Alunna bocciata. Il Giudice dà ragione agli insegnanti,

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    Alunna bocciata. Il Giudice dà ragione agli insegnanti, Tar non decide sul merito ma solo sulla forma




    I genitori ricorrono contro la bocciatura della figlia. Ma il TAR non può esprimersi sul merito del giudizio espresso dagli insegnanti, ma solo verificare che i passaggi amministrativi siano stati corretti e che i criteri siano conformi a quanto deliberato in Collegio dei docenti

    Il Sole24Ore pubblica oggi una sentenza nella quale viene affermato un principio ineludibile nel procedimento scolastico: la libertà e la professionalità con cui gli insegnanti deliberano l'atto degli scrutini. La bocciatura deve essere motivata, e deve essere coerente ai criteri adottati dal Collegio dei docenti.

    Il Giudice può rinvenire se i passaggi burocratici e amministrativi sono stati corretti e ordinati, ma non intervenire sul giudizio di merito espresso dagli insegnanti.

    La motivazione della bocciatura "l'alunna ha evidenziato nel corso dell'intero anno scolastico scarso impegno ed interesse, nonché una totale mancanza di costanza nello studio. Le evidenti e diffuse lacune di base, peraltro mai colmate, e l'utilizzo di un metodo di lavoro poco autonomo e proficuo non le hanno permesso di far registrare neppure un minimo miglioramento rispetto alla già deficitaria situazione di partenza. Pertanto non si considerano acquisiti nemmeno i saperi essenziali e non si ritengono raggiunti gli obiettivi minimi nella quasi totalità delle discipline. Le gravi lacune di ordine conoscitivo, nonché metodologico, riscontrate sono tali da non poter garantire un proficuo percorso per il successivo anno scolastico";

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    Nel caso presentato i genitori chiedevano di prendere in considerazione il giudizio positivo espresso dalla commissione degli esami di Stato della scuola secondaria di I grado (Distinto) e la frequenza dei corsi di recupero, al fine di avere una sospensione del giudizio e non la bocciatura.

    La motivazione con cui il ricorso è stato respinto dal TAR

    "che la pretesa di sostituire alla valutazione operata dalla P.A., concretizzatasi nel giudizio di non ammissione per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi nella quasi totalità delle materie, un giudizio diverso, comportante la sospensione, anziché la non ammissione, appare non soltanto priva di fondamento, ma, ancor prima, inammissibile perché tale da sconfinare nelle valutazioni di merito rimesse all'apprezzamento esclusivo della P.A. stessa.

    Si rammenta, sul punto, l'orientamento della recente giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 2360), secondo cui i giudizi espressi dai docenti, di non promozione alla classe successiva, sono caratterizzati dalla discrezionalità tecnica, costituendo il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni espressione di una valutazione rimessa dalla legge al collegio dei docenti, il cui giudizio riflette le
    specifiche competenze da esso possedute.

    Perciò, al giudice della legittimità spetta esclusivamente verificare se il procedimento, a conclusione del quale detto giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, o ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: vizi che, per quanto si è esposto, non sono in alcun modo ravvisabili nella fattispecie ora in esame"

    Pertanto, date le lacune evidenziate, e dimostrate in sede di ricorso, nonchè delle informazioni trasparenti e tempestive che erano state sempre fornite alla famiglia, il Giudice non accoglie il ricorso e conferma il giudizio del Consiglio di Classe.
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