Permesso per matrimonio: rito civile e religioso

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    Permesso per matrimonio: rito civile e religioso




    di Paolo Pizzo


    E' utile premettere che gli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola non escludono la possibilità di fruire del congedo più di una volta, in quanto i quindici giorni spettano in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso o comunque “in occasione del matrimonio” senza precisare se è un diritto che spetta una sola volta.

    Il TAR del Lazio con le sentenze del 21.3.1991 n.382, del 15.1.1991 n.11 e 20.11.95 n. 1760 aveva precisato che il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (“seconde nozze”).

    Poiché il divorzio e la possibilità di risposarsi è prevista dalla legge, il permesso per matrimonio compete anche per “seconde nozze” quando gli effetti civili del primo matrimonio sono venuti meno a seguito di divorzio.

    Fatta questa premessa si aggiunge quanto segue per il tuo caso specifico:

    Il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

    L' ARAN su specifico quesito per il Comparto Enti Locali, ovvero se il matrimonio può essere fruito in occasione del solo matrimonio religioso, ha dato la seguente interpretazione:

    “ Preliminarmente, riteniamo utile precisare che la previsione del CCNL/1995 si è limitata a “contrattualizzare” la precedente disciplina pubblicistica contenuta nell'art.37, comma 2 del T.U. n.3/1957 e nel RDL 24/6/1937, convertito nella legge 23/12/1937 n.2387, secondo la quale in occasione del matrimonio al dipendente venivano riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.

    Pertanto, in materia non può che farsi riferimento alla prassi applicativa consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.

    Per ciò che attiene alla specifica problematica sottoposta la giurisprudenza, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:

    a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986);

    b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991) .”

    Pertanto, il permesso di 15 giorni consecutivi non compete nel caso di solo matrimonio religioso.

    Il caso è sicuramente diverso quando però si contrae prima il matrimonio civile e poi quello religioso. Quindi quando il dipendente non avrà contratto solo quello religioso.

    In un Orientamento Applicativo l'ARAN afferma: “….Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso…..”.

    Dal momento che il Contratto comparto Scuola si limita a specificare ” matrimonio ”, senza aggiungere altro, è sicuramente possibile fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso, fermo restando, ovviamente, che quello civile sia stato già celebrato.

    Precisiamo però che in tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile: “ In caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta ( Pret. Milano 4.8.1986 )”.

    In conclusione puoi fruire del congedo in quanto hai già celebrato il matrimonio con rito civile (non fruendo dei 15 gg.) richiedendolo quindi solo in occasione di quello religioso.
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    Il permesso per matrimonio non è fruibile con netto anticipo





    Lucio Ficara Mercoledì, 08 Aprile 2015

    Qual è la norma che regola il permesso del personale scolastico in occasione del matrimonio? Quanti giorni spettano e quanto tempo prima, rispetto all’evento celebrativo, è possibile fruire di tale permesso? È tutto scritto con chiarezza nell’art. 15 comma 3 del Ccnl Scuola.

    fonte tecnica della scuola

    In tale norma contrattuale si dispone che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

    Quindi non è possibile fruire dei suddetti 15 giorni in eccessivo anticipo rispetto alla data fissata per le nozze, il limite massimo per fruire in anticipo di tale permesso retribuito è di sette giorni.

    Inoltre, riguardo tale norma contrattuale, c’è anche un orientamento applicativo dell’Aran. Questo orientamento applicativo precisa che l’attuale disciplina contrattuale riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.

    La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso.

    Si esclude, pertanto, che il permesso possa essere richiesto e fruito in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.

    Quindi è consigliabile richiedere tale permesso al ridosso dell’evento celebrativo o con calma nei due mesi successivi. Anche i l personale a tempo determinato gode di questo diritto.

    Infatti, all’art. 19, comma 12, del Ccnl scuola è scritto che il personale docente ed Ata, assunto a tempo determinato, ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

    Se un docente si dovesse sposare una seconda volta, potrebbe fruire nuovamente dei 15 giorni di permesso, già fruiti in prime nozze?

    Bisogna dire che, secondo le norme contrattuali vigenti, riferibili agli artt. 15, comma 3, e 19, comma 12, del Ccnl Scuola non viene esclusa la possibilità di fruire del congedo più di una volta, quindi se un docente divorzia e poi convola a nozze una seconda volta potrebbe, a rigore di contratto collettivo nazionale scuola, utilizzare nuovamente i 15 giorni consecutivi di permesso retribuito.
     
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1 replies since 2/4/2015, 09:39   251 views
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