I genitori e gli organi collegiali nei CPIA

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    I genitori e gli organi collegiali nei CPIA


    I genitori e gli organi collegiali nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (ex CTP)

    di Cinzia Olivieri



    Mentre con il rapporto La Buona Scuola si ripete l’annuncio di una imminente riforma della governance delle scuole, di seguito alcune indicazioni sul funzionamento degli organi collegiali dei recenti CPIA, ex CTP



    Il DPR 263/12 nel definire l’assetto organizzativo e didattico dei “Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti“, che hanno sostituito i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (CTP) (di cui all’OM 445 97) ed i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed individuati nei piani provinciali di dimensionamento, all’art. 7 ne prevede gli organi collegiali così disponendo “1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati: a) il consiglio di classe e’ composto dai docenti del gruppo di livello (…) e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo; (…) c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva e’ sostituita con la rappresentanza degli studenti; (…) 2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

    Come già stabilito dal comma 632 della L 296/06 (Finanziaria 2007), che li ha riorganizzati su base provinciale, articolandoli in reti territoriali e ridenominandoli, nonché dal DM 25 ottobre 2007, che li ha formalmente istituiti definendo i criteri generali per il conferimento dell’autonomia, è ora attribuita ai Centri (aventi lo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione nonché l’alfabetizzazione funzionale agli adulti, anche immigrati) autonomia amministrativa, organizzativa e didattica.



    Pertanto, i CPIA costituiscono una istituzione autonoma con proprio assetto e propri organi, tra i quali un consiglio di istituto non aperto ai genitori, in quanto prevalentemente destinati ad un’utenza adulta, sebbene l’iscrizione sia però consentita anche ai sedicenni (con la possibilità di accesso a specifiche condizioni anche ai quindicenni) che non siano in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all’obbligo. Se ne desume comunque che non vi è alcuna continuità e/o collegamento con la scuola presso la quale funzionano.

    Nonostante il successivo art. 11 al comma 3 affermi che “La composizione degli organi collegiali di cui all’articolo 7 si applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2013”, analoghe conclusioni devono trarsi anche alla luce della normativa prevista per i CTP. Infatti l’OM 445 97, istitutiva dei Centri Territoriali Permanenti, all’art. 1 comma 7 prevede che “Il Centro trova riferimento didattico e amministrativo presso un’istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti (…) con preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico” consentendovi l’accesso anche a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età (art. 3 comma 3).

    Sul piano della collegialità, nei CTP è garantito (art. 9 comma 1) il diritto di assemblea dei frequentanti, come regolato dagli articoli 12 e seguenti del dlgs 297/94, precisando che: “3. Alle riunioni del consiglio di istituto o di circolo dell’istituzione scolastica che ha la responsabilità amministrativa del centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all’educazione in età adulta, partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti dei docenti del centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del centro medesimo. (…)”. Dunque:

    il Centro, pur senza piena autonomia, è distinto dall’istituto scolastico di riferimento, che ne ha una responsabilità di carattere amministrativo;
    non è previsto un consiglio di istituto e la presenza di due rappresentanti dei docenti e degli utenti del Centro alle sedute del consiglio dell’istituto ospite è ammessa a solo titolo consultivo;
    se ne deve dedurre che è esclusa nel consiglio di istituto della scuola che ne ha la responsabilità amministrativa la presenza dei genitori dei frequentanti il Centro.

    Del resto, già l’OM 215/91 all’art. 7 aveva stabilito l’esclusione della rappresentanza dei genitori nei consigli di classe all’interno dei corsi serali per lavoratori studenti.



    Per l’effetto quindi, tanto nell’uno che nell’altro caso, anche laddove lo studente ancora minorenne decida di continuare il suo percorso formativo all’interno del Centro, si interrompe quel rapporto di appartenenza alla scuola, con l’effetto dell’inevitabile decadenza dalle cariche elettive nell’istituto di riferimento del Centro del genitore, che dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti (art.8 comma 10 dlgs 297/94) come previsto all’art. 47 dell’OM 215/91 (e, nel caso, il consiglio dovrà eleggere un nuovo presidente).

    Il decreto di nomina dei nuovi membri del consiglio della scuola, integrati per surroga, sarà disposto dal dirigente scolastico per effetto del verificarsi della situazione prevista dalla legge (art. 51 dell’OM 215/91), nella fattispecie del venir meno dei requisiti di eleggibilità in quanto il membro del consiglio cessa di appartenere alla componente scolastica.

    Per evitare vuoti e disagi occorre provvedere tempestivamente alla eventuale nomina di un nuovo presidente, ove sia questi a decadere, e/o a disciplinare per regolamento (art. 40 dlgs 297/94) la situazione.

    Per quanto riguarda poi la convocazione, in caso di assenza temporanea del presidente, dovrebbe disporre il regolamento interno. La CM 105/75 (art. 10), che opera in mancanza di questo, e il Dlgs 297/94 (art. 8) contemplano la possibilità di nominare un vicepresidente per l’adempimento.

    In difetto, l’OM 215/91 prevede all’art. 49 che il consiglio di istituto possa essere presieduto dal consigliere più anziano solo nell’ipotesi in cui manchi del tutto la componente genitori. Pertanto nel caso, in assenza di diversa disciplina interna, si applicherebbero le norme previste dall’OM 215/91 per la prima elezione del presidente (art. 48) rammentando che se ciò dovesse determinare la paralisi del consiglio, ai sensi degli artt. 28 comma 7 dlgs 297/94 e 9 DI 28 maggio 1975 si dovrà provvedere allo scioglimento dello stesso ed alla nomina di un commissario straordinario, come previsto nei casi di irregolarità e mancato funzionamento del consiglio, nonché peraltro fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta dei CPIA (art. 7 DPR 263/12).



    Tuttavia, anche in considerazione della premessa e promessa riforma della governance, occorre integrare quanto esposto con ulteriori precisazioni.

    E’ evidente infatti che per un buon governo della scuola occorre un quadro normativo chiaro.

    Ebbene, i CPIA come si è detto sono chiamati a costituire ed a disciplinare il funzionamento dei propri organi di governo (presumibilmente per regolamento) secondo le disposizioni del titolo I del Testo Unico che sembra ora ci si accinga a modificare.

    Pertanto una riforma normativa non potrà prescindere anche dalla peculiare situazione dei Centri in questione e da una più completa disciplina, considerando altresì che gli adattamenti previsti dalla norma non paiono esaustivi. Basta considerare la circostanza che la mancanza dei genitori rende il consiglio del Centro privo di quella componente all’interno della quale è eletto il presidente (art. 8 comma 6 dlgs 297/94) …

    Quindi la annunciata nuova consultazione e la successiva prevista riforma, dovranno puntare al massimo coinvolgimento ed all’analitica attenzione a tutte le diverse opportunità partecipative che occorre riorganizzare e per le quali è necessario fare sintesi.
     
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