Insegnanti di ruolo: 6 giorni di ferie fruite "come" permessi

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  1. precariosolitario
     
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    Ferie docenti. 6 giorni durante l'anno senza spese: parere USR Umbria


    di Lalla


    Parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria sulla fruizione dei 6 giorni di ferie durante l'anno scolastico.

    Secondo l'Ufficio Scolastico Regionale appare ragionevole ritenere che a decorrere dall' 01/09/2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario.

    L'Ufficio demanda quindi al Dirigente Scolastico, valutare se ricorrono o meno gli estremi per consentire di fruire del periodo di ferie richiesto senza che ciò determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto delle peculiarità della dotazione organica e dell'assetto gestionale del personale adottato. La nota dell'USR Umbria


    Ferie personale docente
    Parere su Ferie personale docente 20/01/2015 Documento Docenti Legale-Pareri

    Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

    Con riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, con la doverosa limitazione legata al fatto che non esiste un'interpretazione autentica sul punto che raccordi le disposizioni di legge sopravvenute con quelle contrattuali, si rappresenta quanto segue.

    Ad avviso dello scrivente ufficio, tenuto conto delle disposizioni di legge1 e contrattuali2 applicabili, anche in considerazione del rapporto gerarchico tra le predette fonti3, appare ragionevole ritenere che a decorrere dall' 01/09/2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario.

    Spetterà quindi al Dirigente Scolastico, tenuto conto delle peculiarità della dotazione organica e dell'assetto gestionale del personale adottato, valutare se ricorrono o meno gli estremi per consentire di fruire del periodo di ferie richiesto senza che ciò determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

    Per completezza, con riguardo ai tre giorni di permessi retribuiti, si rappresenta che, come già evidenziato nella richiesta di parere, occorre tenere conto di quanto previsto dal D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013 e relativa circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica. Si precisa, tuttavia, che le disposizioni di dettaglio contenuta nella nota MIUR prot. n. 5181 del 22/04/2014, non riguardano il personale della scolastico come da avviso MIUR. Tenuto conto che analoga richiesta di parere è stata fatta anche all'Avvocatura di Stato, alla quale la presente nota viene inviata per conoscenza, si prega di comunicare il riscontro della stessa al fine di conoscerne il contenuto.

    Cordiali saluti

    Il Dirigente
    Domenico Petruzzo
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

    Note:

    1 Art. 1, commi 54-55-56, DL convertito con L 228/2012.

    2 CCNL 2006-2009 comparto scuola artt. 13 e 15.

    3 In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare come la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. In proposito, ed a riparo da qualsivoglia eventuale disquisizione sul punto, da un punto di vista strettamente operativo dovrebbe ritenersi esente da responsabilità la determinazione del dirigente pubblico assunta sulla base di una disposizione legislativa chiara quale è quella contenuta nell'art. 1 commi 54-55-56 della di conversione L. 228/2012.

    ©2001-2006 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria









    Al parere dell'USR Umbria va però contrapposta la recente nota dell'USR della Calabria che, intervenendo sull'interpretazione dell'articolo 13 e 15 del CCNL/2007 in materia di ferie e di permessi sottolinea come anche i 6 gg di ferie, se fruiti durante le attività didattiche come motivi personali e familiari, sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente.



    Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince infatti che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 6 gg di ferie fruiti come permessi per motivi personali: nessuna discrezionalità del Dirigente. Nota USR Calabria conferma

    L'interpretazione dell'USR ci lascia quindi un po' sorpresi.
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2 replies since 11/12/2014, 16:32   2552 views
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