malattia insegnanti e Ata con contratto fino ad avente diritto: quali regole?

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    Assenze per malattia insegnanti e Ata con contratto fino ad avente diritto: quali regole?




    di Lalla


    Il Ministero autorizza alla stipula di contratti "fino all'avente diritto", che durano anche mesi, e non chiarisce aspetti che non sono regolati dal CCNL, come quello delle assenze per malattia. Questo crea disagi tra il personale della scuola e cattive interpretazioni a danno degli interessati.

    Per gli insegnanti i contratti fino ad avente diritto, nella maggior parte dei casi, dovrebbero avere una durata limitata. In questi giorni (a parte casi clamorosi) tutte le scuole sono impegnate nella chiusura del controllo dei reclami, al fine di potere pubblicare finalmente le graduatorie di istituto definitive.

    Per il personale ATA invece la questione sarà più lunga, dato che la produzione delle graduatorie di istituto definitive di III fascia non ha ancora una data, pertanto fino ad allora le scuole sono autorizzate a stipulare contratti fino all'avente diritto ( Supplenze Ata. Contratti da graduatorie di istituto terza fascia sono fino ad avente diritto )

    Ci si chiede, ancora una volta, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero, come considerare le assenze per malattia.

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    Nel contratto infatti vi è una sostanziale differenza di trattamento economico tra supplenza temporanea e supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto.

    Nell'a.s. 2013/14 è accaduto in Piemonte che un assistente amministrativo, pur occupando un posto libero, quindi fino al 30 giugno, è stata licenziata perché ha superato il mese di malattia, consentito per le supplenze brevi, a seguito di una convalescenza di tre mesi. (vedi Personale Ata nominato "fino all'avente diritto" paga l'inerzia del Miur, che non trasforma i contratti in annuali. Un licenziamento in Piemonte )

    Si deve arrivare alla stessa situazione anche nell'a.s. 2014/15.

    D'altronde - va sottolineato - non mancano le indicazioni di buon senso, come quelle emanate dall'USR Veneto, che ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all'avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”

    Ne deriva che il contratto fino ad avente diritto non va considerato tout court come supplenza temporanea, indipendentemente dall'effettiva durata, ma assume il regime giuridico del posto che va a coprire.

    Indicazioni che dovrebbero essere emanate dal Ministero, portate a conoscenza di tutte le scuole, per evitare interpretazioni dannose come quelle dell'USR Piemonte.
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