Insegnanti di ruolo: 6 giorni di ferie fruite "come" permessi

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    I 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche. Fruizione delle ferie non godute


    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Supplenza e congedo per matrimonio. Chiarimenti
    Rita – sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria. Ho fissato per il 2/8/15 la data del matrimonio. Ho iniziato a lavorare a Settembre con MAD e a Novembre con le nuove graduatorie d’istituto ho firmato il contratto fino al 31/8/15. Vorrei sapere se ho diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale oltre alle ferie. Immagino che potrò chiedere le ferie a Luglio e ad Agosto. Ma se i primi 15 giorni di Agosto li chiedo come congedo potrei usufruire di qualche giorno di ferie anche a giugno (dopo la fine delle attività didattiche?). Come devo muovermi? Vorrei capire meglio cosa mi spetta prima di fare una richiesta ufficiale. Ringrazio per la cortese attenzione.leggi tutto




    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi?

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    l’art. 13/10 del CCNL/2007 recita:

    In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

    Pertanto, qualora non fruite in questo anno le ferie andranno perse.





    Recupero delle ferie maturate e non godute per gli ATA
    Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.leggi tutto



    Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

    l’ARAN ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, così sancisce : In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

    Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.

    Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost e 2109 cc.

    Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere la malattia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).






    I 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche
    Patrizia – Salve volevo un’informazione prima di procedere alla richiesta con la scuola! Avendo un incarico come supplente a 12 ore settimanali, scuola primaria, se avessi bisogno posso prendere un giorno di ferie? leggi tutto



    Patrizia – Salve volevo un’informazione prima di procedere alla richiesta con la scuola! Avendo un incarico come supplente a 12 ore settimanali, scuola primaria, se avessi bisogno posso prendere un giorno di ferie?

    Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

    tutti i docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle lezioni per un massimo di 6 giorni a condizione però che non ci sia aggravio di spesa.

    Ciò vuol dire che quando chiedi un giorno di ferie bisognerà accertarsi che ti sostituisca uno o più colleghi per le ore in cui sei in servizio in quel giorno senza però possibilità di retribuzione (colleghi che hanno il giorno libero o che abbiano “ore buche” coincidenti con le tue ore di servizio).

    In alternativa puoi fruire fino a 6 gg di permesso per motivi personali o familiari senza però nessuna retribuzione.





    Fruizione delle ferie dopo la malattia. E’ possibile?
    Scuola – volevo chiedere una parere relativo alle ferie intervallate da malattia. un dipendente ha richiesto ferie dal 22/12/2014 al 09/01/2015. visto che il dirigente scolastico non le ha concesse dal giorno 22/12 al giorno 24/12/2014 ha presentato certificato medico. il giorno 27/12/2014 non ha preso servizio perche’ in ferie ….???? dal giorno 29/12 al giorno 31/12/2014 ha presentato un nuovo certificato medico. dal giorno 02/01/2015 puo’ usufruire delle ferie come da sua richiesta senza dover rientrare in servizio? leggi tutto



    Scuola – volevo chiedere una parere relativo alle ferie intervallate da malattia. un dipendente ha richiesto ferie dal 22/12/2014 al 09/01/2015. visto che il dirigente scolastico non le ha concesse dal giorno 22/12 al giorno 24/12/2014 ha presentato certificato medico. il giorno 27/12/2014 non ha preso servizio perche’ in ferie ….???? dal giorno 29/12 al giorno 31/12/2014 ha presentato un nuovo certificato medico. dal giorno 02/01/2015 puo’ usufruire delle ferie come da sua richiesta senza dover rientrare in servizio?

    Anna – dopo la malattia posso continuare con le ferie? se si dove posso leggere la normativa? Perché sul contratto non abbiamo trovato niente e si stanno verificando dei casi e ne il D.S.G.A. e ne gli altri colleghi sanno….chi dice che si possono attaccare e chi no. con l’occasione vi faccio tantissimi auguri.

    Paolo Pizzo – Gentilissimi,

    è possibile purché ovviamente le ferie siano state richieste e poi autorizzate. Nessuna norma impone infatti un rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

    Sulla questione ti segnalo un parere ARAN del 14/10/2014 l’ARAN nel quale si è precisato che In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

    Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

    Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.







    Fruizione delle ferie non godute
    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi? leggi tutto



    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi?

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    l’art. 13/10 del CCNL/2007 recita:

    In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

    Pertanto, qualora non fruite in questo anno le ferie andranno perse.





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2 replies since 11/12/2014, 16:32   2552 views
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