Come individuare i docenti per le ore alternative all’Irc?

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    Come individuare i docenti per le ore alternative all’Irc?




    Lara La Gatta Martedì, 21 Ottobre 2014

    Una recente circolare dell’U.s.r. per il Piemonte riepiloga le procedure per la nomina degli insegnanti per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e indica le modalità per la loro retribuzione

    Fonte: Tecnica della scuola

    L'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all'atto dell'iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

    La C.M. 41 del 15 luglio 2014 (Adeguamento degli Organici di diritto alla situazione di fatto a.s. 2014/15) ha espressamente ribadito che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati.

    Ricordiamo che, secondo la normativa attualmente vigente, la scelta di avvalersi o meno dell’Irc deve essere effettuata:

    per la scuola dell'infanzia ogni anno scolastico a cura dei genitori
    per la scuola primaria e secondaria di primo grado a cura dei dai genitori all'atto dell'iscrizione, pertanto solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico
    per la scuola superiore dallo studente, all'atto dell'iscrizione. La scelta ha valore per tutto il corso di studi.

    È comunque previsto il diritto di modificare la scelta per l'anno successivo, entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore dove sarà esercitato dallo studente).

    Sulla base del quadro normativo di riferimento, l’U.s.r. per il Piemonte ha recentemente riepilogato con circolare prot. n. 8496 del 20 ottobre 2014 quali sono le modalità per procedere alla nomina dei docenti per svolgimento di tali attività alternative e al pagamento delle relative ore.

    Innanzitutto l’U.s.r. ricorda che le ore alternative all'IRC costituiscono un servizio obbligatorio e possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa. Inoltre, tali ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell'organico di istituto.

    Per quanto riguarda la nomina dei docenti, come indicato nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 26482/2011, trasmessa dal Miur con nota prot. n. 1670/2011, l'insegnamento può essere attribuito al seguente personale:

    personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
    docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
    personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale).

    Nelle suddette ipotesi, i dirigenti scolastici sceglieranno i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

    In via del tutto residuale, l’insegnamento in questione potrà essere affidato a personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali del Mef secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

    In un’altra nota (prot. n. 87 del 7 giugno 2012) il Mef ha inoltre chiarito che:

    possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
    i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
    nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

    Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 07/05/2014 sempre del Mef, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.

    In ogni caso, conformemente al limite di cui alla suddetta nota 87 del 7 giugno 2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al termine delle attività didattiche.
     
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  2. rsustaff
     
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    Dall’Usr Emilia Romagna indicazioni operative sulle attività alternative all’IRC



    Lara La Gatta Giovedì, 19 Febbraio 2015

    Le scuole sono obbligate ad organizzarle e l’Ufficio regionale ricorda come fare, dall’individuazione dei docenti al pagamento delle attività

    fonte tecnica della scuola

    Normativa vigente e giurisprudenza sono concordi nel ritenere obbligatoria l’attivazione degli insegnamenti alternativi alla religione.

    L'obbligatorietà è ribadita dalla Circolare regionale n. 1761 del 18/2/2015, con la quale l’U.s.r, per l’Emilia-Romagna fa il punto su alcuni aspetti, anche di ordine pratico, riguardanti l’attivazione delle attività alternative all’IRC.

    In particolare, per quanto riguarda le modalità di impiego del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche “alternative”, l’Ufficio regionale ricorda che le norme di riferimento hanno individuato quattro tipologie di destinatari e altrettante corrispondenti modalità di retribuzione:

    a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

    b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

    c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);

    d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

    Con il messaggio n. 87 del 7 giugno 2012, il Ministero dell’Economia ha poi chiarito le modalità operative per la trasmissione dei contratti ai fini del pagamento di tali attività, e in tale occasione ha precisato che:

    possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve o indennità di maternità;
    i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
    nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
     
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