per la scuola ancora nessun chiarimento. Come dovrebbero comportarsi i D.S.

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    Visite specialistiche: per la scuola ancora nessun chiarimento. Come dovrebbero comportarsi i Dirigenti Scolastici?




    di Paolo Pizzo - Visite specialistiche ed esami diagnostici: il Ministero conferma quanto sostenuto dalla redazione di OrizzonteScuola.it. La nota 5181 del 22/4/2014 riguarda i dipendenti di ruolo e non di ruolo del comparto ministeri in servizio nelle sedi centrali e periferiche del Ministero e non il personale della scuola. Per quest'ultimo attendiamo ancora dei chiarimenti.

    Il dirigente scolastico di un istituto superiore chiede formalmente al Ministero se la nota in oggetto (pubblicata anche dall’USR Lombardia) si deve intendere applicabile anche al comparto scuola.

    La risposta scritta dell’Ufficio IV Direzione Generale per le Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali del Miur è che la nota si applica ai dipendenti di ruolo e non di ruolo del comparto ministeri in servizio nelle sedi centrali e periferiche del Ministero e non al personale della scuola .

    Dalla pubblicazione della nota di cui abbiamo per primi puntualmente ravvisato subito la non applicabilità al comparto scuola (bastava, infatti, porre attenzione non solo a chi è indirizzata la nota, ma anche al CCNL a cui si fa riferimento quando si specifica di fruire dei permessi per motivi personali, brevi o “riposi compensativi”: art. 18 CCNL 16.5.1995; permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999.), tantissimi Dirigenti hanno emanato delle circolari nelle proprie scuole rendendo tale nota operativa e quindi applicabile a tutti i docenti e al personale ATA. Il tutto in modo arbitrario.

    Basta fare un giro nelle scuole e vedere come la nota sia affissa in bacheca oppure come un diniego di un giorno di malattia per visita specialistica sia “trasformato” in permesso per motivi familiari ai sensi della nota n. 5181 del 22 aprile 2014 o affermando che dal momento che in base al D.lvo 165 sono dipendenti pubblici anche quelli del comparto scuola la nota in oggetto comprenda anche loro.

    Pur quindi continuando a sottolineare come la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) abbia modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e come la Circolare n. 2 del 17-2-2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica abbia precisato che per l’effettuazione delle visite il dipendente deve fruire dei permessi previsti dai Contratti, al momento resta la certezza che la nota ministeriale n. 5181 del 22 aprile 2014 non è comunque applicabile al comparto scuola, e nello stesso tempo viviamo un clima di incertezza, di confusione e di possibile contenzioso proprio perché per la scuola il Ministero tarda ad incontrare i sindacati per affrontare la questione.

    Al momento, quindi, non possiamo dire con certezza cosa si applicherà per il nostro comparto, seppure la nota diramata per il comparto Ministero non faccia sperare bene.

    Visite specialistiche: quando usufruire di permesso per motivi personali e quando di malattia. Chiarimenti del Miur per il personale del Ministero
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    Edited by redrose - 27/5/2014, 20:01
     
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    Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la confusione regna sovrana
    In assenza di indicazioni, nelle scuole si applica erroneamente un nota indirizzata al personale interno del MIUR.


    27/05/2014


    Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Inaccettabili indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica
    Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: chiesto un incontro alla Ministra Madia

    In data 3 aprile scorso abbiamo dato notizia su questo sito della “inaccettabile” circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del dipartimento della Funzione pubblica ed avevamo fatto una ricostruzione delle novità introdotte recentemente per legge, delle palesi forzature interpretative contenute nella suddetta circolare e del caos che si sarebbe creato in tutti i comparti della pubblica amministrazione.

    Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni rispetto ai problemi che stanno emergendo. In particolare abbiamo contezza del fatto che una nota interna emanata dal MIUR e indirizzata al personale del comparto di riferimento, viene erroneamente applicata anche a docenti e ATA. Tutto ciò determina ulteriore confusione oltre che lesione dei diritti dei lavoratori.

    La nota in questione oltre a far riferimento ai CCNL del comparto ministeri e a istituti contrattuali neanche astrattamente assimilabili a quelli previsti dal CCNL scuola, è indirizzata solo ed esclusivamente agli uffici centrali e periferici del MIUR e quindi non alle istituzioni scolastiche.

    La scuola è un comparto dove, come noto, ci sono molte specificità (e vincoli) sia in materia di permessi, che sulle modalità di fruizione delle ferie. Specificità che di fatto rendono in molti casi inapplicabile la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 2/2014), pena il non riconoscimento del diritto alla tutela della salute.

    A fronte dei numerosi problemi che stanno emergendo, ad oggi rileviamo il silenzio dell’amministrazione responsabile e della Ministra Madia.

    Negare il diritto a fruire delle assenze per malattia anche per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imponendo il ricorso all’utilizzo dei permessi retribuiti “per documentati motivi personali” o similari (nella scuola ci sono solo i permessi brevi) previsti nei Ccnl risulta gravemente penalizzante innanzitutto per il personale a tempo determinato che non ha diritto ad alcuna retribuzione in caso di richiesta di permesso per motivi personali o familiari. Inoltre la quantità di giornate di permesso richiedibili in base al Ccnl (3 giorni l’anno per gli Ata a tempo indeterminato, 3 + 6 di ferie per i docenti a tempo indeterminato e 6 giorni l’anno, non retribuiti, per i supplenti) in molti casi non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze dei lavoratori. Basti pensare a chi si deve sottoporre periodicamente a numerose sedute di terapie, anche per gravi patologie, o a numerose cure riabilitative.

    Emerge con nettezza in questa vicenda la volontà da parte del dipartimento della Funzione Pubblica di proseguire con ostinazione nella crociata contro i diritti elementari dei lavoratori pubblici.

    Riteniamo che la legge sia perfettamente compatibile con gli istituti contrattuali a tutela del diritto alla salute. Ne è riprova il fatto che nella stessa circolare della F.P. firmata dall’ex ministro D’Alia, smentendo di fatto la tesi precedente, si è stati costretti ad ammettere il ricorso ovvio alla malattia nel caso in cui vi sia la necessità, a causa delle patologie sofferte, di sottoporsi periodicamente, ed anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità lavorativa. In questo caso, per semplificare, è stata prevista la possibilità di presentare anche un’unica certificazione medica da parte del proprio medico curante (che potrà essere anche cartacea) in cui si attesti la necessità di trattamenti ricorrenti secondo cicli o un calendario stabilito dal medico, ferma restando comunque l’attestazione dell’effettuazione della singola prestazione.

    La FLC CGIL considera queste assenze come malattia, se certificate dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.

    La FLC CGIL intende non solo proseguire il proprio impegno per far ritirare la circolare ministeriale n. 2/2014 ma attiverà anche iniziative legali sia generali che individuali.
    File Allegato

     
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