Insegnanti di sostegno. Cosa accade in caso di assenze prolungate o ritiro dell'alunno disabile

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  1. batgianni
     
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    Insegnanti di sostegno. Cosa accade in caso di assenze prolungate o ritiro dell'alunno disabile
    di Paolo Pizzo

    Come utilizzare il docente di sostegno in caso di prolungate assenze o di trasferimento dell'alunno disabile? In Sicilia un'appposita intesa regola tali situazioni.
    Si premette che il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità a lui affidato.
    Pertanto in caso di ritiro dell'alunno disabile un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale con contratto a tempo determinato è illegittima e il Dirigente Scolastico non potrà che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.
    La Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005 ha accolto il ricorso di una docente assunta tempo determinato su un posto di sostegno che era stata licenziata prima della scadenza del contratto individuale di lavoro dopo che l’alunno a lei affidato aveva cambiato scuola.
    La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già dato ragione alla docente e ritenuto che non sussistessero le condizioni di “giusta causa” per la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro come invece aveva sostenuto la scuola.

    Il giudice ha decretato:

    che l’assunzione di un docente di sostegno va al servizio della scuola e non del singolo alunno;

    che l’amministrazione nel caso dei dipendenti a tempo determinato è tenuta ad osservare il termine finale indicato sul contratto individuale di lavoro. Principio quest’ultimo richiamato dall’ARAN nei casi di rientro anticipato del titolare.

    A livello nazionale la tematica non è affrontata, ma vi sono dei riferimenti territoriali ai quali fare riferimento. In Sicilia nell'ambito del contratto regionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie è indicata una particolare procedura per l'utilizzazione dei docenti di sostegno qualora l'alunno disabile sia assente per lunghi periodi.
    Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo distesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione docenti assenti.
    In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.
    Il docente con incarico a tempo determinato, nel caso di trasferimento dell'alunno, seguito dal docente per l'intero orario di cattedra/posto, nell'ambito dello stesso comune o distretto (nelle aree metropolitane) dovrà seguire l'alunno nella nuova sede.
    Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.
    In precedenza un'altra indicazione era stata fornita dall'Ufficio Scolastico di Bari, che con nota Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III del 31.10.2008) affrontò la questione in questi termini:
    “In caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all'alunno nella scuola di partenza.
    In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all'alunno disabile."
    La nota però specificò che “Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell'ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico.
    Nel caso di trasferimento dell'alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell'insegnante assegnato all'alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto”.

    http://www.orizzontescuola.it/news/insegna...alunno-disabile
     
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