Quando gli allievi sono equiparati ai lavoratori ai fini della valutazione dei rischi?

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  1. precariosolitario
     
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    Sicurezza. Quando gli allievi sono equiparati ai lavoratori ai fini della valutazione dei rischi?


    di Natalia Carpanzano

    Nell’ elaborazione della valutazione dei rischi di un Istituto Scolastico si deve tener conto innanzitutto di quante persone sono coinvolte nell’attività lavorativa, ovvero di quanti “lavoratori” sono individuabili all’interno degli edifici di pertinenza della scuola.

    L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 sottolinea che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

    Tale affermazione non parrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi, ma le situazioni reali nelle scuole sono talmente complesse ed articolate che ancora oggi rimangono zone d’ombra, in particolare rispetto ad alcune attività didattiche e all’età minima degli allievi per cui dovrebbe scattare l’equiparazione, non espressamente individuata dal dettato normativo. Su questo punto esistono sostanzialmente due scuole di pensiero contrapposte.

    L’equiparazione ha senso solo ed esclusivamente per gli allievi degli istituti superiori ad indirizzo tecnico e professionale ( ove l’attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all’addestramento professionale) oppure occorre equiparare a lavoratori gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado?

    Volendo inquadrare il problema dell’equiparazione in modo pratico, si potrebbe affermare che equiparare o meno gli allievi a lavoratori non modifica sostanzialmente la situazione. Infatti, l’impegno della scuola a garantire ambienti a norma rimarrebbe immutato sia in un caso che nell’altro, l’impegno di informare e formare sui rischi tutti gli allievi sarebbe comunque lo stesso, l’obbligo degli insegnanti di vigilare sul rispetto delle regole e sui comportamenti a rischio rimarrebbe identico, e così via.

    In sintesi possiamo affermare che per allievi delle scuole di ogni ordine e grado sono equiparati a lavoratori coloro i quali:

    siano impiegati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di lavoro

    oppure

    quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

    oppure

    quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

    Viceversa si ritiene non siano da equiparare a lavoratori gli allievi di ogni età durante le attività in palestra e gli allievi, pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative.

    Tutti gli artioli sulla sicurezza

    Natalia Carpanzano si occupa di sicurezza sul lavoro da diversi anni, prima in Emilia Romagna e poi in Sicilia, svolgendo consulenze per Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per aziende private di medie e grandi dimensioni. All’attività propria della consulenza si affianca quella della formazione, con corsi specializzati per i dipendenti ed i preposti, e quella della progettazione europea, con la partecipazione a bandi nel campo ambientale e della formazione. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in diversi Enti pubblici e privati e nel tempo libero è una ambientalista convinta e componente del Direttivo Regionale di Legambiente Sicilia.
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