Insegnanti di ruolo: 6 giorni di ferie fruite "come" permessi

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    Insegnanti di ruolo: 6 giorni di ferie fruite "come" permessi





    di Paolo Pizzo


    Il CCNL prevede per i docenti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. I dettagli

    L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

    Ci concentreremo sul secondo periodo di tale articolo che riguarda i docenti:

    L’ARAN con parere del 2 febbraio 2011 afferma che “…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”

    Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

    Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

    Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

    In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

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    LA LEGGE 228/2012 NON HA MODIFICATO L’ART. 15/2 DEL CCNL/2007

    L’art. 1, comma 54 della legge citata recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e’ consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

    Nel comma citato e in quelli successivi (55 e 56) non si rinviene assolutamente alcuna deroga o divieto alla possibilità di fruire dei 6 gg. di ferie come permesso per motivi familiari o personali alle stesse condizioni dell’art. 15/2 ovvero: senza possibilità di diniego da parte del Dirigente, la richiesta può essere anche autocertificata e soprattutto cade il vincolo di dover essere sostituiti senza oneri per l’amministrazione.

    La legge, infatti, in riferimento alla possibilità di fruire delle FERIE in quanto tali (non quindi delle ferie “come” permessi) durante l’anno, afferma che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (art. 13/9).

    Giova quindi ricordare che mentre le ferie sono disciplinate dall’art. 13/9 i permessi retribuiti sono invece disciplinati dall’art. 15/2, di conseguenza tale legge NON HA MODIFICATO quest’ultimo articolo e rimane ancora la possibilità da parte del personale docente a tempo indeterminato di richiedere, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all’art. 15/2 del CCNL.
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  2. precariosolitario
     
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    Ferie docenti. 6 giorni durante l'anno senza spese: parere USR Umbria


    di Lalla


    Parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria sulla fruizione dei 6 giorni di ferie durante l'anno scolastico.

    Secondo l'Ufficio Scolastico Regionale appare ragionevole ritenere che a decorrere dall' 01/09/2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario.

    L'Ufficio demanda quindi al Dirigente Scolastico, valutare se ricorrono o meno gli estremi per consentire di fruire del periodo di ferie richiesto senza che ciò determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tenuto conto delle peculiarità della dotazione organica e dell'assetto gestionale del personale adottato. La nota dell'USR Umbria


    Ferie personale docente
    Parere su Ferie personale docente 20/01/2015 Documento Docenti Legale-Pareri

    Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

    Con riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, con la doverosa limitazione legata al fatto che non esiste un'interpretazione autentica sul punto che raccordi le disposizioni di legge sopravvenute con quelle contrattuali, si rappresenta quanto segue.

    Ad avviso dello scrivente ufficio, tenuto conto delle disposizioni di legge1 e contrattuali2 applicabili, anche in considerazione del rapporto gerarchico tra le predette fonti3, appare ragionevole ritenere che a decorrere dall' 01/09/2013, i sei giorni di ferie che i docenti possono chiedere durante il periodo delle lezioni possono essere fruiti, (sia cioè che siano chiesti come ferie, che in aggiunta ai tre giorni di permessi retribuiti) solo a condizione che non si determinino oneri per l'erario.

    Spetterà quindi al Dirigente Scolastico, tenuto conto delle peculiarità della dotazione organica e dell'assetto gestionale del personale adottato, valutare se ricorrono o meno gli estremi per consentire di fruire del periodo di ferie richiesto senza che ciò determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

    Per completezza, con riguardo ai tre giorni di permessi retribuiti, si rappresenta che, come già evidenziato nella richiesta di parere, occorre tenere conto di quanto previsto dal D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge con la L. n. 125 del 30/10/2013 e relativa circolare n. 2/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica. Si precisa, tuttavia, che le disposizioni di dettaglio contenuta nella nota MIUR prot. n. 5181 del 22/04/2014, non riguardano il personale della scolastico come da avviso MIUR. Tenuto conto che analoga richiesta di parere è stata fatta anche all'Avvocatura di Stato, alla quale la presente nota viene inviata per conoscenza, si prega di comunicare il riscontro della stessa al fine di conoscerne il contenuto.

    Cordiali saluti

    Il Dirigente
    Domenico Petruzzo
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
    ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

    Note:

    1 Art. 1, commi 54-55-56, DL convertito con L 228/2012.

    2 CCNL 2006-2009 comparto scuola artt. 13 e 15.

    3 In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare come la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. In proposito, ed a riparo da qualsivoglia eventuale disquisizione sul punto, da un punto di vista strettamente operativo dovrebbe ritenersi esente da responsabilità la determinazione del dirigente pubblico assunta sulla base di una disposizione legislativa chiara quale è quella contenuta nell'art. 1 commi 54-55-56 della di conversione L. 228/2012.

    ©2001-2006 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria









    Al parere dell'USR Umbria va però contrapposta la recente nota dell'USR della Calabria che, intervenendo sull'interpretazione dell'articolo 13 e 15 del CCNL/2007 in materia di ferie e di permessi sottolinea come anche i 6 gg di ferie, se fruiti durante le attività didattiche come motivi personali e familiari, sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente.



    Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince infatti che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”. 6 gg di ferie fruiti come permessi per motivi personali: nessuna discrezionalità del Dirigente. Nota USR Calabria conferma

    L'interpretazione dell'USR ci lascia quindi un po' sorpresi.
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  3. rsustaff
     
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    I 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche. Fruizione delle ferie non godute


    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Supplenza e congedo per matrimonio. Chiarimenti
    Rita – sono un’insegnante di sostegno della scuola primaria. Ho fissato per il 2/8/15 la data del matrimonio. Ho iniziato a lavorare a Settembre con MAD e a Novembre con le nuove graduatorie d’istituto ho firmato il contratto fino al 31/8/15. Vorrei sapere se ho diritto ai 15 giorni di congedo matrimoniale oltre alle ferie. Immagino che potrò chiedere le ferie a Luglio e ad Agosto. Ma se i primi 15 giorni di Agosto li chiedo come congedo potrei usufruire di qualche giorno di ferie anche a giugno (dopo la fine delle attività didattiche?). Come devo muovermi? Vorrei capire meglio cosa mi spetta prima di fare una richiesta ufficiale. Ringrazio per la cortese attenzione.leggi tutto




    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi?

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    l’art. 13/10 del CCNL/2007 recita:

    In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

    Pertanto, qualora non fruite in questo anno le ferie andranno perse.





    Recupero delle ferie maturate e non godute per gli ATA
    Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.leggi tutto



    Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

    l’ARAN ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, così sancisce : In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

    Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.

    Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost e 2109 cc.

    Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere la malattia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).






    I 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche
    Patrizia – Salve volevo un’informazione prima di procedere alla richiesta con la scuola! Avendo un incarico come supplente a 12 ore settimanali, scuola primaria, se avessi bisogno posso prendere un giorno di ferie? leggi tutto



    Patrizia – Salve volevo un’informazione prima di procedere alla richiesta con la scuola! Avendo un incarico come supplente a 12 ore settimanali, scuola primaria, se avessi bisogno posso prendere un giorno di ferie?

    Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

    tutti i docenti possono fruire delle ferie durante il periodo delle lezioni per un massimo di 6 giorni a condizione però che non ci sia aggravio di spesa.

    Ciò vuol dire che quando chiedi un giorno di ferie bisognerà accertarsi che ti sostituisca uno o più colleghi per le ore in cui sei in servizio in quel giorno senza però possibilità di retribuzione (colleghi che hanno il giorno libero o che abbiano “ore buche” coincidenti con le tue ore di servizio).

    In alternativa puoi fruire fino a 6 gg di permesso per motivi personali o familiari senza però nessuna retribuzione.





    Fruizione delle ferie dopo la malattia. E’ possibile?
    Scuola – volevo chiedere una parere relativo alle ferie intervallate da malattia. un dipendente ha richiesto ferie dal 22/12/2014 al 09/01/2015. visto che il dirigente scolastico non le ha concesse dal giorno 22/12 al giorno 24/12/2014 ha presentato certificato medico. il giorno 27/12/2014 non ha preso servizio perche’ in ferie ….???? dal giorno 29/12 al giorno 31/12/2014 ha presentato un nuovo certificato medico. dal giorno 02/01/2015 puo’ usufruire delle ferie come da sua richiesta senza dover rientrare in servizio? leggi tutto



    Scuola – volevo chiedere una parere relativo alle ferie intervallate da malattia. un dipendente ha richiesto ferie dal 22/12/2014 al 09/01/2015. visto che il dirigente scolastico non le ha concesse dal giorno 22/12 al giorno 24/12/2014 ha presentato certificato medico. il giorno 27/12/2014 non ha preso servizio perche’ in ferie ….???? dal giorno 29/12 al giorno 31/12/2014 ha presentato un nuovo certificato medico. dal giorno 02/01/2015 puo’ usufruire delle ferie come da sua richiesta senza dover rientrare in servizio?

    Anna – dopo la malattia posso continuare con le ferie? se si dove posso leggere la normativa? Perché sul contratto non abbiamo trovato niente e si stanno verificando dei casi e ne il D.S.G.A. e ne gli altri colleghi sanno….chi dice che si possono attaccare e chi no. con l’occasione vi faccio tantissimi auguri.

    Paolo Pizzo – Gentilissimi,

    è possibile purché ovviamente le ferie siano state richieste e poi autorizzate. Nessuna norma impone infatti un rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

    Sulla questione ti segnalo un parere ARAN del 14/10/2014 l’ARAN nel quale si è precisato che In relazione a tale problematica, si rileva che nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, dopo la fruizione di un periodo di assenza per malattia dello stesso.

    Tuttavia, si deve ricordare che, in base all’art.2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio.

    Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie.







    Fruizione delle ferie non godute
    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi? leggi tutto



    Scuola – sono un’assistente amministrativa e volevo porle il seguente quesito: una docente a tempo indeterminato lo scorso anno scolastico, per esigenze di servizio, ha usufruito di 29 giorni di ferie anziché 32. Per i 3 giorni di ferie restanti è possibile invitarla a goderne nei periodi di sospensione delle lezioni? Qualora non fosse possibile e la docente si dimenticasse i giorni vanno persi?

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    l’art. 13/10 del CCNL/2007 recita:

    In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

    Pertanto, qualora non fruite in questo anno le ferie andranno perse.





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