ATA: FERIE E FESTIVITA SOPPRESSE PERSONALE P.T.

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    Un'analisi esaustiva sul calcolo dei giorni di ferie e festività soppresse del personale ATA in regime di Part – Time.

    In riferimento all’art. 58 comma 11del CCNL comparto scuola, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativ

    Quindi, in caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie e le “festività soppresse” si riducono proporzionalmente, solo però per contratti di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni lavorati su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio: ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana).

    Nel caso di orario a tempo parziale verticale, nel computo delle ferie, oltre a detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie e delle “festività soppresse”, in regime di “tempo parziale verticale”, non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai giorni lavorativi settimanali.

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    Ecco alcuni esempi:

    1. Part-time verticale. Ad esempio un lavoratore con contratto a tempo parziale verticale che lavora solamente 3 giorni alla settimana dal lunedì al mercoledì compreso (indipendentemente dall’orario svolto), spettano 16 (o 15) giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse. Se tale lavoratore chiede di poter utilizzare tutte le ferie spettanti a decorrere dal 21 luglio, riassumerà servizio a decorrere dal 26 agosto (o dal 25 agosto), non essendo computabili, oltre le domeniche e il 15 agosto, anche tutte le giornate ricadenti nei giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana del periodo richiesto. In pratica il periodo totale di giorni non lavorativi sono sostanzialmente uguali a quelli di un lavoratore a tempo pieno.

    Altro esempio:
    - n° max. di giorni di ferie spettanti = 32;
    - giorni lavorativi = 4 giorni su 6;
    - n° giorni di ferie effettivamente spettanti = 32 x 4/6 = 21,33 (notare che la riduzione non dipende dall’orario ridotto ma dal ridotto numero dei giorni lavorativi);
    - n° max. di giorni spettanti per festività soppresse spettanti = 4;
    - giorni di festività soppresse effettivamente spettanti = 4 x 4/6 = 2,67.

    2. Part - time orizzontale. Il lavoratore (indipendentemente dalla percentuale dell’orario svolto) ha sempre diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse calcolate come per il tempo pieno. Quindi, ad esempio, un lavoratore con part-time orizzontale al 50% dell’orario ordinario, ha diritto al 100% delle ferie spettanti come calcolate nel caso di orario a tempo pieno.

    3. Part - time misto settimanale. Tale tipologia di orario a tempo parziale deve essere sempre ricondotta al part-time verticale (a prescindere dalla riduzione dell’orario settimanale). Ad esempio personale ATA con 4 giorni lavorativi su 6 con orario ridotto a 5 ore su 6 anche all’interno dei 4 giorni lavorativi (20 ore settimanali distribuite su 4 giorni). In tale caso la riduzione delle ferie e delle festività soppresse opera in ragione di 4/6, quindi con gli stessi risultati del caso 1.

    4. Part - time misto “periodico”. E’ un part-time che prevede un’attività lavorativa svolta solo in determinati periodi (ad esempio per 6 mesi su 12).
    Si deve precisare che anche l’orario settimanale, che viene svolto nel periodo lavorativo può essere ridotto, ad esempio: ATA che lavora 8 mesi con un orario di 30 ore settimanali.
    In ogni caso il part-time complessivo non può essere inferiore al 50%. Infatti il caso del precedente esempio comporta un part-time complessivo pari a: 8 mesi su 12 = 66,67% e 30 ore su 36 = 83,33%, da cui si ha una % totale del 56,56%.
    Conseguentemente, sulla base della % risultante di part-time, si attuano le riduzioni delle ferie e delle “festività soppresse” nella stessa misura e con le stesse modalità esposte in caso di part-time verticale.
     
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