Attività alternative alla R.C. e studio assistito: contenuti, nomina insegnante, chi paga

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. precariosolitario
     
    .

    User deleted



    Attività alternative alla religione cattolica e studio assistito: contenuti, nomina insegnante, chi paga

    di Paolo Pizzo


    Insegnamento delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica e studio assistito: chi decide i contenuti. A chi assegnare tali attività. In quali casi è possibile nominare un supplente. Chi paga le ore. Particolare attenzione nella scuola Primaria e Infanzia. Chiarimenti per docenti e Dirigenti scolastici.

    L’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

    Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni.

    Pertanto, di norma, entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, le scuole nel primo ciclo di istruzione chiedono alle famiglie che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, quali attività alternative intendano scegliere. Nel secondo ciclo, invece la scelta spetta direttamente allo studente, anche se minorenne.

    ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE PER LA DECISIONE DEI “PROGRAMMI”

    È compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito.

    La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 chiarisce che per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell’IRC, vi è la necessità da parte dei COLLEGI DEI DOCENTI di formulare precisi programmi.

    Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all'esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.

    L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

    Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

    Per quanto attiene la scuola materna, non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.

    Pertanto, spetta al Collegio dei docenti delle singole scuole programmare una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.

    Segui su Facebook le news della scuola e partecipa alle conversazioni. Siamo in 139mila

    INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI

    Sempre la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 precisava che relativamente alle modalità di impiego del personale per lo svolgimento delle attività didattiche e formative e per l'assistenza allo studio o alle attività individuali debbono prioritariamente essere utilizzati

    docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o comunque tenuti al completamento in quanto impegnati con orario inferiore a quello d'obbligo
    nonché docenti dichiaratisi disponibili a prestare ore eccedenti.

    Tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della “par condicio”.

    Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio.

    Nel corso degli anni sono intervenuti su questo particolare aspetto diverse circolari degli Uffici Scolastici Regionali.

    Questa la procedura indicata da tutte le circolari in questione:

    per coprire le ore delle attività alternative i dirigenti scolastici devono procedere secondo quanto di seguito indicato:

    a) attribuendo le ore a docenti totalmente o parzialmente in soprannumero o a docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio.

    Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria, titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra oraria esterna), completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative;

    b) qualora non fosse possibile procedere secondo il punto a), le ore saranno attribuite, con il loro consenso, a docenti di ruolo o supplenti in servizio nella scuola, che hanno già l’orario di cattedra, secondo quanto stabilito dal comma 4 articolo 22 della Legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448 (ore aggiuntive di insegnamento);

    c) nel caso in cui non fosse possibile procedere con i docenti di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici attribuiranno le ore attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con candidati inclusi nelle graduatorie di istituto con termine fino al 30 giugno.

    Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) i dirigenti scolastici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

    Quanto detto si applica anche nel caso in cui la scelta di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica riguardi lo studio e le altre attività individuali da svolgersi con l’assistenza di personale docente, come previsto dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

    ATTENZIONE: NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E IN QUELLA PRIMARIA NON È POSSIBILE SUPERARE RISPETTIVAMENTE LE 25 E LE 24 ORE SETTIMANALI

    Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, non verificandosi né il presupposto per il completamento dell’orario, né la possibilità di effettuare ore eccedenti all’orario d’obbligo, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con aspiranti alle supplenze già in servizio o da individuare dalle graduatorie d’istituto fino ad un massimo di 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia e 24 ore (di cui 2 di programmazione) per la scuola primaria.

    Si evidenzia come la Corte dei Conti del Piemonte con deliberazione n. 50/2014 ricorda ai dirigenti scolastici che l’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 13 giugno 2007 e la circolare MIUR 1878 del 31 agosto 2013, laddove prevedono il limite delle “24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, INTENDANO ESCLUDERE LA POSSIBILITÀ DI SUPERARE, NELL’ASSEGNAZIONE DELLE ORE O FRAZIONI DI ORE FINO A 6, LE COMPLESSIVE 24 ORE SETTIMANALI.

    Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti SOLO NELLE SCUOLE SECONDARIE, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali). Di contro, tale possibilità risulterebbe preclusa nelle scuole primarie laddove l’orario d’obbligo è già fissato in 24 ore settimanali e ovviamente in quella dell’infanzia laddove l’orario d’obbligo è fissato in 25 ore settimanali.

    PAGAMENTO DELLE ORE

    I fondi per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative sono inseriti nel bilancio annuale del MIUR e vengono gestiti direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite le Direzioni Provinciali dell’Economia e delle Finanze, su specifici capitoli di spesa che riguardano l’insegnamento della religione cattolica e le attività alternative
    Pertanto, anche le spese di eventuali supplenze per tali attività non possono gravare sul bilancio dell’istituzione scolastica.

    DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA E SCRUTINI

    Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

    Ricordiamo infatti che la nota del Ministero del 9 febbraio 2012 ha finalmente chiarito tale questione in base ad una sentenza del TAR del Lazio (n. 33433 del 15/11/2011) passata in giudicato che ha disposto il parziale annullamento del DPR 122/2009, nella parte in cui prevede che “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profilo raggiunto da ciascun alunno”.
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!


    Mancata attivazione insegnamento alternativo all’ora di religione: appello dei precari scuola primaria della provincia di Ragusa



    inviato da Giusy Zisa – L’inadempienza dei numerosi dirigenti della provincia di Ragusa che volutamente si sottraggono nel volere attuare l’insegnamento all’alternativo alla Religione Cattolica e ‘ diventa insostenibile.

    Premesso

    - che l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

    - che tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni ;

    - che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 eC.M. n. 316 del 28 ottobre 1987;

    - rilevato che l’attività alternativa deve essere valutata (DPR 122/09 art 2/5) così come avviene per l’IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi.

    - che l’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione;

    - che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

    - che è fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentesi dell’IRC, ai sensi della normativa vigente (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche ;

    - che il personale docente a cui affidare lo svolgimento di tali attività deve essere individuato prioritariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all’orario cattedra con ore a completamento; successivamente si ricorre al personale inserito nelle graduatorie di circolo ed istituto (già ampiamente penalizzato dalla notevole contrazione degli ultimi anni degli incarichi annuali da Graduatoria Permanente) ;

    - che le risorse economiche per il pagamento delle competenze dei docenti impegnati nelle attività sopraindicate, individuati dalle graduatorie di circolo e d’ istituto, non sono a carico del fondo per le supplenze brevi e saltuarie, ma sono inviate dal MEF, tramite le proprie direzioni provinciali, sui capitoli di spesa:

    2711 scuola dell’infanzia;
    2709 scuola primaria;
    2710 scuola secondaria di 1° grado;
    2703 scuola secondaria di 2° grado;

    - che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4961 del 28.03.2012 riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica ci appelliamo all USR della Sicilia alla dottoressa Altomonte affinché nel più breve tempo possibile emani una circolare applicativa in proposito che obblighi i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado ad avviare correttamente tale insegnamento.
    Versione stampabile
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    13,197

    Status
    Offline

    Attività alternative alla religione cattolica: nomina docenti. Circolare USR Veneto




    Come ogni anno l'USR Veneto pubblica la circolare con i criteri di nomina per attività alternative alla religione cattolica.

    a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.

    b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.

    L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, dei docenti di 5cuola dell'infanzia e dei docenti di 5cuola primaria.

    c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato, fino al 30 giugno 2016, con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, o stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d'istituto.

    Nel merito si precisa che anche per la copertura di questa tipologia di posti si applicano le indicazione del MIUR contenute nella nota prot. n.1949 del 10.9.2015 (contratti fino al 30 giugno 2016 nei confronti dei docenti inclusi nelle attuali graduatorie di prima e seconda fascia, ad eccezione delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, contratti in via provvisoria, fino all'avente diritto, con priorità nei confronti dei docenti neo abilitati, nei confronti degli aspiranti inclusi nell'attuale terza fascia). Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2016.

    La circolare

    Ricordiamo anche che recentemente c'è stata una sentenza favorevole al riconoscimento del punteggio di tale servizio nelle Graduatorie ad esaurimento (naturalmente la sentenza è valida solo per i ricorrenti)
    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
     
    .
1 replies since 25/9/2014, 06:02   795 views
  Share  
.