Formazione personale scuola su sicurezza, se fuori orario di lavoro...

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    Formazione personale scuola su sicurezza, se fuori orario di lavoro va retribuita



    A stabilirlo il Tribunale di Verona, seguito dalla Corta d'appello di Venezia, dopo un ricorso della FLCGIL scuola di Verona. Il ricorso ha riguardato un corso di formazione in materia di sicurezza durante l'anno 2007-08.

    Infatti, il Dirigente della scuola interessata ha svolto l'annuale corso di formazione per il personale al di fuori delle ore di lavoro, sostenendo che rientra negli obblighi di servizio in quanto “attività funzionali all’insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie”.

    Il corso è, dunque, stato fatto durate ore extralavorative e senza retribuzione.

    Non è d'accordo il giudice del lavoro di Verona che ha emesso una sentenza sul caso, nel 2011, sancendo che “La formazione a cui fanno riferimento l’art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è evidentemente l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente”. “La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro”, formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge. Pertanto "la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art. 22 del D.lgs 626/94" che dà incarico al Datore di lavoro a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro. Poichè nel caso di specie l'attività formativa si è svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il giudice ha condannato l’istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento.

    Stesso tenore la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, emanata giorno 10 di luglio 2014.

    Le due sentenze

    Sentenza 46 del tribunale di verona del 20 gennaio 2011 retribuzione ore eccedenti prestate dai lavoratori come attivita aggiuntive non di insegnamento

    Sentenza 504 del tribunale di venezia del 10 luglio 2014 retribuzione ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
0 replies since 18/7/2014, 23:53   17 views
  Share  
.