Consiglio d'Istituto, elezioni e normativa di riferimento

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    Consiglio d'Istituto, elezioni e normativa di riferimento


    di Paolo Pizzo


    Elezioni del Consiglio d'istituto. Una guida sulla normativa di riferimento per quanto riguarda i componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d’Istituto

    LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    L’art. 1 del DPR del 31 maggio 1974, n. 416 (“Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”) istituisce, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali.

    Il fine è “la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.”

    Il consiglio d’istituto rappresenta l’organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell’assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente “presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica” (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

    I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d’Istituto sono definiti dalle seguenti norme:

    DPR 31 maggio 1974, n. 416: riguarda l’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
    Decreto Interministeriale 28 maggio 1975: riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.
    Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105: riguarda l’applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli organi collegiali).
    Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare gli artt. 8 e 10): è il Testo Unico sulla scuola che riprende il DPR n. 416/1974;
    Legge 15 marzo 1997, n. 59: riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare l’art. 21).
    Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”: riguarda l’istituzione della dirigenza e il ruolo del Dirigente scolastico.
    DPR 8 marzo 1999, n. 275 (successivamente modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/2001): è il Regolamento dell’autonomia scolastica.
    Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 : è il regolamento contabile.

    A queste si aggiungono quattro importanti Ordinanze ministeriali che riguardano il Consiglio d’istituto con particolare riferimento all’iter da seguire per l’elezione degli organi collegiali:

    Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n. 215: riguarda in generale l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
    Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267 : riguarda la nomina di un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto: “Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria”.
    Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996 : riguarda il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola.
    Ordinanza ministeriale del 17 giugno 1998, n. 277: riguarda i casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate.

    Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio d'istituto per l'anno 2014/15, il Ministero ha emanato la circolare n. 42 prot. n.4819 del 21 luglio 2014

    dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
    Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2014 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.

    Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di domenica 16 e di lunedì 17 novembre 2014.

    Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.
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    Consiglio d'Istituto. I componenti e la giunta esecutiva
    di Paolo Pizzo


    Da chi è composto il Consiglio d'istituto? Da quante persone? Come si elegge la giunta esecutiva? Da chi è composta? Proviamo a rispondere le giuste risposte facendo riferimento alla normativa.

    Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il consiglio di circolo o d’istituto:

    Nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

    N. 6 rappresentanti del personale insegnante;
    N. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
    N. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
    Il Dirigente scolastico.

    Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

    N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
    N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
    N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
    Il Dirigente scolastico.

    Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti.

    Alle riunioni del consiglio di istituto delle scuole presso cui funzionano corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, che trattino argomenti relativi ai predetti corsi, partecipano a titolo consultivo, in aggiunta ai componenti del Consiglio, due rappresentanti dei docenti dei corsi stessi, appositamente eletti dai docenti dei predetti corsi funzionanti nella scuola.

    Non si fa luogo a tale elezione se due docenti dei corsi sperimentali fanno già parte del consiglio. Il numero dei docenti da eleggere appositamente è ridotto a uno nel caso in cui del consiglio di istituto faccia già parte altro docente dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

    Alle stesse riunioni partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti degli studenti dei richiamati corsi, eletti dai frequentanti dei corsi medesimi.

    Per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e degli studenti previste dal precedente comma si osservano le procedure previste dalla presente ordinanza per l'elezione dei docenti e degli studenti nel consiglio di istituto.

    Inoltre:

    Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

    I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

    Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.

    Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

    Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

    Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

    Il consiglio di circolo o di istituto nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una giunta esecutiva:

    È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
    Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria (DSGA) che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
    Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
    I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

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    Consiglio d'Istituto, elezioni e normativa di riferimento
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    Consiglio d'istituto, come avvengono le elezioni




    La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

    Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

    Le istituzioni scolastiche che, a qualunque titolo, hanno modificato la loro costituzione (nuovo istituto comprensivo, fusione di più istituti, aggregazione di plessi/sedi ad istituti comprensivi già funzionanti) devono procedere al rinnovo del consiglio di istituto, al fine di garantire la piena rappresentanza delle componenti docenti e genitori dei vari ordini di scuola.

    Le elezioni per la costituzione del consiglio di circolo o di istituto sono indette dal Dirigente scolastico.
    Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.

    Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

    ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO (ELEGGERE ED ESSERE ELETTO) DI GENITORI DEGLI ALLIEVI, ALLIEVI E DOCENTI

    I genitori degli allievi partecipano all’elezione:

    Di sei o otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole medie; di tre o quattro rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio d’istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

    L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale.

    Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

    Gli allievi partecipano all’elezione:

    Di tre o quattro rappresentanti nel consiglio di istituto degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni e nelle scuole con oltre 500 alunni.
    Dei rappresentanti nel consiglio d’istituto tutti gli alunni iscritti all’istituto.

    Il personale docente delle scuole statali partecipa all’elezione:

    Di sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto;

    I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell’anno scolastico (31/8) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
    I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
    I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.

    Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

    Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
    Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l’elettorato attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.
    I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
    Gli insegnanti comandati nell’ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto.

    Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

    Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 dell’OM 215/91 (“conservazione del diritto di elettorato”).
    Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

    Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione del diritto di elettorato in caso di assenza

    Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario partecipa all’elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto.
    L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).
    Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
    Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l’elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
    Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

    Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

    Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
    Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

    INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

    Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l’elettorato attivo e passivo.
    Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
    Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
    I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
    Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
    In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l’interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

    PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO

    In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.
    Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
    La procedura elettorale semplificata non si applica alle elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti.

    PROCEDURA ORDINARIA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

    Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza e dell’Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.
    La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all’istituto.
    I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
    Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
    La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
    La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
    Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
    La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
    Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali.
    I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
    I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

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    Consiglio di istituto: surroga, suppletive .... e non solo




    di Cinzia Olivieri - Il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli, i genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive e del pari gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio (art. 51 OM 215/91).

    A tale data pertanto il dirigente – responsabile della loro nomina - dovrà verificare se e quali membri del consiglio devono essere sostituiti.

    La questione si pone in particolare per gli studenti, poiché in prevalenza sono quelli che frequentano l’ultimo anno a candidarsi, con l’effetto che laddove il consiglio dovesse essere convocato prima delle nuove elezioni, la componente non risulterebbe (adeguatamente) rappresentata.

    In generale, l’ordinanza ministeriale del 1991 prevede che i membri dei consigli di circolo o di istituto, a qualunque componente appartengano, cessati dalla carica per qualsiasi causa (dimissioni o decadenza) e/o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione (art. 53 OM 215/91 - art. 35 dlgs 297/94). Ciò significa che si dovrà procedere alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste (art. 35 del dlgs 297/94) e quindi vengono depennati definitivamente dalla lista.

    Ciò vale quindi anche per gli studenti. Pertanto bisognerà verificare se sia possibile procedere a surroga anche se per breve tempo prima delle elezioni annuali ove il consiglio sia convocato.

    L’art. 35 del dlgs 297/94 disciplina la surroga solo con riferimento alla sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale (come l’art. 53 OM 215/91). Ma l’art. 50 comma 4 dell’OM 215/91 la prevede anche per i rappresentanti dei genitori e degli alunni negli organi collegiali di durata annuale che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, ragione (temporale) per la quale non sono però contemplate per essi elezioni suppletive.

    In caso di esaurimento delle liste a cui appartengono i membri del consiglio di istituto cessati dalla carica, non si può attingere da eventuali altre, ma i posti vacanti dovranno essere ricoperti mediante elezioni suppletive (art. 53 OM 215/91 art. 35 dlgs 297/94).

    Poiché il consiglio di istituto è validamente costituto anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza (artt. 6 e 53 OM 215/91 - art. 37 dlgs 297/94) e quindi potrebbe funzionare regolarmente anche in totale assenza ad esempio della componente docente e/o studenti, si terranno le suppletive solo in caso di cessazione dalla carica di uno o più membri non surrogabili e limitatamente ad esso/e. Se la componente è originariamente incompleta per mancanza di candidature resterà tale. Altrimenti dovrebbero prevedersi elezioni suppletive anche in assenza di una cessazione dalla carica.

    Facciamo un esempio pratico. La componente docente presenta una sola lista con sei candidati in luogo degli otto posti disponibili in consiglio e delle 16 candidature previste. L’anno successivo cessa dalla carica uno dei docenti e non vi è possibilità di surroga. Saranno indette le suppletive per reintegrare solo il posto del membro cessato. Le elezioni quindi riguarderanno i soltanto i “posti vacanti” per cessazione dalla carica.
    Esclusivamente nel caso che manchi del tutto la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto, l’art. 53 dell’OM 215/91 prevede al comma 2 si dia luogo invece ad elezioni suppletive, reintegrando l’intera componente. Ove invece essa sia semplicemente incompleta valgono le regole esposte.

    Anche per le elezioni suppletive è possibile presentare liste contrapposte (art. 53 comma 3 OM 215/91).

    Pertanto, poiché ogni lista può contenere anche un solo nominativo (art. 30 OM 215/91) o comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (art. 32 comma 2 OM 215/91 - art. 31 comma 7 dlgs 297/94 ) e le suppletive servono a reintegrare solo i posti vacanti, nel caso che il membro da reintegrare sia soltanto uno la lista conterrà al massimo due nomi, se invece se ne devono sostituire due la lista sarà composta da quattro candidati e così via.

    Il comma 4 dell’art. 53 dell’OM 215/91 stabilisce che “le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”.

    Tuttavia, poiché la circolare ministeriale annualmente emanata (CM 42/14), che reca istruzioni per le elezioni degli organi collegiali, prevede che “Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle ore 12 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (…)”, esse si svolgeranno invece nella data per l’appunto indicata dagli Uffici Regionali.

    È evidente quindi che se la surroga può essere disposta in ogni tempo, le suppletive possono tenersi solo in tempi definiti. Ne consegue che in caso di cessazione dalla carica successiva alla data stabilita per esse o quando ormai mancano i tempi necessari per la loro indizione, il posto resterà vacante per l’intero anno scolastico. Considerando che gli eletti decadono dalla carica il 31 agosto, l’opportunità di elezioni suppletive andrà valutata a tale data o comunque entro e non oltre l’avvio del nuovo anno sclastico.

    Come per gli altri organi di durata annuale, anche per gli studenti in consiglio di istituto non sono necessarie le suppletive giacché le loro elezioni si svolgono annualmente secondo la procedura semplificata prevista per le elezioni dei rappresentanti di classe (art. 9 OM 215/91) salvo che in occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti (art. 23 OM 215/91) allorquando avvengono contestualmente alle altre.

    Surroga e suppletive sono previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007 anche per i due rappresentanti della consulta provinciale degli studenti, che vengano a cessare per qualsiasi causa dalla carica o perdano i requisiti di eleggibilità, la cui elezione avviene con le stesse modalità di quella dei rappresentanti nel consiglio di istituto.

    Dopo l’emanazione della circolare ministeriale, gli Uffici Regionali fissano le date delle votazioni entro i limiti temporali da questa disposti. In realtà le indicazioni in merito dell’OM 215/91 (antecedente all’autonomia) sono diverse, in quanto l’articolo 2 prevede che sia il Ministero a fissare le date e non individua la competenza degli Uffici Regionali.
    Le elezioni sono invece indette dal dirigente scolastico (art. 2 comma 1 OM 215/91) nelle date stabilite dagli Uffici Regionali

    Il decreto di nomina dei consiglieri, tanto in caso di suppletive che di surroga, viene effettuato dal dirigente per delega dell’Ufficio Regionale (art. 47 OM 215/91) e non richiede accettazione da parte dell’eletto. Del resto i candidati accettano al momento della formazione delle liste (art. 30 comma 3 OM 215/91). Tuttavia è possibile rifiutare la nomina. Ovviamente è opportuno che la surroga preceda la riunione del consiglio, mentre se bisogna procedere con le suppletive nelle more il consiglio funzionerà privo di alcune componenti.

    Non è necessario far constatare la decadenza al consiglio di istituto prima di procedere a surroga o ad indire le suppletive. Solo laddove essa consegue a tre assenze ingiustificate alle riunioni del consiglio, quest’ultimo può accertarla in occasione della terza assenza.

    Infine l’art. 35 dlgs 297/94 al comma 3 dispone “In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo”. Cioè il triennio si calcola per tutti dalla data delle elezioni per l’integrale rinnovo del consiglio e non da quella delle suppletive.

    In conclusione è palese che per evitare il ricorso ad elezioni suppletive, con il rischio di vedere la componente incompleta alle riunioni del consiglio che le precedono, occorre presentare liste con un numero di candidati congruo ed in grado potenzialmente di assicurare la presenza per l’intera durata della carica (con studenti anche di classi precedenti all’ultima) per consentire la surroga.
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    Consiglio d'Istituto. La guida gratuita: elezioni, riposi compensativi, membri


    Normativa di riferimento, come avvengono le elezioni, il ruolo dei docenti, dei genitori e degli studenti. Si può chiedere il riposo compensativo per i membri della Commissione elettorale? Una guida realizzata da Paolo Pizzo e Cinzia Olivieri sulle elezioni del Consiglio d'istituto. Scaricabile gratuitamente per tutti gli utenti di OrizzonteScuola.

    L'indice della guida

    Consiglio d'istituto, elezioni e normativa di riferimento

    Come avvengono le elezioni

    Elettorato attivo e passivo
    Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità
    Procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e d'istituto
    Procedura ordinaria per l'elezione del consiglio di circolo e d'istituto

    Consiglio d'istituto, i componenti e la giunta esecutiva

    Le competenze del consiglio di circolo o d'istituto

    Il presidente del consiglio d'istituto

    Il consiglio d'istituto, surroga, suppletive … e non solo

    Elezioni del consiglio d'istituto e dimensionamento

    RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI

    Possibile Un seggio per i docenti del corso serale?

    Possibile il riposo compensativo per i membri della Commissione elettorale?

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    La Buona Scuola: organi collegiali rivisitati, aperti, agili ed efficaci




    di Cinzia Olivieri - Dopo l’annuncio della legge delega seguito da quello della Costituente, era stato il ministro Carrozza a lanciare la proposta di un “referendum” on line (poi meglio definito appunto “consultazione”) per aprire un dibattito pubblico su importanti dieci tematiche della scuola. Appena a febbraio di quest’anno invece il ministro Giannini si dichiarava scettica in merito ad una consultazione nazionale.

    Tuttavia nei primi giorni di settembre, è il primo ministro Renzi a presentare un libretto dal titolo La Buona Scuola, dove sono contenuti i dodici punti salienti del patto educativo del Governo e ad annunciare la consultazione nazionale che dal 15 settembre fino al 15 novembre vuole coinvolgere non solo gli attori della scuola ma anche tutti i cittadini.

    Se i numeri hanno un senso, nel rapporto La Buona Scuola il ruolo che ricorre più spesso è “Docente/i” (oltre 250 volte). “Studente/i-alunno/i” segue con netto distacco ma quasi a pari merito con “Dirigente/i-Preside/i”. Quello invece citato meno, dopo il personale ATA, è “Genitore/i” (circa 20 volte). Nella prima fase, nella procedura di iscrizione per la compilazione del questionario il profilo “Genitore” non era neanche indicato ma inserito genericamente nella categoria “Altro”.

    Chiara è la figura chiave del documento. Infatti nella sezione dedicata all’Autonomia si specifica che per il buon fine delle azioni proposte occorrono in primo luogo “meccanismi nuovi di formazione, reclutamento e valorizzazione professionale” per realizzazione i migliori formatori.

    Il questionario – per registrarsi al quale sono sufficienti username, password e indirizzo mail - ha infatti la dichiarata funzione di “migliorare” il rapporto (che indica gli obiettivi-azioni del Governo) ovvero di sostenerlo.

    Realizzare l’autonomia appare preliminare per il cambiamento.

    Autonomia (punto 3) significa responsabilità, mobilità dei docenti, nuova e “buona” governance, in particolare valutazione – attraverso Invalsi ed ispettori -, negazione dell’autoreferenzialità, trasparenza con il registro nazionale dei docenti per selezionare quelli da reclutare come organico funzionale con la collaborazione degli organi collegiali (funzione questa non prevista dai recenti disegni di legge di riforma).

    Ma in questa buona governance del tutto marginali appaiono i genitori e gli organi collegiali, citati questi ultimi nel rapporto solo tre volte. Di queste, la prima parrebbe essere di buon auspicio laddove si prevede (pag. 68) che il dirigente, dopo averli consultati, potrà chiamare nella sua scuola i docenti con curriculum coerente con le attività con cui intende organizzare l’autonomia e la flessibilità della scuola; le altre due invece ricorrono per precisare la necessità di ridisegnarli distinguendo tra potere di indirizzo e potere di gestione (pag. 71). Per la verità tale ripartizione di competenze non è poi diversa sostanzialmente da quella attuale, dal momento che il consiglio di istituto delibera prevalentemente criteri e definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola (art. 3 comma 3 dpr 275/99).

    Quali mai potranno essere questi nuovi organi collegiali se il paragrafo (3.3) intitolato alla buona governance (pag. 69) è dedicato al “timoniere” della scuola e cioè al dirigente, perché – si afferma - collegialità non deve essere sinonimo di immobilismo, di veto (ammesso che ciò sia possibile negli attuali equilibri), di impossibilità di decidere? Questa è dunque la visione ed il giudizio dell’attuale governance.

    Invece si propongono organi collegiali rivisitati, aperti, agili ed efficaci (pag. 64). Il che nell’ambito del DDL S3542 (il cui testo unificato, approvato in commissione durante la XVI^ legislatura, è sostanzialmente analogo al DDL S933 di iniziativa proprio del ministro Giannini assegnato in VII^ Commissione Senato) si traduce in: autonomia statutaria, sul modello trentino ma senza tener conto degli sviluppi dello stesso; minor numero dei componenti del consiglio (fra 9 e 13); previa proposta del dirigente scolastico per le più importanti materie di competenza del consiglio; modalità di costituzione degli organi definita dallo statuto/regolamento; sorte incerta dei rappresentanti di classe e fine dei comitati genitori; consiglio dell’istituzione aperto ad esterni; nessun collegamento tra gli organi.

    Provocatoriamente appare una soluzione più ragionevole abolire gli organi collegiali se mancano concreti spazi per opportunamente valutare e proporre articolatamente modelli alternativi come quello di Bolzano. Perché non è una nuova legge (che si rivelerà buona forse solo in seguito) che realizza una buona governance. Ci sono disposizioni vigenti tanto buone quanto del tutto inattuate e/o inapplicate, basti pensare alla direttiva 487/97 sull’orientamento o, per rimanere in tema, al dlgs 233/99 di riforma degli organi collegiali territoriali, mai sostanzialmente entrato in vigore, con conseguente decadenza di quelli esistenti. Occorrerebbe rafforzarle e non cambiarle.

    Invece la percezione è quella di una volontà di cancellazione.

    Per l’effetto, nel questionario si chiede poi (retoricamente) se l'attuale assetto della governance della scuola non debba essere modificato; se occorre assicurare la copertura di tutte le scuole con un dirigente in servizio, assumendo quindi più dirigenti (quesito questo apparentemente poco attinente alla governance poiché in generale non è mai auspicabile l’assenza di dirigenza); se invece si debba modificare la composizione degli organi collegiali (numero dei membri e/o meccanismi di rappresentanza, come se quindi il numero influisca sul funzionamento) oppure le loro funzioni per armonizzarle con i poteri decisionali del preside (con ciò implicitamente ammettendo che attualmente non vi è armonizzazione).

    Libera invece è la risposta in merito a come (alla luce delle proposte modifiche) possa essere rafforzata la partecipazione della famiglia nella scuola. È legittimo chiedersi in che modo, con quali strumenti, a che scopo ed in quali luoghi fisici se scompaiono gli organi collegiali. E del resto nei predetti disegni di legge si parla solo in maniera molto generica di Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie.

    È da capire come si farà sintesi, considerando che l’eterogeneità dell’ascolto come delle possibili opzioni di fatto potrà legittimare qualunque cambiamento, di cui poi andrebbe valutata l’effettiva congruenza rispetto al reale, ma anche l’assenza di cambiamento.

    Le newsletter periodiche e gli aggiornamenti del portale ci informano costantemente sul numero degli accessi al sito e sui partecipanti nonché sulle proposte, sui commenti, sui voti ma sarebbe auspicabile che almeno al termine della consultazione siano individuabili e resi noti i profili coinvolti. Infatti, ad esempio, le impostazioni di iscrizione non permettono di comprendere se si tratta di un genitore con figli a scuola o meno, ma la distinzione rileva perché diversa sarà necessariamente l’ottica del cambiamento proposto.

    Insomma per una buona governance di una buona scuola non bastano buone intenzioni ma idee chiare che vengono da un’analisi del reale. Non serve cancellare quello che non ci piace se quello che verrà può esser peggio. Magari migliorare ciò che c’è può spesso essere una soluzione ragionevole.
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4 replies since 6/10/2014, 16:45   3487 views
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