RSU: si vota il 3,4,5 marzo 2015 LISTA DEI CANDIDATI

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    RSU: si vota il 3, 4 e 5 marzo 2015







    Calendario per le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del personale dei comparti del lavoro Pubblico, e quindi anche per le scuole. Il testo del protocollo delle elezioni.

    Le scadenze elettorali

    6 febbraio 2015 termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali
    3, 4 e 5 marzo 2015 le votazioni
    6 marzo 2015 lo scrutinio

    Sarà possibile, inoltre, apportare modifiche al regolamento entro il 30 novembre 2014. Si voterà secondo lo stesso calendario in tutte le scuole ed in ogni ufficio pubblico.

    Lo scrutinio quindi avverrà solo il giorno successivo alla chiusura delle procedure di voto. Alcune sigle sindacali hanno messo a verbale di non concordare con tale scelta, ma di firmare l'accordo unicamente per senso di responsabilità.

    Le RSU dureranno in carica per 3 anni.

    La Cisl Scuola ricorda che nel 2012 partecipò al voto l'80% del personale scolastico. Il 70% dei consensi andò alle organizzazioni confederali.

    Le elezioni RSU - afferma sempre la Cisl - sono un evento di grande significato e valore, un'occasione preziosa che il sindacato ha di rinsaldare la sua presenza diffusa e capillare sui luoghi di lavoro; ma è soprattutto la disponibilità di tanti lavoratori ad assumere direttamente ruoli di rappresentanza e di contrattazione a farne un momento di democrazia autentica e partecipata.

    Il sindacato UIL pubblica invece il testo del protocollo delle elezioni.
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    Edited by precariosolitario - 15/2/2015, 12:01
     
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    Modulistica elezioni RSU



    In questa pagina il modello di: delega a presentare la lista, designazione componenti commissione elettorale, presentazione lista, designazione scrutatori, elenco candidati, firme sottoscrittori, designazione comitato garanti.
    17/12/2014



    https://www.scribd.com/doc/250608784/Modul...ezioni-Rsu-2015



    Edited by rsustaff - 20/12/2014, 07:48
     
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    Oggi parte la sfida sindacale delle Rsu


    Pasquale Almirante Martedì, 13 Gennaio 2015

    Si aprono le procedure per le elezioni della rappresentanza sindacale, Rsu, nelle scuole, il cui inizio è fissato per oggi

    fonte tecnica della scuola

    L’avvio, come ricorda Italia Oggi, delle procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie delle scuole, che interesserà circa un milione di lavoratori, è fissato per oggi, 13 gennaio.

    E da domani le organizzazioni sindacali potranno iniziare a raccogliere le firme per la presentazione delle liste.

    Sempre dal 14 gennaio, ricorda ancora Italia Oggi, le scuole dovranno mettere a disposizione dei sindacati l'elenco generale alfabetico degli elettori. E dovranno consegnarlo in copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. I termini sono contenuti nel protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti, siglato il 28 ottobre scorso. Il termine entro il quale dovranno essere presentate le liste elettorali è stato fissato al 6 febbraio prossimo. Le elezioni avverranno il 3, il 4 e il 5 marzo.

    La principale novità di quest'anno è che potranno candidarsi anche i precari, purché siano stati assunti con un contratto almeno fino al 30 giugno. La novità è stata introdotta con una modifica al contratto quadro del 1998, sottoscritta con un accordo a parte il 28 novembre scorso. Viene rimossa, così, una stortura del precedente sistema elettorale, che precludeva ai precari l'accesso alle candidature. Anche in questo caso ci si adegua alle norme dell'Unione europea, che vietano trattamenti discriminatori tra lavoratori che fanno lo stesso mestiere. A nulla rilevando la durata del contratto di lavoro.

    L'accesso dei precari all'elettorato passivo apre nuovi scenari, perché così facendo le organizzazioni sindacali potranno individuare i candidati con maggiore facilità, potendo giovarsi anche delle nuove leve, prima relegate al ruolo di meri elettori.

    Tuttavia, e non lo ricorda solo Italia Oggi, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie hanno anche lo scopo, oltre alla loro finalità di garanzia, anche quella di determinare il peso politico di ciascun sindacato non solo nella scuola ama anche a livello nazionale.

    La rappresentatività sindacale, infatti, si calcola facendo la media tra il numero degli iscritti (le deleghe in busta paga) e il numero dei voti alle Rsu. Il 50% della rappresentatività viene calcolata facendo riferimento agli iscritti e il restante 50% sulla base dei voti. Per ottenere la rappresentatività, requisito essenziale per avere accesso ai tavoli della contrattazione collettiva, è necessario che l'organizzazione sindacale raggiunga almeno il 5% del tasso di rappresentatività complessivo.

    Il mancato raggiungimento della soglia del 5% comporta l'esclusione dai tavoli negoziali e dalle prerogative sindacali (distacchi e permessi).

    I distacchi e i permessi, peraltro, sono ormai ridotti al lumicino, decurtati sia per mano del governo Berlusconi, che ha cancellato il 15% dei distacchi e dei permessi sindacali, e sia per adozione del governo Renzi, che ha ridotto di un ulteriore 50% quello che era rimasto dopo il taglio del governo precedente. Resta il fatto, però, il rinnovo elettorale, ogni tre anni, è un momento di grande importanza perché consente ai lavoratori del pubblico impiego di scegliere i loro rappresentanti presso le scuole di servizio e di legittimare le organizzazioni sindacali, direttamente, con un semplice voto di preferenza.

    Le consultazioni riguarderanno tutto il pubblico impiego, che occupa nel suo insieme 3.343.999 persone. Di questi, 1.005.840 unità lavorano nella scuola (al netto dei dirigenti scolastici che sono 7.482).
     
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    Rinnovo Rsu: la circolare riepilogativa dell’Aran




    L.L. Martedì, 13 Gennaio 2015

    Dovranno essere ammessi con riserva all’elettorato passivo i dipendenti che acquisiscono il diritto in forza dell’Ipotesi del 28 ottobre scorso, vale a dire il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. La riserva sarà sciolta positivamente qualora la sottoscrizione definitiva della clausola contrattuale avvenga prima dell'inizio delle elezioni, il 3 marzo 2015

    fonte tecnica della scuola

    In fase di avvio della procedura elettorale per il rinnovo delle Rsu, fissata contestualmente nella generalità delle amministrazioni con Protocollo sottoscritto il 28/11/2014 per i giorni 3-4-5 marzo 2015, l’Aran ha predisposto la circolare n. 1 del 12 gennaio 2015, con la quale ha riassunto, a mero titolo riepilogativo, tutta la procedura, sostituendo pertanto tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

    La nuova circolare integra pertanto la “vecchia” procedura con le novità sottoscritte con l’ultima Ipotesi, in particolare per quanto concerne l’ampliamento dell’elettorato passivo (candidatura). Infatti, con il Protocollo di novembre è stata riconosciuta la possibilità di candidarsi non soltanto al personale in servizio a tempo indeterminato (a tempo pieno e a tempo parziale), ma anche, per quanto concerne nello specifico i comparti Scuola ed AFAM, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

    A tale proposito l’Aran ritiene però che, nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi, il cui iter procedurale di certificazione ha raggiunto comunque una fase avanzata, i dipendenti che acquisiscono il diritto all'elettorato passivo proprio per via di tali ultime modifiche, ove candidati, dovranno essere ammessi con riserva alla procedura elettorale, riserva che verrà sciolta positivamente qualora la sottoscrizione definitiva della clausola contrattuale avvenga prima dell'inizio delle elezioni, che, ricordiamo, è il 3 marzo 2015.

    Per quanto riguarda l’elettorato attivo, l’Ipotesi di CCNQ ha apportato alcune modifiche, riconoscendo il diritto di voto a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa. Anche in questo caso, nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi, l’Aran ritiene che le amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di personale, indicando separatamente:

    a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato che, sulla base della precedente formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di elettorato attivo;

    b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza della novella apportata con l'Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere indicata la data di scadenza del contratto a tempo determinato.

    I dipendenti inseriti nell'elenco di cui alla lettera b) avranno diritto all'elettorato attivo qualora la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola avvenga prima del 3 marzo 2015.
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    Elezioni RSU 2015: al via le procedure elettorali




    L’ARAN pubblica la circolare esplicativa. Dal 14 gennaio inizia la presentazione delle liste. Il 3-4-5 marzo 2015 il voto.
    13/01/2015


    Il 13 gennaio 2015 ha inizio la procedura elettorale per le elezioni RSU di tutti i comparti pubblici della conoscenza del 3, 4 e 5 marzo.

    L'ARAN ha pubblicato la Circolare 1 del 12 gennaio 2015, con la quale fornisce indicazioni e chiarimenti sulla procedura elettorale.

    A partire dal 14 gennaio è possibile presentare le liste.

    Di seguito il calendario di tutti gli adempimenti e le scadenze:









    www.scribd.com/doc/252523904/Circo...-3-5-Marzo-2015

    Edited by redrose - 13/1/2015, 19:16
    File Allegato
    TABELLA_RSU.pdf
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    Adempimenti dei Dirigenti Scolastici per le elezioni della RSU




    Lunedì 19 Gennaio 2015


    Come potrete leggere direttamente nell'allegato, il dirigente scolastico deve:



    predisporre e mettere a disposizione delle OO.SS. le stampe degli elenchi del personale in servizio alla data del 13 gennaio.
    Ricevere e protocollare le liste che vengono via via presentate fino a quando non avrà ricevuto dalle OO.SS. i primi 3 nominativi di componenti della commissione elettorale (numero minimo per poter costituire la commissione), a quel punto convocherà formalmente la commissione elettorale e consegnerà alla commissione tutto il materiale pervenuto.

    Da quel momento i successivi adempimenti saranno a carico della commissione.
    File Allegato
    elezioni_rsu.pdf
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    RSU: chiarimenti candidature personale precario




    Circolare ARAN del 26 gennaio 2015 di chiarimenti sulle candidature del personale con contratto a tempo determinato.

    L'Aran chiarisce che il personale con contratto a tempo determinato acquisirà il diritto all'elettorato passivo e attivo solo qualora l'ipotesi firmata il 28 novembre 2014 venga sottoscritta definitivamente prima del 3 marzo 2015,.

    Per quanto riguarda l'elettorato attivo, la nuova normativa assicura il diritto di voto a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Amministrazione (ivi compresi comandati e fuori ruolo).

    In ogni sede devono essere redatti elenchi alfabetici degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) con la posizione giuridica di ciascuno.

    La circolare del 26 gennaio 2015
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    Le elezioni delle RSU e i dirigenti scolastici della FLC
    Serve alla scuola una grande partecipazione al voto e l’affermazione delle liste della FLC CGIL.


    05/02/2015




    La struttura di comparto nazionale dei dirigenti scolastici della FLC CGIL considera la costituzione della RSU un momento fondamentale della vita democratica delle scuole, di alto valore formativo per gli studenti e per l’intera comunità scolastica.

    È quindi compito che fa parte della funzione del dirigente scolastico favorire sia la partecipazione al voto sia la discussione che accompagna sempre la scelta delle liste e delle persone da votare.

    È interesse della scuola che si affermino liste e candidati che hanno a cuore la scuola pubblica e la sua funzione e che sappiano insieme garantire i diritti contrattuali dei lavoratori e la qualità dei servizi che vengono resi ai cittadini. Tutte battaglie promosse dalla FLC.

    Perché le elezioni delle RSU della scuola sono importanti per i dirigenti scolastici?

    Perché le elezioni costituiscono un momento in cui la comunità scolastica è impegnata, davanti agli alunni, nell’esercizio della democrazia.Perché le RSU sono indispensabili per creare nelle scuole il clima di partecipazione e di condivisione necessario al buon funzionamento.
    Perché attraverso la contrattazione si migliora con il contributo dei lavoratori l’organizzazione del lavoro e l’efficienza e la qualità dei servizi.
    Perché le RSU rappresentano tutti i lavoratori e i loro interessi escludendo il rapporto diretto del dirigente con i singoli lavoratori.
    Perché il contratto di istituto mette al sicuro l'organizzazione del lavoro da ogni contestazione.
    Perché la stipula dei contratti integrativi in tutte le scuole afferma e difende il diritto alla contrattazione delle proprie condizioni di lavoro come diritto di tutti i lavoratori.

    Perché si devono affermare le liste della FLC CGIL?

    Perché la FLC CGIL non rappresenta interessi corporativi ma quelli generali del mondo del lavoro e del Paese.
    Perché la FLC CGIL ha sempre rivendicato finanziamenti adeguati alle scuole pubbliche.
    Perché la FLC CGIL ha (da sola) difeso i fondi del MOF.
    Perché la FLC CGIL ha sempre difeso l’autonomia delle scuole e dei dirigenti.
    Perché la FLC CGIL individua nella contrattazione di scuola lo strumento principale sia per la difesa dei diritti dei lavoratori sia per il miglioramento della scuola, un antidoto all’autoritarismo delle leggi Brunetta.
    Perché la FLC CGIL è il sindacato di tutti i lavoratori della scuola: dai collaboratori scolastici ai dirigenti.
     
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    RSU, presentazioni liste. Causa maltempo possibile inviare liste per e-mail o FAX




    RSU, presentazioni liste. Causa maltempo possibile inviare e-mail o FAX

    L'ARAN ha emanato una nota relativa ai termini per la presentazione delle liste. I problemi legati al maltempo potrebbero causare dei ritardi.

    Infatti l'ARAN, a seguito di richieste da parte dei sindacati relativamente alla chiusura di vari uffici pubblici per problemi legati all’emergenza maltempo ha comunicato che considerata l’imprevedibilità dell’evento, al fine di garantire in ogni caso la possibilità di usufruire anche dalla giornata odierna per la presentazione delle liste, le stesse siano trasmissibili anche a mezzo mail o fax, con l’obbligo di esperire gli ulteriori adempimenti, quali l’autentica della firma del presentatore di lista o il deposito della documentazione eventualmente necessaria, nella prima giornata di riapertura degli uffici.

    La Nota
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    0005618_2015.pdf
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    Anche i precari possono diventare RSU nelle scuole: è ufficiale. Accordo definitivo all’Aran




    Anief-Confedir, che aveva presentato formale richiesta per includere il personale non di ruolo tra l’elettorato “passivo”, metterà subito in atto gli effetti del via libera: si presenterà al rinnovo delle rappresentanze sindacali di inizio marzo con 1.503 candidati non di ruolo (di cui 396 Ata) su 3.276 complessivi, suddivisi in 2.324 liste.

    Marcello Pacifico (Anief-Confedir): per noi è un’altra vittoria. Avevamo rivendicato questo diritto, in splendida solitudine, già tre anni fa, in occasione dell’ultima tornata elettorale. E poi nell’ottobre scorso, quando, sempre all’Aran, era stato realizzato il protocollo del rinnovo delle rappresentanze. Ora raccogliamo il frutto della battaglia, con tutte le parti, pubbliche e sindacali, che hanno preso finalmente atto che non è più possibile discriminare i precari nei contratti e negli accordi sindacali.

    Ora è ufficiale: nella pubblica amministrazione anche i precari si potranno candidare in occasione del prossimo rinnovo delle Rsu. L’accordo, che conferma la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto del 28 novembre 2014 e consente anche al personale non di ruolo di candidarsi, è stato sottoscritto nelle ultime ore dai sindacati all’Aran: il via libera prevede, in particolare, che “nei comparti Scuola e Afam” per la prima volta saranno “eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche”.

    Cade quindi un altro tabù, introdotto con il CCNQ del 7 agosto 2008, che non aveva più motivo di esistere. Soprattutto dopo la storica sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre scorso, che ha bocciato definitivamente il principio di discriminazione tra il personale di ruolo e precario della scuola. Per chi ha sempre sostenuto questa tesa, come l’Anief-Confedir, si tratta di un’ulteriore vittoria: la richiesta formale era stata rivolta, anche agli Uffici Scolastici Regionali, fin dalle prime riunioni del comitato paritetico e condivisa da Flc-Cgl, Cisal, Uil, Confsal-Snals, Cgu-Gilda, Cse, Usae, Usb.

    L’Anief, tra l’altro, metterà in pratica l’accordo sottoscritto all’Aran già con l’imminente rinnovo delle Rsu, in programma nel comparto scuola la prima settimana di marzo. E il giovane sindacato si presenta alla tornata elettorale, con l’obiettivo di diventare rappresentativo, forte di ben 1.503 candidati precari (di cui 396 Ata) su 3.276 complessivi suddivisi in 2.324 liste.

    “L’alta presenza di precari che il nostro sindacato candiderà – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – è la conferma della nostra vicinanza ad una categoria sistematicamente dimenticata dai sindacati maggiori. Che si sono ricordati di loro solo in questi giorni, guarda caso proprio a ridosso del rinnovo delle Rsu. L’Anief aveva rivendicato il diritto a partecipare come elettorato “passivo”, già tre anni fa in occasione dell’ultima tornata elettorale. E poi nell’ottobre scorso, a poche ore dalla firma, sempre all’Aran, del protocollo del rinnovo delle rappresentanze sindacali di settore. Nel quale si annunciavano le modalità che dal 3 al 5 marzo prossimi avrebbero portato al voto delle nuove Rsu circa un milione di docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola”.

    “Anche questa volta – dice anche il sindcalista Anief-Confedir – ci siamo ritrovati soli a condurre la nostra battaglia di diritti a favore dei precari. Abbiamo quindi approfondito gli aspetti giuridici, fino a chiedere formalmente all’Aran ‘che ai fini dell’elettorato passivo possa essere votato anche il personale a Tempo determinato con incarico annuale o fino al termine dell’attività didattica nel rispetto delle direttive UE 70/99 e 14/02, dell’art. 27 della CEDU. E ora raccogliamo il frutto della nostra battaglia, con tutte le parti, pubbliche e sindacali, hanno preso atto che non è più possibile discriminare i precari nei contratti e negli accordi sindacali”.

    “Anche perché - continua Pacifico - non avrebbe avuto più senso costituirsi nei tribunali italiani per difendere il personale precario e poi impedire agli stessi lavoratori il pieno diritto al voto, come riconosciuto dalla direttiva 14/2002 e dalla sentenza della Corte Europea Association dé mediation 2014. Finalmente, però anche i sindacati si sono svegliati, dopo la nostra denuncia, a dieci anni dall'approvazione del decreto legislativo 368 che recepisce la direttiva 70/1999 sulla parità di trattamento tra personale di ruolo e a tempo determinato. Proprio come indicato dalla Curia di Lussemburgo due mesi e mezzo fa”.
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    ELENCO LISTE AMMESSE ALLE ELEZIONI DELLE RSU SCUOLA DEL 06.MARZO.2015





     
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    Elezioni RSU 2015: un programma per il calcolo dei seggi
    Un foglio elettronico elaborato dalla FLC CGIL di Pisa.


    24/02/2015


    Il 6 marzo 2015 sarà effettuato lo scrutinio delle elezioni RSU. Il problema che spesso si pongono le commissioni elettorali è come calcolare i seggi sulla base dei voti riportati dalle varie liste. Le regole di calcolo sono illustrate nel paragrafo 13 della circolare ARAN 1 del 12 gennaio 2015.

    Grazie a Filippo Cossidente, collaboratore della FLC CGIL di Pisa, siamo in grado di mettere a disposizione un semplice foglio elettronico (in formato .xls per Excel) che agevola i calcoli.
    Scarica il foglio di calcolo

    Il foglio è utilizzabile per le tutte le sedi e gestisce anche le situazioni di parità di voti.
    File Allegato

     
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    Elezioni RSU: tempistica, novità, la commissione elettorale e i compiti dell'amministrazione


    di Katjuscia Pitino
    http://www.orizzontescuola.it/guide/elezio...amministrazione

    Pubblichiamo una lunga guida con 62 FaQ relativamente alle elezioni RSU del comparto scuola che si svolgeranno tra giorno 3 e giorno 5 marzo 2015. Alla fine del testo sono contenuti tutti i riferimenti normativi

    CALENDARIO E TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

    (Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 28 novembre 2014)

    13 gennaio 2015 annuncio delle elezioni e avvio delle procedure elettorali;
    14 gennaio 2015 messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
    23 gennaio 2015 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale;
    28 gennaio 2015 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale;
    6 febbraio 2015 termine per la presentazione delle liste elettorali;
    19 febbraio 2015 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione;
    3-4-5 marzo 2015 votazioni;
    6 marzo 2015 scrutinio;
    6 marzo - 12 marzo 2015 affissione risultati elettorali da parte della Commissione;
    13 - 23 marzo 2015 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

    LE FAQ

    1.Qual è la più importante novità introdotta dall'attuale disciplina contrattuale?

    2.Quando si voterà?

    3.Chi ha diritto al voto? (elettorato attivo)

    4.Qual è la sede di votazione?

    5.Chi può candidarsi? (elettorato passivo)

    6.Come si calcola il numero delle componenti della RSU?

    7.Possono candidarsi i presentatori di lista?

    8.Qual è l'adempimento necessario per i presentatori di liste?

    9.I presentatori di lista possono sottoscrivere la lista?

    10.Il presentatore di lista può essere designato membro della Commissione elettorale?

    11.Quante firme di lavoratori sono necessari per presentare la lista?

    12.Quante liste può firmare un lavoratore?

    13.Quante liste può presentare una organizzazione sindacale?

    14.Come si individua l'ordine di arrivo delle liste?

    15.Possono candidarsi i membri della Commissione elettorale?

    16.Possono candidarsi i sottoscrittori di liste?

    17.Qual è il numero dei candidati in ciascuna lista?

    18.In quante liste è possibile candidarsi?

    19.Il candidato di lista deve essere iscritto necessariamente ad una organizzazione sindacale?

    20.Il candidato deve necessariamente accettare formalmente la sua candidatura?

    21.Un membro del Consiglio di istituto può candidarsi alla elezioni delle RSU?

    22.Può candidarsi come RSU il collaboratore del dirigente scolastico?

    23.Può candidarsi come RSU il direttore dei servizi generali ed amministrativi?

    24.Quale carica è incompatibile con quella RSU?

    COMMISSIONE ELETTORALE

    25.Chi nomina i componenti della Commissione elettorale?

    26.Chi possono essere i componenti della Commissione elettorale?

    27.I componenti della Commissione elettorale, in caso di scuola articolata su più plessi, devono necessariamente appartenere alla sede principale?

    28.I dirigenti scolastici possono essere designati membri della Commissione elettorale?

    29.Da quanti membri è formata la Commissione elettorale?

    30.A chi, le organizzazioni sindacali, devono presentare le designazioni dei componenti della Commissione?

    31.Cosa fa la scuola quando riceve comunicazione, da parte delle organizzazioni sindacali, dei membri designati come componenti della Commissione elettorale?

    32.Quando la Commissione elettorale si può considerare insediata e costituita?

    33.Se la Commissione elettorale non si insedia e non si costituisce entro i termini fissati che cosa succede?

    34.Quali sono i compiti della Commissione elettorale?

    35.Qual è il primo adempimento della Commissione elettorale?

    36.La Commissione elettorale può modificare le date di votazione e di scrutinio?

    37.Chi definisce i luoghi della votazione?

    38.La Commissione elettorale può definire più luoghi di votazione?

    39.Entro quanto la Commissione elettorale deve portare a conoscenza di tutti i lavoratori i luoghi ed il calendario delle votazioni?

    40.Chi predispone il modello della scheda elettorale?

    41.Come devono essere le schede elettorali?

    42.Quali sono le modalità di votazione?

    43.Quante preferenze si possono esprimere?

    44.Quando la scheda è nulla?

    45.Come avviene la costituzione del seggio elettorale e quanti sono membri?

    46.Quali sono gli strumenti necessari al seggio elettorale?

    47.Come avviene il riconoscimento degli elettori?

    48.Come avviene la certificazione del voto?

    49.Quali sono le modalità di scrutinio?

    50.Quando le elezioni sono valide?

    51.Che cosa succede dopo le operazioni di scrutinio (spoglio delle schede)?

    52.Come si attribuiscono i seggi e come si calcola il quorum?

    53.A chi spetta trasmettere il verbale delle elezioni?

    54.La Commissione elettorale partecipa alla fase di caricamento dei dati contenuti nei Verbali?

    55.Se nella fase di trasmissione dei dati delle elezioni all'Aran si verificano errori materiali, cosa fa l'Amministrazione?

    56.Cosa si fa prima di procedere all'invio dei dati all'Aran?

    57.Da chi è conservato il documento con i dati riepilogativi?

    58.A chi è inoltrato il documento generato dall'applicativo?

    59.Da chi sono conservati i verbali delle elezioni?

    60.Da chi è conservato tutto il materiale delle elezioni?

    61.A chi bisogna ricorrere contro le decisioni della Commissione elettorale?

    COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

    62.Quali sono i principali compiti dell'amministrazione?

    DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PROCEDURE ELETTORALI

    1. Qual è la più importante novità introdotta dall'attuale disciplina contrattuale?

    Con la sottoscrizione il 28 novembre 2014 dell'”Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998”sono stati estesi i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

    Viene dunque ampliato l'elettorato passivo (candidatura) riconoscendolo non soltanto al personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), ma anche “nei comparti della Scuola ed AFAM ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Con riguardo all'elettorato attivo, invece, la nuova disciplina assicura il diritto di voto a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo” (Circolare Aran n.1 del 2015 §1).

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    2. Quando si voterà?

    Si voterà nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015. Il giorno 6 marzo 2015 è dedicato allo scrutinio. Lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente in tutte le amministrazioni il giorno 6 marzo. Conseguentemente nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio (Circolare Aran n.1 del 2015 prot.710 del 12/01/2015).

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    3. Chi ha diritto al voto? (elettorato attivo)

    L'art.3 dell'ACQ del 7 agosto 1998, così come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, è sostituito dall'art.1 dell' Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, 28 novembre 2014; la nuova disciplina sancisce che “hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo ”.

    Votano quindi:

    i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    dipendenti in servizio nell'istituzione scolastica anche se non titolari di posto nella scuola stessa “rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili: ad esempio il personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione, e a tempo determinato purché temporaneamente presente almeno fino al termine delle attività didattiche”Nota Aran, prot.12022 del 2 novembre 2000;
    i dipendenti a tempo indeterminato anche se in regime di part-time;
    i dipendenti a tempo determinato con incarico di durata annuale sino al 31 agosto o al 30 giugno; -il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 gennaio 2015) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – (Ipotesi di Contratto Collettivo del 28 novembre 2014), senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato; (Circolare Aran n.1 del 2015 §8).

    La Circolare Aran n.1 del 2015 al paragrafo 8, (pag.14) rubricato “elettorato attivo” ha specificato che “nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola, si ritiene che le amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di personale, indicando separatamente:

    a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato che, sulla base della precedente formulazione dell'art.3 dell'ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di elettorato attivo;

    b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza della novella apportata con l'Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere indicata la data di scadenza del contratto a tempo determinato. I dipendenti inseriti nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente capoverso avranno diritto all'elettorato attivo qualora la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola avvenga prima del 3 marzo 2015”

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    4. Qual è la sede di votazione?

    Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in una unica sede; pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità di posto.

    La Circolare Aran n.1 del 2015 così riporta: “il diritto di voto si esercita in una unica sede. E' compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono votare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale della scuola che lavora su più sedi); Nel comparto scuola, per il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell'Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa (§8).

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    5. Chi può candidarsi? (elettorato passivo)

    “Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che (…) siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale; (…) sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fine al termine delle attività didattiche”, (commi 3 e 5 dell'art.1 dell'Ipotesi di Contratto Collettivo quadro per le per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, 28 novembre 2014).

    La Circolare Aran n.1 del 2015 prot.710 del 12/01/2015 a proposito dei lavoratori con contratto a termine al paragrafo 6 ha precisato che “nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola, si ritiene che i dipendenti che acquisiscono il diritto all'elettorato passivo in forza delle modifiche operate dalla più volte citata Ipotesi del 28 novembre 2014, ove candidati, dovranno essere ammessi con riserva alla procedura elettorale, riserva che verrà sciolta positivamente qualora la sottoscrizione definitiva della clausola contrattuale avvenga prima dell'inizio delle elezioni (3 marzo 2015).

    Si ribadisce che, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento del dipendente comporta la decadenza automatica dalla carica di eletto nella RSU”

    Non sono titolari di elettorato passivo:

    i presentatori di lista;
    i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
    i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati (vedi sopra);
    i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale ;
    i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza (Circolare Aran n.1 del 2015 §6).

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    6. Come si calcola il numero delle componenti della RSU?

    Si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) Ipotesi di contratto collettivo quadro per le modifiche all'ACQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 28 novembre 2014 art.1 comma 2).

    Secondo l' art.4 dell'ACQ del 7 agosto 1998, Parte prima, il numero dei componenti da eleggere è di:

    a) 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

    b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

    c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

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    7. Possono candidarsi i presentatori di lista?

    Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista (art.4 comma 4, ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).

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    8. Qual è l'adempimento necessario per i presentatori di liste?

    Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata (art.4 comma 7, ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda). L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione (Circolare Aran n.1 del 2015 § 7; Cfr. anche Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006 §6).

    I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori (art.4 comma 7, ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, Parte seconda).

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    9. I presentatori di lista possono sottoscrivere la lista?

    Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della scuola sede di elezione della RSU (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §6 pag.6; Circolare Aran n.1 del 2015 §7).

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    10. Il presentatore di lista può essere designato membro della Commissione elettorale?

    Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista abbia nominato il componente. (Cfr. note di chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998; Nota Aran prot.12022 novembre 2000; Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).

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    11. Quante firme di lavoratori sono necessari per presentare la lista?

    Per la presentazione delle liste (…) è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione (art.4 comma 2 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, Parte seconda).

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    12. Quante liste può firmare un lavoratore?

    Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta (art.4 comma 2 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).

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    13. Quante liste può presentare una organizzazione sindacale?

    E' possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale (Circolare Aran n.1 del 2015 §7).

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    14. Come si individua l'ordine di arrivo delle liste?

    Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare da protocollo della Commissione elettorale o della amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte (Circolare Aran n.1 del 2015 §7).

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    15. Possono candidarsi i membri della Commissione elettorale?

    Non possono essere candidati (…) i membri della commissione elettorale (art.4 comma 4, ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, Parte seconda).

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    16. Possono candidarsi i sottoscrittori di liste?

    I sottoscrittori di liste possono candidarsi, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni (Circolare Aran n.4 del 2011 §5).

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    17. Qual è il numero dei candidati in ciascuna lista?

    Il numero dei candidati in ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere (art.4 comma 6 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU). Es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere quattro (4) candidati (Nota Aran 2 novembre 2000, Circolare Aran n.1 del 2015 §7).

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    18. In quante liste è possibile candidarsi?

    E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, inviterà il dipendente interessato con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 §6).

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    19. Il candidato di lista deve essere iscritto necessariamente ad una organizzazione sindacale?

    L’art.3 comma 2 (elettorato attivo e passivo), dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al sindacato nelle cui liste è presentato. (Orientamenti applicativi Aran RS142 24/05/2011, Circolare Aran n.4 del 2011, Circolare Aran n.1 del 2015 §6).

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    20. Il candidato deve necessariamente accettare formalmente la sua candidatura?

    Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Infatti, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa, la previsione di una formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista (Circolare Aran n.1 del 2015 §6).

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    21. Un membro del Consiglio di istituto può candidarsi alla elezioni delle RSU?

    Non sembrano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai sensi dell'art.10 del Testo unico 297/1994 e le materie di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche (Cfr. Art.9 ACQ 7 agosto 1998).

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    22. Può candidarsi come RSU il collaboratore del dirigente scolastico?

    Non esiste incompatibilità per la candidatura.

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    23. Può candidarsi come RSU il direttore dei servizi generali ed amministrativi?

    Si, il direttore può essere un candidato RSU.

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    24. Quale carica è incompatibile con quella RSU? La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU (Art.9 ACQ 7 agosto 1998).

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    COMMISSIONE ELETTORALE
    Composizione e compiti

    25. Chi nomina i componenti della Commissione elettorale?

    I membri sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo (Circolare Aran n.1 del 2015); all'atto dell'accettazione tali dipendenti dichiareranno di non volersi candidare (cfr. art.5 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento elettorale Parte seconda). La scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazione di componenti della Commissione elettorale (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8). Pertanto la Commissione elettorale non è nominata dal dirigente scolastico.

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    26.Chi possono essere i componenti della Commissione elettorale?

    Lavoratori dipendenti dell'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo (Circolare Aran n.1 del 2015 §9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011).

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    27. I componenti della Commissione elettorale, in caso di scuola articolata su più plessi, devono necessariamente appartenere alla sede principale?

    In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella distaccata, purché sia dipendente della Istituzione scolastica interessata (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).

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    28. I dirigenti scolastici possono essere designati membri della Commissione elettorale?

    Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti scolastici. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale (Circolare Aran n.1 del 2015; Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8).

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    29. Da quanti membri è formata la Commissione elettorale?

    Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo (Circolare Aran n.1 del 2015 §9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).

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    30. A chi, le organizzazioni sindacali, devono presentare le designazioni dei componenti della Commissione?

    Le designazioni dei componenti sono presentati all'ufficio dell'amministrazione preposto (Circolare Aran n.1 del 2015 §9).

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    31. Cosa fa la scuola quando riceve comunicazione, da parte delle organizzazioni sindacali, dei membri designati come componenti della Commissione elettorale?

    All'ufficio dell'amministrazione preposto spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata. Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima (Circolare Aran n.1 del 2015 §9; Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).

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    32. Quando la Commissione elettorale si può considerare insediata e costituita?

    La Commissione elettorale si può considerare insediata, su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti (Circolare Aran n.1 del 2015 § 9). Nelle prossime elezioni il primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale è fissato al 23 gennaio 2015, mentre il termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale il 28 gennaio 2015. La Commissione, pertanto, può essere insediata e operare anche prima del 28 gennaio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati (Cfr.Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 8).

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    33. Se la Commissione elettorale non si insedia e non si costituisce entro i termini fissati che cosa succede?

    In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste (Cfr. Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, §8). L'ultimo giorno fissato per la presentazione delle liste è il 6 febbraio 2015.

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    34. Quali sono i compiti della Commissione elettorale?

    I compiti della Commissione elettorale sono indicati nell'art.6 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 così come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007):

    elezione del presidente;
    acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell’elenco generale degli elettori;
    ricevimento delle liste elettorali;
    verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l’ammissibilità delle stesse;
    esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
    definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;
    distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
    predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
    nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
    organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
    raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
    compilazione dei verbali;
    comunicazione dei risultati ai lavoratori, all’associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
    esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
    trasmissione dei verbali e degli atti all’amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all’ARAN.

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    35. Qual è il primo adempimento della Commissione elettorale?

    Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative della Amministrazione, previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo della Amministrazione tutti i dipendenti elettori (Cfr. Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9).

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    36. La Commissione elettorale può modificare le date di votazione e di scrutinio?

    La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al 6 marzo, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).

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    37. Chi definisce i luoghi della votazione?

    La Commissione elettorale definisce, previo accordo con il dirigente scolastico, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto (Cfr. Circolare Aran n.1 del 2015 § 10), Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).

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    38. La Commissione elettorale può definire più luoghi di votazione?

    Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico (Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).

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    39.Entro quanto la Commissione elettorale deve portare a conoscenza di tutti i lavoratori i luoghi ed il calendario delle votazioni?

    I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo della Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (Cfr. Circolare Aran n.1 del 2015 §10, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9; Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).

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    40.Chi predispone il modello della scheda elettorale?

    La Commissione elettorale predispone il modello della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art.9 del regolamento elettorale ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda.

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    41.Come devono essere le schede elettorali?

    L'art.9 dell'ACQ del 7 agosto 1998, (Parte seconda, Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU) così stabilisce:

    La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
    In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
    Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
    La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
    Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
    Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

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    42.Quali sono le modalità di votazione?

    Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona (art.8 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento elettorale)

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    43.Quante preferenze si possono esprimere?

    L'art.10 dell'ACQ del 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda, così stabilisce:

    L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
    Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date ai candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
    Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli sono i voti di preferenza.

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    Casistica:

    il voto dato a più di una lista, rende la scheda nulla;
    nell'ipotesi in cui sulla lista sia stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, vale sia il voto di lista sia la preferenza;
    il voto di preferenza, nella stessa lista, dato a più candidati rispetto al numero stabilito, vale unicamente come votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto della lista;
    il voto dato ad una lista e preferenze date a candidati di altre liste, vale solo il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza.

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    44.Quando la scheda è nulla?

    se riporta voti dati a più di una lista; -se riporta solo voti di preferenze dati a candidati di liste differenti; -se la scheda è diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale -se la scheda non è firmata dai componenti di seggio; -se presenta scritte o fregi; -se presenta segni di identificazione.

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    45.Come avviene la costituzione del seggio elettorale e quanti sono membri?

    L'art.7 dell'ACQ 7 agosto 1998, Regolamento, parte seconda, stabilisce: è facoltà dei presentatori di lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni. La Commissione elettorale nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc. (Circolare Aran n.1 del 2015 § 10). Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la commissione provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore (art.12 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda). Non è prevista un'incompatibilità esplicita fra la funzione di scrutatore e quella di componente della commissione elettorale.

    Il seggio elettorale è formato da un Presidente e da due scrutatori.

    Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato (art 7 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).

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    46.Quali sono gli strumenti necessari al seggio elettorale?

    A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso (art.13 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).

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    47.Come avviene il riconoscimento degli elettori?

    Il riconoscimento degli elettori avviene tramite esibizione di un documento di identità personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali (art.14 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).

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    48.Come avviene la certificazione del voto?

    Ogni elettore dovrà apporre una firma sull'elenco di tutti gli elettori aventi diritto al voto, predisposto per il seggio elettorale. La firma serve a dare conferma dell'avvenuta partecipazione al voto (art.15 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).

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    49.Quali sono le modalità di scrutinio?

    Lo scrutinio è pubblico e avviene dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi (6 marzo 2015).

    Prima delle operazioni di scrutinio (apertura delle urne) è compito della Commissione verificare che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 9 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 9).

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    50.Quando le elezioni sono valide?

    Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni (art.2 ACQ 7 agosto 1998).

    Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n.125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n.63 elettori [(125:2) +1] Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 11.

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    51.Che cosa succede dopo le operazioni di scrutinio (spoglio delle schede)?

    Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio alla Commissione elettorale che provvederà a determinare i risultati delle votazioni, a stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi, ad assegnare i seggi alle liste, a individuare gli eletti nelle varie liste e a compilare il verbale finale delle elezioni secondo il modello allegato di cui all'art.12 dell'ACQ del 7 agosto 1998 . Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

    La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

    Copia del verbale definitivo, compilato dopo aver affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

    All'Amministrazione deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commsssione elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 § 11, Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 10 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 10).

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    52.Come si attribuiscono i seggi e come si calcola il quorum?

    Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti (art.17 ACQ 7 agosto 1998 Regolamento, parte seconda).
    Il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'ACQ del 7 agosto 1998 (art.4 Numero dei componenti).
    Il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola dividendo il numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle) per il numero dei componenti della RSU da eleggere.

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    Calcolo del quorum:Esempio: se il numero dei votanti è 119 e il numero dei seggi da ripartire n.3 si calcola 119:3 = 39,666 = quorum. La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali (Cfr. Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 12)

    I seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche o nulle in quanto non attribuibili) (Nota Aran prot.8050 dell' 11 settembre 2006, § 12 Nota Aran prot.27487 del 22 dicembre 2011 § 12), nella prima fase considerando il raggiungimento del quorum, secondariamente utilizzando i miglioriresti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente; quindi anche le liste che non abbiano raggiunto il quorum, sulla base dei resti potranno raggiungere l'assegnazione di un seggio.

    La Circolare ARAN n.1 del 2015 al paragrafo 13 Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi specifica che: “In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze”.

    “Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista”.

    “Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza dii candidati (es.una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista”.

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    53.A chi spetta trasmettere il verbale delle elezioni?

    Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'Amministrazione. Entro i 5 giorni successivi alla consegna, l'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale esclusivamente mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni ed enti del sito internet www.arangenzia.it (Circolare n.1 del 2015 §11)

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    54.La Commissione elettorale partecipa alla fase di caricamento dei dati contenuti nei Verbali?

    La Circolare Aran n.1 del 2015 §11 ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale.

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    55.Se nella fase di trasmissione dei dati delle elezioni all'Aran si verificano errori materiali, cosa fa l'Amministrazione?

    In presenza di errori l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate nella procedura. Solo qualora la Commissione elettorale provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    56.Cosa si fa prima di procedere all'invio dei dati all'Aran?

    Prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    57.Da chi è conservato il documento con i dati riepilogativi?

    Il documento con i dati riepilogativi dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle schede elettorale, per dieci anni (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    58.A chi è inoltrato il documento generato dall'applicativo?

    Copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione elettorale per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    59.Da chi sono conservati i verbali delle elezioni?

    I verbali sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    60.Da chi è conservato tutto il materiale delle elezioni?

    La Commissione elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione (Circolare Aran n.1 del 2015 §11).

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    61.A chi bisogna ricorrere contro le decisioni della Commissione elettorale?

    Ai sensi dell'art.19 dell'ACQ del 7 agosto 1998, Regolamento, parte seconda “contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

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    COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

    62.Quali sono i principali compiti dell'amministrazione?

    I compiti dell'amministrazione sono specificati al paragrafo 15 della Circolare Aran n.1 del 2015; con Nota prot.1465 del 15 gennaio 2015, inviata ai Dirigenti Scolastici, il MIUR ha richiamato “l’attenzione sulla necessità che le iniziative di competenza, espressamente indicate al paragrafo 15 della circolare medesima, vengano tempestivamente attivate al fine di favorire l’ordinato e corretto svolgimento della consultazione elettorale”.

    L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A:

    garantire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni;
    facilitare l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro;
    dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente;
    essendo le elezioni un fatto endosindacale, non entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali, in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali;
    consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati come indicato al paragrafo 8 della Circolare Aran sopra richiamata, nonché distinti per sesso:

    “nelle more della sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola [di Contratto Collettivo del 28 novembre 2014], si ritiene che le amministrazioni debbano fornire elenchi differenziati di personale indicando separatamente:

    a) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo determinato che, sulla base della precedente formulazione dell'art.3 dell'ACQ 7 agosto 1998, sono titolari di elettorato attivo;

    b) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che acquisiscono tale diritto in forza della novella apportata con l'Ipotesi del 28 novembre 2014. In tale elenco dovrà, inoltre, essere indicata la data di scadenza del contratto a tempo determinato.

    I dipendenti inseriti nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente capoverso avranno diritto all'elettorato attivo qualora la sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi in parola avvenga prima del 3 marzo 2015 (Circ.Aran n.1/2015, § 8, pag.14);

    fornire, a richiesta, delle OO.SS. o della Commissione elettorale, sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezioni della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati;
    consegnare obbligatoriamente gli elenchi, non appena insediata, alla Commissione elettorale;
    una volta insediata la Commissione elettorale, fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna degli elenchi degli elettori, la messa a disposizione di :
    locale per la Commissione elettorale:
    locali per il voto;
    materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne...);
    stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
    stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
    cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;
    cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione, (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro...);
    consentire “ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot.33576/98.7.515 (Circolare Aran n.1 del 2015 § 9);
    trasmettere tempestivamente all'Aran il verbale riassuntivo, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio;
    in caso di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi, il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica (Cfr. Circ.Aran n.1/2015, pag.31);
    il funzionario delegato, in caso di errori materiali contenuti nei verbali, rilevati dal sistema (VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran), li segnala prontamente alla Commissione elettorale. Le correzioni per poter essere ritenute ammissibili, devono essere effettuate mediante consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale (Cfr. Circ.Aran n.1/2015, pag.31).

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    DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PROCEDURE ELETTORALI

    ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998
    PARTE PRIMA MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
    PARTE SECONDA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

    ACCORDO COLLETTIVO QUADRO 24 SETTEMBRE 2007 CHE INTEGRA E MODIFICA L'ART.3 DELLA PARTE SECONDA ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DELL'ACQ DEL 7 AGOSTO 1998

    PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DEL 28 OTTOBRE 2014 TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

    IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998 DEL 28 NOVEMBRE 2014

    NOTA ARAN PROT.10581 DEL 3 OTTOBRE 2000

    NOTA ARAN PROT.12022 DEL 2 NOVEMBRE 2000

    NOTA ARAN PROT.8050 DELL'11 SETTEMBRE 2006

    NOTA ARAN PROT.27487 DEL 22 DICEMBRE 2011

    CIRCOLARE ARAN N.1 DEL 2015 PROT.710 DEL 12/01/2015 “RINNOVO DELLE RSU. ELEZIONI DEL 3-5 MARZO 2015. CHIARIMENTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI RSU

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    Elezioni RSU 2015: scrutinio, verbale e trasmissione dei risultati all’ARAN


    Le attività conclusive della Commissione elettorale e delle Amministrazioni.
    03/03/2015




    Riepiloghiamo di seguito le attività conclusive della procedura per le elezioni RSU.
    Validità delle elezioni

    Prima di iniziare lo scrutinio il Presidente del seggio (o dei seggi) comunica alla Commissione elettorale il numero dei votanti.
    La Commissione elettorale, verificato che complessivamente ha votato più del 50% degli aventi diritto al voto, comunica ai Presidenti dei seggi che possono provvedere allo spoglio delle schede.
    Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto (mancato raggiungimento del quorum) non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 4 aprile 2015 (30 giorni a partire dal 6 marzo 2015 – Regolamento art. 2 c. 2). Ripetere esclusivamente la procedura di votazione significa che tutte le altre procedure rimangono immutate: stessa Commissione elettorale, stesse liste già presentate, stessi seggi.
    Nel caso in cui anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum allora entro i successivi 90 giorni si ripeterà l’intera procedura elettorale (consegna elenchi aventi diritto, insediamento e costituzione della Commissione elettorale, presentazione delle liste, ecc.).
    Scrutinio

    Lo scrutinio deve svolgersi il giorno 6 marzo 2015.
    Lo scrutinio delle schede è fatto nel seggio ed è pubblico. Se la Commissione elettorale ha definito più seggi lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi (Regolamento art. 16 c. 1).
    Al termine dello scrutinio il Presidente o un suo delegato consegna alla Commissione elettorale il verbale e, in un plico sigillato, tutte le schede ricevute, votate e non votate.
    Per costruire una casistica di problemi che potrebbero sorgere durante lo spoglio delle schede, facciamo una simulazione. Immaginiamo che siano state presentate le liste A e B.

    Se sulla stessa scheda vengono votate sia la lista A che la B, il voto è nullo (art. 10.2 del Regolamento);
    Se sulla lista A è stata espressa solo la preferenza, ma non il voto di lista, il voto viene attribuito comunque alla lista e vale anche la preferenza espressa;
    Se viene espresso su una lista solo il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista, ma le preferenze sono nulle;
    Se viene dato il voto alla lista A e le preferenze ai candidati della lista B, vale solo il voto dato alla lista, in questo caso alla A (art. 10.3 del Regolamento);
    Se il voto di preferenza viene dato ai candidati della lista A e della lista B, la scheda è nulla (art. 10.2 del Regolamento);
    Se nell’urna c’è una scheda diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale o non firmata dai componenti del seggio la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);
    Se la scheda presenta scritte o fregi, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento);
    Se la scheda presenta segni di identificazione, la scheda è nulla (art. 9.6 del Regolamento).

    Dai voti ai seggi

    Al termine dello scrutinio i risultati sono comunicati alla Commissione elettorale.
    La Commissione elettorale, acquisiti i verbali di tutti i seggi, provvede:

    a determinare il risultato complessivo delle votazioni in presenza di più seggi;
    a stabilire il quorum necessario alla assegnazione dei seggi;
    ad assegnare i seggi alle liste (vedi la scheda specifica e il programma di calcolo);
    a individuare gli eletti nelle varie liste sulla base delle preferenze espresse;
    a compilare il verbale finale delle elezioni che deve essere conforme al modello allegato all’Accordo Quadro e deve essere firmato da tutti i componenti (Regolamento art. 18 c. 1);
    ad affiggere i risultati all’albo elettorale.

    Da questo momento decorre il termine perentorio di 5 giorni entro cui i presentatori di lista possono presentare ricorsi alla Commissione elettorale che li esamina entro 48 ore dalla presentazione. La decisione deve essere tempestivamente affissa all’albo per l’eventuale ricorso al Comitato dei garanti.
    Compilazione del verbale finale

    La Commissione elettorale deve curare la compilazione del verbale delle elezioni RSU utilizzando il modello allegato all’Accordo Quadro compilato in tutte le sue parti e al quale dovrà essere allegata una copia della scheda elettorale siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale (e non del seggio).
    Si raccomanda di prestare la massima attenzione a riportare nel verbale finale l’esatta denominazione delle organizzazioni sindacali che deve corrispondere a quella utilizzata per le schede di votazione.
    Si precisa infine che nel verbale finale è presente la dicitura “Collegio” che dovrà intendersi “Seggio”. Andranno pertanto compilati tanti riquadri (numerati da 1 a 5) quanti sono i seggi attivati e andrà compilato il riquadro del totale. Se è stato attivato un solo seggio andrà compilato il riquadro 1 e il riquadro del totale.
    Chiusura delle operazioni elettorali

    Al termine delle operazioni, la Commissione consegna al Dirigente preposto, che lo conserva per almeno tre mesi, un plico sigillato contente le schede (votate e non) e tutta la documentazione (verbali ed altro).
    Il verbale finale delle elezioni, unitamente ad una copia della scheda utilizzata per le votazioni siglata da tutti i componenti della Commissione elettorale, viene consegnato al dirigente preposto che lo invia all’ARAN, a partire dal 13 marzo ed entro il giorno 23 marzo 2015 (senza deroghe).
    Copia del verbale finale deve anche essere consegnata ai presentatori delle varie liste (art. 18 c. 4).
    La Commissione elettorale deve, infine, verificare che l’amministrazione abbia provveduto ad inoltrare all’ARAN il verbale finale e la scheda elettorale.
    Trasmissione dei verbali all’ARAN da parte dell’amministrazione

    Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasmissione del verbale contenente l’esito della votazione all’ARAN. È una operazione che è di competenza dell’amministrazione ma che è opportuno che sia vigilata dalla commissione elettorale.
    L’invio dei dati all’ARAN avviene esclusivamente con modalità telematica. Ciò comporta che l’amministrazione dell’istituzione sede di elezioni RSU, nella persona del Rappresentante Legale dell’Ente (RLE), dovrà registrarsi nell’apposita Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti.
    Sarà quindi opportuno che la Commissione elettorale, pur non rientrando esplicitamente tra i propri compiti, si attivi perché la propria amministrazione provveda ad accreditare il proprio RLE.
    Sul sito ARAN sono disponibili le circolari n. 1 (9 settembre 2011 prot. 13469) e n. 2 (27 settembre 2011 prot. 14320) contenenti i dettagli sulle modalità di registrazione.
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    Elezioni RSU: Unicobas segnala irregolarità

    Reginaldo Palermo Mercoledì, 04 Marzo 2015

    Le norme sono chiare: l'intera procedura elettorale deve essere gestita esclusivamente dalle commissioni elettorali. L'Unicobas sta denunciando "intromissioni" da parte di alcuni dirigenti scolastici e il mancato rispetto di alcune garanzie fondamentali, come quelle relative all'esonero dal servizio del personale coinvolto nelle commissioni e nei seggi-

    FONTE TECNICA DELLA SCUOLA

    La regolarità delle elezioni per il rinnovo delle RSU è a rischio: la denuncia arriva dall'Unicobas che in questa tornata elettorale è stato particolarmente attento non solo ai temi del dibattito sindacale ma anche alle procedure che - se non vengono scrupoilosamente rispettate - possono facilmente penalizzare proprio i sindacati più piccoli.
    Stefano d'Errico, segretario nazionale Unicobas, segnala per esempio che in diverse i membri delle commissioni elettorali hanno ricevute indebite pressioni al fine di far aprire i seggi fuori dell’orario di servizio di docenti ed ATA o di limitare le operazioni solo ad alcuni membri di commissione.
    "Un simile turn-over - denuncia l'Unicobas - impedirebbe la presenza contemporanea di tutti i membri di commissione e di tutti gli scrutatori, come invece sarebbe di dovere onde garantire il dovuto controllo da parte di tutte le sigle sindacali sulle operazioni di voto e scrutinio. Tali condizioni vizierebbero la legittimità stessa delle elezioni e dei risultati".
    E poi c'è la questione dell'esonero dal servizio esplicitamente prescritta dall’art. 7, comma 3, del CCNQ sulle elezioni RSU del 7 Agosto 1998 (“Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato"), esonero che non sempre viene garantito.
    "E' appena il caso di ricordare - aggiunge ancora d'Errrico - che i lavoratori designati dalle OO.SS. che hanno presentato liste per le elezioni RSU Scuola a far parte delle commissioni elettorali e / o a ricoprire il ruolo di scrutatore, svolgono tutti la loro opera in orario di servizio e sono tutti esentati dal servizio scolastico, avendo diritto anche al recupero delle ore che risultino eventualmente eccedenti".
    "D'altronde - conclude il segretario nazionale - le norme statuiscono tassativamente la natura endosindacale di queste elezioni, limitando unicamente alle commissioni elettorali (e quindi non ai dirigenti scolastici) il diritto dovere e la responsabilità di garantire la partecipazione del personale, nonché la trasparenza e la regolarità delle operazioni di voto".
     
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