disabile -primo soggetto obbligato per legge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);
    b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.
    c) essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
    Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (2013-14) sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data, ma, comunque, entro il 7 aprile 2014; tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell’autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

    L’autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l’attività di assistenza con carattere di
    unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

    Al riguardo l’Ufficio VIII si riserva di effettuare accertamenti a campione alla luce anche di quanto previsto dalla L. 183/2011.

    7) Obbligo della Prima Preferenza per i richiedenti la precedenza ex L. 104/92 -docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

    Si ricorda che la precedenza viene riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1^ PREFERENZA il predetto comune.

    L’obbligo della preferenza relativa all’intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell’indicazione dell’intero comune ove risulti domiciliato il disabile come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

    In relazione all’autodichiarazione relativa all’elezione del domicilio dei familiari – da rendere da parte dei docenti beneficiari del punto V dell’art. 7 del CCNI con le modalità sopra evidenziate – si richiama la nota (2) dell’art. 4 dell’O.M. n. 32 del 28.02.2014 sulla mobilità: “Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità”.

    Al riguardo si chiarisce che dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

    La particolare condizione fisica del disabile assistito dal personale di cui al punto V dell’art. 7 del CCNI deve avere carattere permanente; tale disposizione non si applica nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni;

    8) Trasferimenti interprovinciali personale neo immesso in ruolo: applicazione art. 15/ comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in Legge 8.11.2013 n. 128 - deroghe

    Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza al personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V del C.C.N.I. sulla mobilità. Relativamente al predetto punto V dell’art. 7 del C.C.N.I. si fa presente che anche ai figli che assistono un genitore in situazione di gravità, che documentino il diritto alla precedenza ex legge 104/92, è consentito proporre domanda di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale di cui all’art. 15/ comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in Legge 8.11.2013 n. 128, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato C.C.N.I. sulla mobilità. Il medesimo personale, però, potrà usufruire della precedenza esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, cfr. art. 7 – punto V del C.C.N.I..

    La nota
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