Assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    Assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione: ATA rischiano licenziamento, docenti no. Come devono operare i Dirigenti




    A darne chiarimento l'USR del Piemonte con una apposita nota concernente le misure da adottare in caso di assenza dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

    La nota dell'USR fa riferimento alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la successiva entrata in
    vigore del d. lgs. 150/2009 (introduzione dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d. lgs. 165/2001).

    Secondo la noramtiva, l’assenza priva di valida giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso qualora ricorrano i presupposti indicati dalla citata norma:

    assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;

    assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso degli ultimi dieci anni;
    mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

    La disposizione, avendo natura di norma imperativa (cfr .art. 55, comma 1 e 2, d. lgs. 165/2001), affermano dall'USR, sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si pongano in contrasto con la stessa.

    Come si applica al personale della scuola?

    Seguici anche su FaceBook. Lo fanno già in 138mila

    PERSONALE ATA

    Quando ricorrono le citate ipotesi previste dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), d.lgs. 165/2001, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non trovano più applicazione i commi 6 e 7 dell’art. 95 CCNL 2006/2009 che rispettivamente dispongono, in caso di assenza ingiustificata dal servizio per più di dieci giorni o abbandono dello stesso, la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni; in caso di assenza ingiustificata ed arbitraria per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi la sanzione del licenziamento con preavviso.

    Resta assoggettata invece alla disciplina contrattuale (art. 95, comma 6, CCNL) ed al potere disciplinare del Dirigente Scolastico l’ipotesi di assenza ingiustificata o assenza priva di valida giustificazione per periodi non superiori a tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio.

    PERSONALE DOCENTE

    Per il personale docente si ritiene che, in ragione della previsione introdotta dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) d. lgs. 165/2001 e della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, non sia applicabile la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57) a cui rinvia l’art. 511 del d.lgs. 297/94.

    Nel caso di assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione per periodi non superiori ai tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio, in assenza di disposizioni di dettaglio riguardanti il personale docente e in ragione del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, si ritiene che l’infrazione accertata sia soggetta a sanzione non superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione, di competenza del dirigente scolastico.

    La nota dell'USR Piemonte dà anche le indicazioni per i Dirigenti, per i casi sopra descritti

    INDICAZIONI OPERATIVE

    Si richiama la massima attenzione dei dirigenti scolastici a non avviare nei confronti del personale (docente e ata) le procedure di decadenza previste dall’art. 127 DPR 3/57, nel caso in cui si verifichino assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione o inottemperanze alle diffide a riprendere servizio.

    Nel caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione sarà cura dei dirigenti predisporre senza indugio, al verificarsi dell’assenza, puntuale diffida a riprendere servizio.

    Qualora il dipendente non abbia ottemperato alla diffida a riprendere servizio il dirigente scolastico, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 55 bis, comma 2, d. lgs. 165/2001

    trasmetterà ’ all’USR (Ufficio IV, legale, contenzioso e procedimenti disciplinari) una circostanziata relazione per l’avvio del procedimento disciplinare trattandosi di illecito che, se accertato, richiede l’applicazione di sanzione superiore a dieci giorni
    di sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
    darà contestuale comunicazione al dipendente dell’avvenuta richiesta di attivazione del procedimento disciplinare (adempimento previsto dall’art. 55 bis, comma 3, d. lgs. 165/2001).

    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
0 replies since 24/9/2014, 22:18   5 views
  Share  
.