I diritti del docente/ATA padre: il congedo di paternità e il congedo parentale

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    I diritti del docente/ATA padre: il congedo di paternità e il congedo parentale



    Paternità nella scuola

    PREMESSA

    Con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e il D. Lgs. 23 aprile 2003 n. 115 sono state abrogate la legge 1204/1971 e gli artt. 1, 11 e 21 del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 1026/1976.

    In particolare è con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico) che si attua la nuova disciplina dei congedi, dei i riposi e dei permessi e della tutela dei lavoratori padri, in relazione alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il relativo sostegno economico.

    È subito utile precisare che tale decreto nel disciplinare tutti i congedi e i permessi fa sempre riferimento al “padre” oppure ai “genitori” o al “lavoratore” come titolari dei diritti, senza fare mai alcun accenno ad un rapporto di coniugio (non si rivengono, infatti, nel testo, i termini di “marito” e “moglie”).

    Pertanto, per poter fruire di qualunque permesso o congedo previsti dal T.U. il padre non deve dimostrare di essere sposato.

    CONGEDO DI PATERNITA’

    La regolamentazione del congedo di paternità e relativa indennità è contenuta nel Capo IV e del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 28.

    il congedo di paternità, che si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28/1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:

    In caso di morte o di grave infermità della madre;
    In caso di abbandono del figlio da parte della madre;
    In caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
    Se figlio in adozione o affidamento: In caso di rinuncia della madre al diritto al congedo di maternità.

    Si tratta cioè di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali, quindi, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.

    Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia (o non sia stata) una lavoratrice.

    Ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età del figlio) o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa ovvero di affidamento esclusivo al padre (in caso di nascita prematura del figlio, o soltanto sulla parte residua del congedo di maternità non goduto dalla madre o per i periodi di congedo di maternità post-parto di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre).

    Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, il padre lavoratore, al pari di ciò che è previsto per la madre, può fruire del congedo obbligatorio che gli spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del figlio in famiglia.

    In tale ipotesi, su di lui ricade l’obbligo di presentare, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, anche la certificazione sanitaria della struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

    Documentazione

    Il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti in questione.

    Tale onere può essere assolto dal genitore interessato attraverso specifica certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione, oppure, ove non escluso, attraverso l’autocertificazione: dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del DPR. 445/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.);

    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell’elenco di cui al citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47, DPR. 445/2000).

    Si rileva, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere resa secondo quanto disposto dall’art. 38 del DPR 445/2000: è necessario, cioè, che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

    In particolare, riguardo alla documentazione da richiedere in relazione alle singole ipotesi sopra individuate, si precisa quanto segue:

    Nell’ipotesi di morte dell’altro genitore, il richiedente deve produrre il relativo certificato di morte. In luogo di tale certificato, l’interessato può sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al richiedente da vincolo matrimoniale.
    Riguardo all’ipotesi di “abbandono” del figlio da parte dell’altro genitore, occorre distinguere a seconda che questi abbia riconosciuto o meno il bambino; in particolare, in caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.
    In caso di abbandono successivo al riconoscimento, l’interessato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell’altro genitore, ai sensi degli artt.330 e 333 Cod.Civ.; in attesa di tale provvedimento, può essere validamente presentata copia dell’istanza, inoltrata dal genitore interessato, diretta ad ottenere il provvedimento di cui sopra.
    Nell’ipotesi di affidamento esclusivo del figlio, il genitore interessato è tenuto a presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l’affidamento stesso. Con particolare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio venga “genericamente” affidato al padre o alla madre (ai sensi dell’art. 155 Cod. Civ.) non integra l’ipotesi dell’affidamento esclusivo; occorre, infatti, accertare che l’affidamento sia disposto in favore di un “solo genitore” – nella fattispecie, il richiedente secondo quanto disposto dall’art. 155 bis del Cod.Civ. (introdotto dalla L. 54/2006, c.d. legge sull’affidamento condiviso).
    In caso di “grave infermità” – fermo restando che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la fattispecie in esame, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; detta certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico di Sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell’infermità in rapporto all’assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di autocertificazione (art. 49, DPR. 445/2000).

    Retribuzione

    Per i periodi di congedo di paternità spetta l’intera retribuzione mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero.

    L’assenza è considerata servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

    Le ferie e le assenze eventualmente spettanti al lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di paternità.

    CONGEDO PARENTALE

    L’art. 3 comma 2 della legge 53/2000, in sostituzione dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ha introdotto sostanziali novità a tutela della maternità e della paternità, prevedendo il diritto anche per il padre di astenersi dal lavoro per assistenza al bambino, diritto che prima era esercitato solo dalla madre.

    L’attuale regolamentazione del congedo parentale per entrambi i genitori e relativa indennità è contenuta nel Capo V del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 32.

    Tale congedo (Capo V del D. Lgs. n. 151/2001) è autonomo rispetto al congedo per malattia del figlio che è collocato al capo VII dello stesso T.U.

    I requisiti per avere diritto al congedo parentale e alla relativa indennità sono:

    Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione;
    Vivenza del figlio;
    Effettiva astensione dal lavoro.

    Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo al parto (quindi durante il congedo obbligatorio post partum della madre).

    Il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

    In questo secondo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

    Nota bene

    Il padre può fruire fin DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA NASCITA DEL FIGLIO del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto
    Ha diritto a fruire del congedo parentale in coincidenza con il periodo dei riposi (già permessi per allattamento) della madre (non è invece possibile viceversa)
    Ha diritto a fruire del congedo parentale in coincidenza con il periodo del congedo per malattia del bambino o di qualsiasi altro congedo/permesso o aspettativa della madre
    Il congedo spetta al padre anche se la madre non lavora (es. casalinga).

    Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).

    La richiesta

    L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.

    In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

    La documentazione

    Il padre per fruire del congedo deve presentare alla scuola di servizio:

    certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
    dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre relativa agli eventuali periodi di congedo parentale dalla stessa fruiti per il figlio di cui trattasi, con indicazione del datore di lavoro se lavoratrice dipendente ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente al diritto congedo parentale (libera professionista, lavoratrice a domicilio o addetta ai servizi domestici, ecc.);
    analoga dichiarazione del padre dei periodi di congedo parentale dallo stesso eventualmente già fruiti;
    impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.

    Retribuzione

    L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

    Il Contratto Scuola stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto a ciò che prescrive il D. Lgs n. 151/2001 e successive modifiche, prevedendo che il personale che fruisce del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del figlio abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tali 30 giorni siano richiesti nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.

    L’importante però è che siano i “primi 30 giorni” di congedo.

    Si precisa che nel caso di fruizione alternativa del periodo di congedo parentale da parte di entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % comunque non potrà essere superiore a trenta complessivi.

    Fino al 3° anno di vita del figlio

    Fino al 3° anno di vita del figlio (compreso il giorno del terzo compleanno), durante la fruizione del congedo parentale, all’interno del periodo temporale di 6 mesi, i primi 30 giorni, complessivi per entrambi i genitori, e fruibili anche frazionatamene, sono retribuiti per intero (indipendentemente dal reddito individuale), con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose alla salute; sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie.

    Nel caso di madre e padre entrambi dipendenti pubblici, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori: i giorni di permesso retribuiti al 100% rimangono 30 (complessivamente intesi) a prescindere dal fatto che a fruirne sia l’uno o l’altro genitore (non sono quindi 30 gg. retribuiti per ciascun genitore ma 30 gg. complessivamente intesi). Tali giorni sono utili alle ferie e alla tredicesima mensilità.

    I restanti periodi, fino a concorrenza del limite di 6 mesi (dodici mesi in caso di parto gemellare) sono retribuiti al 30% (indipendentemente dal reddito individuale), coperti da contribuzione figurativa e utili ai fini dell’anzianità di servizio ma riducono le ferie e la tredicesima mensilità.

    Per i periodi eccedenti i 6 mesi, comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.

    Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni

    Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni (compreso il giorno dell’ottavo compleanno), fermo restando la retribuzione per intero per i primi 30 giorni, qualora non siano stati fruiti nei primi 3 anni di vita del bambino, il congedo parentale per qualunque periodo residuo o gli eventuali ulteriori periodi eccedenti i 6 mesi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi previsti dalla legge), comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, sono remunerati solo con l’indennità del 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

    Effetti sulle ferie e sul servizio

    Il primo mese di congedo parentale retribuito al 100% è utile alle ferie e alla tredicesima mensilità;
    Per i mesi retribuiti al 30% le ferie si riducono in misura proporzionale; i ratei della tredicesima mensilità vanno ridotti nella stessa misura del trattamento economico: “Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico” (art. 80/6 del Contratto Scuola).
    Ai sensi della tabella allegata al CCNI della mobilità per la valutazione dei servizi di pre ruolo e di ruolo del personale docente, tutti i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    Pertanto, i periodi di congedo parentale, retribuiti e non retribuiti, dovranno essere considerati “effettivo servizio” per il personale assunto a tempo determinato (sono quindi utili ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti/istituto/esaurimento, se coperto da nomina) e indeterminato (sono utili per il c.d. “anno di servizio”).

    Per il personale docente in anno di prova (neo immesso in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo) : I periodi di congedo parentale, retribuiti e non retribuiti, non sono utili ai fini del compimento dei 180 giorni.

    Una domanda molto frequente da parte delle segreterie scolastiche

    Una docente alla data X esaurisce il congedo parentale di 6 mesi fruito per la figlia. Il marito della docente può fruire di congedo parentale retribuito al 30% a decorrere dal giorno successivo?

    La risposta è affermativa.

    Il padre può fruire del congedo parentale:

    fin dal giorno successivo alla nascita del figlio del congedo parentale;
    anche quando la moglie, madre, usufruisce dei riposi orario per allattamento oppure del congedo di maternità;
    madre e padre possono fruirne del congedo parentale anche contemporaneamente.

    Il congedo per il padre è pari a 4 mesi elevabile a 5 mesi se il congedo è fruito in modo continuativo o frazionato pari o superiore a tre mesi.

    Quindi, in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi ( 6 per la madre + 4 per il padre ) elevabili a 11 mesi ( 6 la madre + 5 per il padre).

    Bisognerà ovviamente considerare il reddito individuale del padre per valutare se il congedo possa essere retribuito al 30% o fruito senza alcuna retribuzione.

    Congedo parentale ad ore

    L’art. 1 comma 339 della legge di Stabilità (legge n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che:

    “All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;

    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo»;

    c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».”

    La legge autorizza le contrattazioni di comparto a prevedere nuovi modi e tempi del congedo parentale con l’opportunità della fruizione ad ore.

    C’è da dire però che attualmente il Contratto Scuola non prevede tale possibilità, pertanto per fruire del congedo come indicato nelle legge bisognerà attendere il nuovo Contratto.

    Guida di Paolo Pizzo

    La guida di OS

    http://www.orizzontescuola.it/guide/matern...-formato-e-book
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