Pensionamenti dal 1 settembre 2015. Le ultime risposte ai vostri quesiti

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    Pensionamenti dal 1 settembre 2015. Le ultime risposte ai vostri quesiti









    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Chi non rientra nel pensionamento d’ufficio con decorrenza 1/9/2015
    Nicoletta – Sono nata il 30 agosto 1951 e sono insegnante di scuola superiore. Ho riscattato i 4 anni universitari e lavoro dal 1975, prima come insegnante in una scuola legalmente riconosciuta ( per 7 anni già riscattati), poi come supplente annuale ( per 2 anni ) e dal 1985 come docente di ruolo, vincitrice di concorso. Per andare in quiescenza dal 1 settembre 2015 devo presentare domanda o può darsi che venga pensionata d’ ufficio? Quali sono i limiti temporali per fare domanda? Potrei, inoltre, andare in pensione e chiedere di prestare servizio part time per un anno ancora? Grazie, buona serata. Leggi tutto

    Nicoletta – Sono nata il 30 agosto 1951 e sono insegnante di scuola superiore. Ho riscattato i 4 anni universitari e lavoro dal 1975, prima come insegnante in una scuola legalmente riconosciuta ( per 7 anni già riscattati), poi come supplente annuale ( per 2 anni ) e dal 1985 come docente di ruolo, vincitrice di concorso. Per andare in quiescenza dal 1 settembre 2015 devo presentare domanda o può darsi che venga pensionata d’ ufficio? Quali sono i limiti temporali per fare domanda? Potrei, inoltre, andare in pensione e chiedere di prestare servizio part time per un anno ancora? Grazie, buona serata.

    FP – Gentile Docente,

    partiamo con il ricostruire la sua anzianità contributiva, per avere una
    corretta “fotografia”:
    – 4 anni di studi riscattati;
    – 7 anni di lavoro in scuola legalmente riconoscita;
    – 2 anni di pre-ruolo;
    – 26 anni e 4 mesi (dal 1/9/85 al 31/12/2011)

    Totale anzianità al 31/12/2011 di 39 anni e 4 mesi.

    La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa
    avvenire per:
    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si
    ha quando (tenendo in considerazione la prossima “uscita” ovvero 1/9/2015):
    – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro
    il 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito i requisiti “pre Fornero”:

    – quota 96 (60/36 o 61/35)
    – 40 anni di contributi
    – pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età
    per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se
    in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei
    requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al
    31/8/2015.
    Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL
    90/2014, ovvero non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il
    31/8/2014.

    Il suo caso, a mio avviso, non rientra in nessuno dei casi suddetti, pertanto
    non rientra nel pensionamento d’ufficio con decorrenza 1/9/2015.

    Inoltre le segnalo che avendo maturato al 31/12/2011 quota 96 ovvero 60 anni
    di età e 39 anni di servizio, può andare in pensione con decorrenza 1/9/2015,
    facendo domanda entro il 15/01/2015, così come disposta dal D.M. n. 886 del
    1/12/2014.

    Entro la medesima data può fare richiesta di trasformazione di lavoro da tempo
    pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di
    pensione.

    In merito le segnalo l’art. 1 comma 3 del D.M. n. 886 del 1/12/2014.








    Misura della pensione determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo
    Docente – Buon Giorno, sono un insegnante alto atesina nt il 6 genn 1957 e dipendente della scuola dal con 36 anni 5 mesi +1 gg alla data del 31/08/2013 + contrib figurativi per maternita dal 25 06 88 al 14 88 88- Mi e´stato comunicato che la mia data di uscita dal lavoro dovrebbe essere sett 2019 a pensione piena, ma se faccio domanda entro l´anno in corso potrei andare in pensione gia´col prossimo anno, ma con una penalizzazione del 30% (stip. attuale 2,3 mila c.ca), e´tutto corretto ? e se faccio la domanda, dopo sono obbligata a andare in quiescenza, o posso spostare la domanda di anno in anno fino al 2019 ? Leggi tutto


    Docente – Buon Giorno, sono un insegnante alto atesina nt il 6 genn 1957 e dipendente della scuola dal con 36 anni 5 mesi +1 gg alla data del 31/08/2013 + contrib figurativi per maternita dal 25 06 88 al 14 88 88- Mi e´stato comunicato che la mia data di uscita dal lavoro dovrebbe essere sett 2019 a pensione piena, ma se faccio domanda entro l´anno in corso potrei andare in pensione gia´col prossimo anno, ma con una penalizzazione del 30% (stip. attuale 2,3 mila c.ca), e´tutto corretto ? e se faccio la domanda, dopo sono obbligata a andare in quiescenza, o posso spostare la domanda di anno in anno fino al 2019 ?

    FP – Gentile Docente,

    la possibilità di pensionamento a cui fa riferimento, è la cosiddetta opzione donna 57 + 35, ovvero 57 anni età e 35 anni di anzianità contributiva.

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico è stato oggetto di adeguamento, agli incrementi della speranza di vita – 3 mesi) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

    Le segnalo che quanto appena affermato, trova riscontro anche nella nota sui pensionamenti del MIUR prot. 2855 del 23/12/2013.

    Pertanto, considerata la sua anzianità contributia e la sua età anagrafica, può andare in pensione, con decorrenza 1/9/2015, secondo le regole della L. 243/2004 ovvero “opzione donna”, in quanto, possiede entro il 31/12/2014, di entrambi i requisiti prescritti.

    Le preciso che la misura della sua pensione sarà determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo.





    Quando la buonuscita non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto
    Vincenzino – Ci sono pareri discordanti a proposito di pensioni. Sono nato il 6/3/1951 e al 31/12/2011 avevo quota 96 avendo incominciato a lavorare nella scuola il 9/3/1976 senza interrompere mai. Quest’anno ho intenzione di fare domanda di pensione,ma la buonuscita quando mi sarà data? Dopo 6 mesi ,dopo un anno ,o dopo due anni? Ne ho sentito di tutti i colori,aspetto un tuo autorevole parere. Leggi tutto



    Vincenzino – Ci sono pareri discordanti a proposito di pensioni. Sono nato il 6/3/1951 e al 31/12/2011 avevo quota 96 avendo incominciato a lavorare nella scuola il 9/3/1976 senza interrompere mai. Quest’anno ho intenzione di fare domanda di pensione,ma la buonuscita quando mi sarà data? Dopo 6 mesi ,dopo un anno ,o dopo due anni? Ne ho sentito di tutti i colori,aspetto un tuo autorevole parere.

    FP – Gentile Vincenzino

    dal 2010, la modalità e i tempi di liquidazione del TFS/TFR ha subito
    molteplici cambiamenti

    L’ultimo intervento (per il momento) è contenuto nella cosiddetta Legge di
    Stabilità 2014.

    L’art. 1 comma 484 e 485 della suddetta legge:
    – ha esteso la modalità di pagamento rateale del TFS/TFR dei dipendenti
    pubblici per prestazioni di importo superiore ad € 50.000;
    – ha innalzato da 6 a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni di cui
    sopra.

    Lo stesso comma precisa che quanto sopra affermato si applica ai dipendenti
    che cessano dal servizio dal 1/1/2014, maturando i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data.

    Con il messaggio n. 996 del 17/01/2014, l’Inps ha precisato che le suddette
    novità legislative non riguardano i dipendenti:

    1) cessati entro il 31/12/2013;
    2) cesseranno dal servizio dal 1/1/2014 ma con diritto a pensione maturato
    entro il 31/12/2013;
    3) cesseranno dal servizio per inabilità a decorrere dal 1/1/2014, a
    condizione che l’importo lordo complessivo sia inferiore o pari ad € 50.000.

    Pertanto a regolamentare la tempistica della liquidazione dell’indennità di
    buonuscita, dei suddetti tre punti, è il D.L. 138 del 13/8/2011 convertito
    nella L. n. 148 del 14/9/2011 (art. 1 commi 21 e 23).

    La circolare INPDAP n. 16 del 9/11/2011, riprendendo i dettati legislativi di
    cui sopra, sintetizza e individua la liquidazione del TFS secondo la causa di
    cessazione:

    1) Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

    In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a
    trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba
    essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda
    che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inpdap la documentazione
    necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a
    sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa,
    entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi
    questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli
    interessi;

    2) Termine di sei mesi

    La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi
    dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
    – raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
    appartenenza (compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a
    fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’
    amministrazione di appartenenza);
    – cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a
    tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto
    stesso (cfr. circolare n. 30 dell’1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica
    è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio).
    Nei casi rientranti nel termine in esame l’Inpdap non può procedere alla
    liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di
    questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di
    lavoro, Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
    prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a
    270 giorni) sono dovuti gli interessi;

    3) Termine di 24 mesi

    La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi
    dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause
    diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato
    maturato il diritto a pensione.
    Tra queste cause si ricordano in particolare:
    – le dimissioni volontarie;
    – il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’
    impiego, ecc.).

    Nella fattispecie, visto che i requisiti per la pensione li matura entro il
    31/12/2011 (quota 96), a mio avviso, lei rientra nella casistica individuata
    al punto 2 della circolare INPDAP n. 16 del 9/11/2011 ovvero 6 mesi dalla
    pensione.





    In pensione con decorrenza 1/9/2019 all’età di 67 anni
    Eduarda – Vorrei,se possibile ,sapere quando potrò andare in pensione :sono nata il 20 luglio 1952 e sono entrata in ruolo il 10-9-1979 e ho al mio attivo, al 2014, 37 anni di servizio. Ringrazio per una sua eventuale risposta. Leggi tutto


    Eduarda – Vorrei,se possibile ,sapere quando potrò andare in pensione :sono nata il 20 luglio 1952 e sono entrata in ruolo il 10-9-1979 e ho al mio attivo, al 2014, 37 anni di servizio. Ringrazio per una sua eventuale risposta.

    FP – Gentile Eduarda,

    la riforma pensionistica dettata dalla L. 214/2011 individua due principali
    modalità di pensionamento:

    – pensione di vecchiaia, dove l’elemento di riferimento è l’età;
    – pensione anticipata, dove l’elemento di riferimento è l’anzianità
    contributiva.

    Vista la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima
    possibilità di uscita è data dal raggiungimento dei requisiti prescritti per la
    pensione di vecchiaia.

    Le indico di seguito i requisiti per la pensione di vecchiaia per i prossimi
    anni:
    – 2013/2015 – 66 anni e 3 mesi;
    – 2016/2018 – 66 anni e 7 mesi;
    – 2019/2020 – 66 anni e 11 mesi.

    Pertanto in pensione con decorrenza 1/9/2019 all’età di 67 anni.





    Dirigente e pensione d’ufficio
    Dirigente – Salve sono un dirigente scolastico nato il 18/10/1949 e al 31/12/2014 avrò maturato 41 anni e 10 mesi di servizio. Vorrei sapere se verrò collocato a riposo d’ufficio a partire dal 1/09/2015. Grazie anticipatamente. Leggi tutto


    Dirigente – Salve sono un dirigente scolastico nato il 18/10/1949 e al 31/12/2014 avrò maturato 41 anni e 10 mesi di servizio. Vorrei sapere se verrò collocato a riposo d’ufficio a partire dal 1/09/2015. Grazie anticipatamente.

    FP – Gentile Dirigente,

    in merito alla sua richiesta le segnalo che la normativa vigente in materia di pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:
    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si ha quando (tenendo in considerazione la prossima “uscita” ovvero 1/9/2015):
    – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro il 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito i requisiti “pre Fornero”:

    – quota 96 (60/36 o 61/35)
    – 40 anni di contributi
    – pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015.

    Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Il suo caso, a mio avviso, rientra nel punto 1, ovvero:

    – ha raggiunto quota 96 al 31/12/2011;

    – compie 65 anni entro il 31/08/2015 (ottobre del 2014).

    Pertanto in pensione d’ufficio al 1/9/2015.

    Per completezza di informazione: sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, conosciuta meglio come riforma della Pubblica Amministrazione.

    Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in due punti:

    1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionisitici;

    2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e senza penalizzazione per la misura della pensione.

    Il punto 1), a mio avviso, rafforza la questione del “pensionamento d’ufficio” e tra l’altro prevede alcune deroghe per altre figure della Pubblica Amministrazione.




    Prima possibilità di pensionamento
    Anna – Buonasera, sono un insegnante di Scuola Dell’Infanzia nata il 26/07/1955 e con una anzianita’ di servizio al 31/8/2015 di 41 anni, 1 mese e 23 giorni e quindi al 31/12/2015 di 41 anni, 5 mesi e 23 giorni. Chiedo: la mancanza di 7 giorni mi obbliga a lavorare un anno in piu’ ? Grazie Cordiali saluti. Leggi tutto

    Anna – Buonasera, sono un insegnante di Scuola Dell’Infanzia nata il 26/07/1955 e con una anzianita’ di servizio al 31/8/2015 di 41 anni, 1 mese e 23 giorni e quindi al 31/12/2015 di 41 anni, 5 mesi e 23 giorni. Chiedo: la mancanza di 7 giorni mi obbliga a lavorare un anno in piu’ ? Grazie Cordiali saluti.

    FP – Gentile Anna,

    considerata la sua anzianità contributiva al 31/12/2015 (41 anni, 5 mesi e 23 giorni) e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

    I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:
    – 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
    – 2016/2018 41 anni e 10 mesi.

    Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2016.

    Preciso, che il riferimento normativo appena citato viene ripreso puntualmente nelle circolari del MIUR sulle pensioni, così come nell’ultima nota prot. 2855 del 23/12/2013.




    Pensione forzata
    Luigi – assistente amministrativo nato 1950 31/12/2011 non maturato quota 96. attualmente inserito in un elenco di pensionabili d’ufficio dall’1/09/2015 (compimento 65 anni) – posso ancora restare o devo andare cordiali saluti. Leggi tutto


    Luigi – assistente amministrativo nato 1950 31/12/2011 non maturato quota 96. attualmente inserito in un elenco di pensionabili d’ufficio dall’1/09/2015 (compimento 65 anni) – posso ancora restare o devo andare cordiali saluti.

    FP -Gentile Luigi,

    la normativa vigente dispone che il pensionamento coatto può avvenire per:
    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si ha quando (tenendo in considerazione la prossima uscita ovvero 1/9/2015): – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro il 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito, si indicano i requisiti “pre Fornero”:
    a) quota 96 (60/36 o 61/35)
    b) 40 anni di contributi
    c) pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015.

    Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero che non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Il suo caso, a mio avviso, non rientrerebbe (condizionale d’obbligo, considerando che non ha indicato la sua anzianità contributiva, limitandosi ad affermare che non possedeva la quota 96 al 31/12/2011) nella casistica di cui sopra.

    Per completezza di informazione le segnalo che: sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, conosciuta meglio come riforma della Pubblica Amministrazione.

    Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in due punti:

    1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

    2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e senza penalizzazione per la misura della pensione.





    Pensione di anzianità e pensione di vecchiaia
    Assunta – sono una insegnante di Scuola Primaria, nata il 14/08/1956 ed in servizio dal 01/09/1977. Chiedo di farmi conoscere le possibilità di pensione di vecchiaia al 31.12.2015 (quanta penalizzazione?) e la data possibile per la pensione di vecchiaia. Leggi tutto



    Assunta – sono una insegnante di Scuola Primaria, nata il 14/08/1956 ed in servizio dal 01/09/1977. Chiedo di farmi conoscere le possibilità di pensione di vecchiaia al 31.12.2015 (quanta penalizzazione?) e la data possibile per la pensione di vecchiaia.

    FP – Gentile Assunta,

    in riferimento alla sua richiesta si chiarisce quanto segue:

    la Legge n. 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha abolito i requisiti per accedere alla Pensione di Azianità (40 anni di contributi o quote), ed ha introdotto la Pensione Anticipata (tenendo conto dell’anzianità contributiva) ed ha rivisto i requisiti per la Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’ età).

    Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione Anticipata per le
    donne:
    – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 41 anni e 6 mesi;
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 41 anni e 10 mesi;
    – dal 01/01/2019 al 31/12/2020 42 anni e 2 mesi;

    Per effetto dei suddetti requisiti e considerando sia la sua età anagrafica che la sua anzianità contributiva al 31/08/2019, matura il diritto alla pensione anticipata (ovvero tenuto conto dell’anzianità contributiva) nel 2019, all’età di 63 anni, e pertanto senza penalizzazione.

    Si segnale che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.





    Luigi – assistente amministrativo nato 1950 31/12/2011 non maturato quota 96. attualmente inserito in un elenco di pensionabili d’ufficio dall’1/09/2015 (compimento 65 anni) – posso ancora restare o devo andare cordiali saluti.

    FP -Gentile Luigi,

    la normativa vigente dispone che il pensionamento coatto può avvenire per:
    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si ha quando (tenendo in considerazione la prossima uscita ovvero 1/9/2015): – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro il 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito, si indicano i requisiti “pre Fornero”:
    a) quota 96 (60/36 o 61/35)
    b) 40 anni di contributi
    c) pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015.

    Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero che non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Il suo caso, a mio avviso, non rientrerebbe (condizionale d’obbligo, considerando che non ha indicato la sua anzianità contributiva, limitandosi ad affermare che non possedeva la quota 96 al 31/12/2011) nella casistica di cui sopra.

    Per completezza di informazione le segnalo che: sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, conosciuta meglio come riforma della Pubblica Amministrazione.

    Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in due punti:

    1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

    2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e senza penalizzazione per la misura della pensione.



    Pensione e retrodatazione giuridica
    Maria- Salve, mi auguro mi risponda prima che arrivi la tanto agognata pensione.: sono un’insegnante di scuola primaria in ruolo dall’1/09/1991, con retrodatazione giuridica dal 10/09/1982. Gli anni coperti da retrodatazione giuridica e da servizio effettivo di almeno 180 gg annuali, sono validi per intero ai fini pensionistici? Se ìl mio servizio preruolo conta 4 anni interi (210+264+342+352 giorni), a quanto ammontano nel totale gli anni utili ai fini della pensione? Grazie per l’attenzione che vorrà accordarmi. Leggi tutto

    Maria- Salve, mi auguro mi risponda prima che arrivi la tanto agognata pensione.: sono un’insegnante di scuola primaria in ruolo dall’1/09/1991, con retrodatazione giuridica dal 10/09/1982. Gli anni coperti da retrodatazione giuridica e da servizio effettivo di almeno 180 gg annuali, sono validi per intero ai fini pensionistici? Se ìl mio servizio preruolo conta 4 anni interi (210+264+342+352 giorni), a quanto ammontano nel totale gli anni utili ai fini della pensione? Grazie per l’attenzione che vorrà accordarmi.

    FP – Gentile Maria,

    in merito alla sua richiesta, le segnalo che qualora per i periodi “coperti” da nomina giuridica ma sprovvisti di contribuzione, il lavoratore ha la possibilità di farsi riconoscere ai fini contributivi (utli alla pensione) i suddetti periodi.

    In sostanza si vanno a coprire quei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo non coperti da servizio.

    Si tratta di un istituto definito “sistemazione contributiva”. L’istanza è di competenza dell’interessato e deve essere presentata all’INPS gestione ex INPDAP.

    Si precisa che si tratta di una domanda di riscatto con onere e viene disciplinato dal DPR 1092 art. 142.

    Si chiarisce, che ai fini pensionistici non vale il principio secondo il quale se un anno scolastico è “coperto” da 180 giorni di servizio, l’anno viene valutato per intero ovvero 12 mesi.






    Pensionamenti 2015. Scadenza 15 gennaio 2015. Requisiti, guida e consulenza


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    Edited by rsustaff - 15/12/2014, 15:45
     
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    Pensionamenti dal 1 settembre 2015. Le ultime risposte ai vostri quesiti


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    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Pensione nel 2017: quando il requisito prescritto dalla normativa per il pensionamento anticipato per le donne è 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva
    Assistente Amministrativa – Gentile consulente, sono un’ assistente amministrativa a T.I. nata il 26/01/1955 in servizio dall’22/12/1976 ma con regolarizzazione contrib. Dal 01/10/1976 ha riscattato mesi 5 per maternità ha prestato servizio nell’anno 1974 per mesi 6 in qualita’ di docente presso il doposcuola nella scuola elementare statale. Sono molto stressata e depressa , pertanto Le chiedo in che modo e se posso andare in pensione dall’01/09/1015 con penalizzazione, naturalmente. Ringraziandola, porgo i miei saluti.Leggi tutto

    Pensione senza decurtazione?
    Francesco – sono un insegnante di scuola media, nato nel 1952, maturo al dicembre 2015 n. 42 anni, 6 mesi e 22 giorni di contributi. Ho diritto al pensionamento senza decurtazioni? Ringrazio anticipatamente.Leggi tutto

    Francesco – sono un insegnante di scuola media, nato nel 1952, maturo al dicembre 2015 n. 42 anni, 6 mesi e 22 giorni di contributi. Ho diritto al pensionamento senza decurtazioni? Ringrazio anticipatamente.

    FP – Gentile Docente,

    in merito alla sua richiesta le segnalo quanto segue: la misura della pensione, secondo quanto previsto dall’attuale normativa pensionistica, solo sulla parte di servizio reso entro il 31/12/2011 viene applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

    Percentuale elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

    Si precisa che il meccanismo delle riduzioni percentuali di cui sopra, non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva previsto dalla normativa entro il 2017, qualora l’ anzianità derivi esclusivamente da servizio effettivo.

    A mio avviso non rientra nella casistica di cui sopra, visto che all’atto del pensionamento (1/9/2015) ha più di 62 anni.


    Cessazione d’ufficio
    Agostina – sono una docente di scuola primaria in servizio dal 1 settembre 1986, con retrodatazione giuridica al 1 settembre 1982. Pre-ruolo 2 anni e 3 mesi. Sono stata inserita nell’elenco di coloro che devono essere collocati in pensione d’ufficio. In data 31 -12-2011 avevo 61 anni, ma non raggiungevo quota 96. Sono obbligata ad andare in pensione? Quanto “perdo” in termini economici, rispetto all’ultimo stipendio? In attesa di risposta, ringrazio sentitamente.Leggi tutto

    Agostina – sono una docente di scuola primaria in servizio dal 1 settembre 1986, con retrodatazione giuridica al 1 settembre 1982. Pre-ruolo 2 anni e 3 mesi. Sono stata inserita nell’elenco di coloro che devono essere collocati in pensione d’ufficio. In data 31 -12-2011 avevo 61 anni, ma non raggiungevo quota 96. Sono obbligata ad andare in pensione? Quanto “perdo” in termini economici, rispetto all’ultimo stipendio? In attesa di risposta, ringrazio sentitamente.

    FP – Gentile Docente,

    in merito alla sua richiesta sul pensionamento forzato, le segnalo quanto segue.
    La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:

    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si ha quando (tenendo in considerazione la prossima “uscita” ovvero 1/9/2015):
    – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro nil 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito i requisiti “pre Fornero”:

    – quota 96 (60/36 o 61/35)
    – 40 anni di contributi
    – pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015.

    Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Non avendo indicato la sua data di nascita, presumo (essendo presente nell’elenco dei prossimi pensionamenti d’ufficio) che lei compia 65 anni entro il 31/8/2015 ed avendo 61 anni entro il 31/12/2011, lei rientra nella casistica indicata al putno 1).

    Mi dispiace ma non sono solito indicare la misura della pensione, considerati i molteplici elementi che bisogna indicare, per avere un calcolo quanto più reale possibile a quella che poi sarà la pensione.


    Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) e Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età)
    ATA – Sono un appartenente alla categoria ATA nato a febbraio del 1952, in servizio da settembre 1975 piu 13 mesi di servizio di leva. La mia domanda è quando andrò in pensione?In attesa di Vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buone feste.Leggi tutto

    ATA – Sono un appartenente alla categoria ATA nato a febbraio del 1952, in servizio da settembre 1975 piu 13 mesi di servizio di leva. La mia domanda è quando andrò in pensione?In attesa di Vostra risposta vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buone feste.

    FP – Gentile Collega,

    in riferimento alla sua richiesta si chiarisce quanto segue: la Legge n. 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha abolito i requisiti per accedere alla Pensione di Azianità (40 anni di contributi o quote), ed ha introdotto la Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) ed ha rivisto i requisiti per la Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età).

    Requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia:
    – dal 01/01/2013 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi

    Requisiti previsti per la pensione Anticipata per gli uomini:
    – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi

    Per effetto dei suddetti requisiti e considerando sia la sua età anagrafica che la sua anzianità contributiva al 31/12/2014, matura il diritto alla:
    a) pensione anticipata nel 2017 con decorrenza 1/9/2017;
    b) pensione di vecchiaia nel 2018 con decorrenza 1/9/2018.

    Si segnale che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.


    Opzione donna 57+35″ (ossia 57 anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi)
    Fiorenza – Sono nata il 23 marzo 1953 e sono ins. Di scuola Primaria. Sono entrata in ruolo il 10 settembre 1982 e ho 5 anni e 3 mesi di servizio preruolo più 5 mesi di contributi figurativi per maternità fuori rapporto di lavoro. Quali sono le possibilità di andare in pensione a partire dal 2015? È molto penalizzante per me “l’opzione donna?”Complimentandomi per l’efficiente e prezioso servizio, porgo cordiali saluti.Leggi tutto

    Fiorenza – Sono nata il 23 marzo 1953 e sono ins. Di scuola Primaria. Sono entrata in ruolo il 10 settembre 1982 e ho 5 anni e 3 mesi di servizio preruolo più 5 mesi di contributi figurativi per maternità fuori rapporto di lavoro. Quali sono le possibilità di andare in pensione a partire dal 2015? È molto penalizzante per me “l’opzione donna?”Complimentandomi per l’efficiente e prezioso servizio, porgo cordiali saluti.

    FP – Gentile Fiorenza,

    secondo la L. 214/2011, la sua prima possibilità di pensionamento è rappresentata dal raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata. Nella fattispecie potrà essere collocata a riposo, qualora presentasse regolare istanza, nel 2018, quando il requisito previsto per la pensione anticipata, per le donne, è di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

    Altra possiblità di “uscita”, in anticipo rispetto ai requisiti di cui sopra, è rappresentata dalla cosiddetta “opzione donna 57+35″ (ossia 57 anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e 3 mesi di un’età pari o superiore a 57 anni optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

    Nella fattispecie, possiede entrambi i requisiti disposti dalla normativa, entro il 31/12/2014 per andare in pensione con decorrenza 1/9/2015. Si precisa che per la suddetta opzione, il calcolo della pensione sarà completamente effettuato con il sistema contributivo, oggettivamente più penalizzante rispetto ad un sistema misto o sistema pro rata.


    In pensione nel 2016 o nel 2020
    Semire – alla luce delle ultime modifiche apportate alla legge Fornero, vorrei sapere quando potrò andare in pensione senza subire decurtazioni: sono insegnante di Scuola Primaria nata il 14/09/53 entrata in ruolo il 10/09/1979 e mi sono stati riconosciuti 5 anni, 1 mese e 17 giorni di pre-ruolo (riscattati a suo tempo). Vorrei conoscere anche i tempi in cui mi verrebbe liquidata la bonuscita. Grazie per l’attenzione. Cordialmente. Semire.Leggi tutto

    Semire – alla luce delle ultime modifiche apportate alla legge Fornero, vorrei sapere quando potrò andare in pensione senza subire decurtazioni: sono insegnante di Scuola Primaria nata il 14/09/53 entrata in ruolo il 10/09/1979 e mi sono stati riconosciuti 5 anni, 1 mese e 17 giorni di pre-ruolo (riscattati a suo tempo). Vorrei conoscere anche i tempi in cui mi verrebbe liquidata la bonuscita. Grazie per l’attenzione. Cordialmente. Semire.

    FP – Gentile Semire,

    per il diritto alla pensione, ad oggi bisogna far riferimento alla Legge 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, che stabilisce i requsiti per la pensione anticipata (tenendo conto dei contributi versati) e della pensione di vecchiaia (tenendo conto dell’età).

    Requisiti per pensione di Vecchiaia:
    – 2013/2015 66 anni e 3 mesi
    – 2016/2018 66 anni e 7 mesi
    – 2019/2020 66 anni e 11 mesi

    Vista la sua data di nascita, 14/09/1953, raggiunge nel 2020 l’età di 67 anni. Pertanto matura il diritto alla pensione per vecchiaia dal 1/9/2020.

    Requisiti per pensione anticipata per le donne:
    – 2014/2015 41 anni e 6 mesi
    – 2016/2018 41 anni e 10 mesi

    Vista la sua anzianità contributiva, matura il diritto a pensione anticipata con decorrenza dal 1/09/2016, ovvero quando il requisito prescritto dalla normativa è di 41 anni e 10 mesi di servizio utile.

    Si precisa che dal 2016 i requisiti sono frutto di incrementi previsionali sulla base di uno studio dell’ISTAT.

    Le segnalo, in sintesi i termini di pagamento del TFS/TFR:

    1) Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o pensione per inabilità.
    2) Termine di dodici mesi in caso di:
    – pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali;
    – limiti di servizio;
    – risoluzione unilaterale;
    3) Termine di 24 mesi in caso di:
    – pensione anticipata;
    – dimissioni volontarie/licenziamento senza diritto a pensione.


    Chi vuole andare in pensione secondo la L. 243/2004 deve presentare domanda attraverso “istanze on line”
    Docente – Sono nata il 25 /05/ 1957, e sono docente di ruolo dall’anno scolastico 1984-85; ho a suo tempo proceduto al riscatto dei 4 anni di università. Con il 31 agosto 2015 (prima del limite del 31 dicembre 2015) maturerei i requisiti di età e di anni di contributi richiesti per usufruire dell’opzione donna, ma al momento ne sono esclusa in conseguenza delle disposizioni INPS relative alla decorrenza della pensione, che di fatto limitano l’accesso all’opzione donna a coloro che abbiano maturato i requisiti già alla data del 31 dicembre 2014. So che il ministero del lavoro dovrebbe tornare a pronunciarsi sulla possibilità di rivedere i criteri relativi alla “finestra” di decorrenza della pensione, vista la presenza di richieste parlamentari in tal senso, e su qualche sito si consiglia di presentare comunque domanda all’INPS, che dovrebbe tenerle “in apposita evidenza” fino ad avvenuta decisione del ministero. La mia domanda è questa: devo attenermi all’indicazione di cui sopra (e presentare FIN DA ADESSO la domanda di pensionamento per il 1 settembre 2016), pena la possibilità di perdere il diritto a beneficiare della eventuale revisione dei termini, o il consiglio che ho letto è riferito ad altre categorie di lavoratrici e io, in quanto insegnante, posso e devo aspettare il termine “naturale” del dicembre 2015 per presentare domanda, posto che le decisioni che attendo siano quelle che spero? Cordiali saluti e ringraziamenti.Leggi tutto

    Docente – Sono nata il 25 /05/ 1957, e sono docente di ruolo dall’anno scolastico 1984-85; ho a suo tempo proceduto al riscatto dei 4 anni di università. Con il 31 agosto 2015 (prima del limite del 31 dicembre 2015) maturerei i requisiti di età e di anni di contributi richiesti per usufruire dell’opzione donna, ma al momento ne sono esclusa in conseguenza delle disposizioni INPS relative alla decorrenza della pensione, che di fatto limitano l’accesso all’opzione donna a coloro che abbiano maturato i requisiti già alla data del 31 dicembre 2014. So che il ministero del lavoro dovrebbe tornare a pronunciarsi sulla possibilità di rivedere i criteri relativi alla “finestra” di decorrenza della pensione, vista la presenza di richieste parlamentari in tal senso, e su qualche sito si consiglia di presentare comunque domanda all’INPS, che dovrebbe tenerle “in apposita evidenza” fino ad avvenuta decisione del ministero. La mia domanda è questa: devo attenermi all’indicazione di cui sopra (e presentare FIN DA ADESSO la domanda di pensionamento per il 1 settembre 2016), pena la possibilità di perdere il diritto a beneficiare della eventuale revisione dei termini, o il consiglio che ho letto è riferito ad altre categorie di lavoratrici e io, in quanto insegnante, posso e devo aspettare il termine “naturale” del dicembre 2015 per presentare domanda, posto che le decisioni che attendo siano quelle che spero? Cordiali saluti e ringraziamenti.

    FP – Gentile Docente,

    la possibilità di pensionamento a cui lei fa riferimento viene definita “opzione donna 57+35″ (ossia 57 anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
    Quanto sopra trova riscontro anche nella nota sui pensionamenti del MIUR prot. 18851 del 11/12/2014:

    “Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dice,bre 2014.”

    In sostanza, ad oggi chi possiede i suddetti requisiti entro il 31/12/2014 e vuole andare in pensione secondo la L. 243/2004, deve presentare domanda attraverso “istanze on line” entro il 15/1/2015.


    Cessazione coatta per raggiunti limiti di età
    Aquilina – Gentilissimi, mi rivolgo alla vostra utile e sempre presente rubrica per una mia personale richiesta. Sono una docente della Scuola Primaria, entrata in ruolo nel mese di settembre 1976. Non ho nessun preruolo ne riscattato gli anni di Università( per scelta). La mia data di nascita è 20-6-1950. Attualmente insegno in una classe terza, avevo chiesto al Sindacato di poter restare per i due anni e mi è stato detto che dovevo chiedere alla Dirigente, che mi concederebbe senza problemi di restare. Ora sento dei messaggi diversi dagli stessi esperti e mi spiego: sulla stampa e in Segreteria mi si dice si va i pensione con 42 e 3 mesi e io sarei molto felice di questo, mi dispiace essere fuori dal coro e non voler andare in quescienza!!!!! Posso dunque rientrare in questa situazione. Ringraziando per l’attenzione e l servizio invio i miei più Cordiali saluti.Leggi tutto


    Aquilina – Gentilissimi, mi rivolgo alla vostra utile e sempre presente rubrica per una mia personale richiesta. Sono una docente della Scuola Primaria, entrata in ruolo nel mese di settembre 1976. Non ho nessun preruolo ne riscattato gli anni di Università( per scelta). La mia data di nascita è 20-6-1950. Attualmente insegno in una classe terza, avevo chiesto al Sindacato di poter restare per i due anni e mi è stato detto che dovevo chiedere alla Dirigente, che mi concederebbe senza problemi di restare. Ora sento dei messaggi diversi dagli stessi esperti e mi spiego: sulla stampa e in Segreteria mi si dice si va i pensione con 42 e 3 mesi e io sarei molto felice di questo, mi dispiace essere fuori dal coro e non voler andare in quescienza!!!!! Posso dunque rientrare in questa situazione. Ringraziando per l’attenzione e l servizio invio i miei più Cordiali saluti.

    FP – Gentile Aquilina,

    la cessazione coatta per raggiunti limiti di età si ha quando (tenendo in considerazione la prossima “uscita” ovvero 1/9/2015):

    1) entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, entro il 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito i requisiti “pre Fornero”:

    – quota 96 (60/36 o 61/35)
    – 40 anni di contributi
    – pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015.

    Preciso che quest’ultima casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Il suo caso, a mio avviso, rientra nel punto 1, ovvero:

    – ha raggiunto quota 96 al 31/12/2011 (requisito pre-Fornero)
    – ha raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia (61 anni) entro il 31/12/2011;
    – compie 65 anni entro il 31/08/2015 (giugno 2015).

    Pertanto ricorrono tutte le condizioni per la pensione d’ufficio dal 1/9/2015.

    Per completezza di informazione: sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014 è stata pubblicata la Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, conosciuta meglio come riforma della Pubblica Amministrazione.

    Le novità contenute, in termine di pensionamento, possono essere riassunte in due punti:

    1) abolizione del trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionisitici;

    2) l’abbassamento dell’età da 65 a 62 anni per le cessazioni d’ufficio, in caso di raggiungimento dell’anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e senza penalizzazione per la misura della pensione.

    Il punto 1), a mio avviso, rafforza la questione del “pensionamento d’ufficio” e tra l’altro prevede alcune deroghe per altre figure della Pubblica Amministrazione.

    Inoltre, le segnalo uno stralcio della nota n. 18851 del 11/12/20014 del MIUR sulle pensioni

    “Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd.”quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.”


    Pensione anticipata donne
    Docente – se la legge di stabilita’, riguardo ai requisiti per le pensioni, fa riferimento alle norme pre-Fornero, che al tempo si richiedevano 41 anni e 1 mese perche’ oggi ci chiedono 41 anni e 6 mesi? Grazie per l’attenzione.Leggi tutto


    Docente – se la legge di stabilita’, riguardo ai requisiti per le pensioni, fa riferimento alle norme pre-Fornero, che al tempo si richiedevano 41 anni e 1 mese perche’ oggi ci chiedono 41 anni e 6 mesi? Grazie per l’attenzione.

    FP – Gentile Collega,

    in riferimento alla sua richiesta si chiarisce quanto segue: la Legge n. 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha abolito i requisiti per accedere alla Pensione di Azianità (40 anni di contributi o quote), ed ha introdotto la Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) ed ha rivisto i requisiti per la Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età).

    Requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia: – dal 01/01/2013 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi

    Requisiti previsti per la pensione Anticipata per le donne: – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 41 anni e 6 mesi – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 41 anni e 10 mesi.

    I requisiti di cui sopra cambiano in base all’aspettativa di vita. Si segnale che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.


    Diritto alla pensione nel 2018
    Maria Gabriella – Sono un’insegnante di scuola primaria immessa in ruolo il 1/9/1979, con 31 mesi di preruolo riscattati. Da novembre 2008 sono inidonea permanentemente alla funzione docente, ma idonea ad altre funzioni. Potreste dirmi, cortesemente, quando potrò andare in pensione? Grazie.Leggi tutto


    Maria Gabriella – Sono un’insegnante di scuola primaria immessa in ruolo il 1/9/1979, con 31 mesi di preruolo riscattati. Da novembre 2008 sono inidonea permanentemente alla funzione docente, ma idonea ad altre funzioni. Potreste dirmi, cortesemente, quando potrò andare in pensione? Grazie.

    FP – Gentile Maria Gabriella,

    considerata solo l’ anzianità contributiva comunicata (al 31/12/2014 – 37A 11M) e visto che omette la sua data di nascita, le posso segnalare solo la possibilità di pensionamento legata all’anzianità contributiva ovvero pensione anticipata.

    I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:
    – 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
    – 2016/2018 41 anni e 10 mesi.

    Matura il diritto alla pensione nel 2018. Si precisa che nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente al 01/09/2018, secondo quanto prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97, è consentito l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno


    Pensione anticipata 1/9/2016
    Pasquale - Egregio dottore, sono nato il 02/05/1953 ed insegno dal febbraio 1976; nel 1978 sono passato di ruolo e riscattato il sevizio preruolo, con l’aggiunta di 10 mesi di altro servizio e 13 mesi riconosciuti per servizio militare /74/75), da un sommario conteggio dovrei andare in pensione alla data del 1/09/2016 (63 anni di età e 42 anni e 6 mesi). Può confermare questa mia ipotesi?Le chiedo infine se corrisponde a vero che se titolare di invalidità civile superiore ai dei terzi al pensionato (63 anni di età e 42 anni e 6 mesi) il TFR viene liquidato nei primi 2-3 mesi dalla pensione? La ringrazio per la squisita disponibilità Cordialmente.Leggi tutto

    Pasquale - Egregio dottore, sono nato il 02/05/1953 ed insegno dal febbraio 1976; nel 1978 sono passato di ruolo e riscattato il sevizio preruolo, con l’aggiunta di 10 mesi di altro servizio e 13 mesi riconosciuti per servizio militare /74/75), da un sommario conteggio dovrei andare in pensione alla data del 1/09/2016 (63 anni di età e 42 anni e 6 mesi). Può confermare questa mia ipotesi?Le chiedo infine se corrisponde a vero che se titolare di invalidità civile superiore ai dei terzi al pensionato (63 anni di età e 42 anni e 6 mesi) il TFR viene liquidato nei primi 2-3 mesi dalla pensione? La ringrazio per la squisita disponibilità Cordialmente.

    FP – Gentile Pasquale,

    le confermo, considerata la sua anzianità contributiva al 31/8/2016 di 42 anni e 6 mesi,
    il pensionamento secondo i requisiti per la pensione anticipata, con decorrenza 1/9/2016.

    Per l’anno 2016 il requisito per la pensione anticipata per gli uomini è di 42 anni e 10 mesi.

    In merito si precisa che nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente al 01/09/2016, secondo quanto prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97, è è consentito l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

    In riferimento alla possibilità di liquidazione, nei primi 3 mesi del TFS/TFR in caso di invalidità superiore ai 2/3, non si trova nessun riscontro normativo.


    Pensione con penalizzazione?
    Docente – sono un’insegnante di scuola media superiore, nata il 7/4/1954, lavoro nella scuola dal 1/09/1979, ho riscattato i 4 anni universitari, vorrei sapere se posso andare in pensione il 1 settembre 2015 e con quale penalizzazione. E’ valida la penalità del 1% se si va due anni prima della scadenza che , nel mio caso, è il primo settembre 2017? grazie.Leggi tutto

    Docente – sono un’insegnante di scuola media superiore, nata il 7/4/1954, lavoro nella scuola dal 1/09/1979, ho riscattato i 4 anni universitari, vorrei sapere se posso andare in pensione il 1 settembre 2015 e con quale penalizzazione. E’ valida la penalità del 1% se si va due anni prima della scadenza che , nel mio caso, è il primo settembre 2017? grazie.

    FP – Gentile Docente,

    considerata l’ anzianità contributiva comunicata e la sua età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, secondo la L. 214/2011, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata ovvero al raggiungimento dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, senza operare nessuna forma di arrotondamento. I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:

    – 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
    – 2016/2018 41 anni e 10 mesi.

    Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, Quello a cui lei si riferisce, quando parla di penalizzazione e mi indica erroneamente una percentuale, presumo che faccia riferimento alla possibilità di pensionamento definita “opzione donna 57+35″ ovvero 57 anni 3 mesi di età e 35 anni di contributi.

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

    Quanto sopra trova riscontro anche nella nota sui pensionamenti del MIUR prot. 18851 del 11/12/2014: “Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dice,bre 2014.”

    Nel caso specifico, entro il 31/12/2014, lei possiede entrambi requisiti e così come previsto dalla L. 243/2004 potrebbe, qualora decidesse, andare in pensione con decorrenza 1/9/2015, con la misura della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.


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    Edited by rsustaff - 15/12/2014, 06:52
     
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    Speciale. La consulenza sui requisiti per andare in pensione nel 2015
    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Richiesta per potenziali salvaguardati pensioni
    Anna Clara – buon giorno, prima di tutto, complimenti per l’efficenza del vs servizio, sono una lavoratrice della scuola con, alla data del 1/9/2014. Leggi tutto

    Anna Clara – buon giorno, prima di tutto, complimenti per l’efficenza del vs servizio, sono una lavoratrice della scuola con, alla data del 1/9/2014,

    1) età 59anni e 5mesi ;
    2)servizio 35anni 1mese e 20gg;
    3) nel 2011 ho usufruito di permessi ai sensi dell’art.33 comma 3 legge 5/2/92 n.104,

    chiedo, avendo inoltrato istanza per il beneficio della salvaguardia, alla competente Direzione territoriale del lavoro, la vs consulenza per il punto2.2.4 del messaggion.8881 INPS- che recita"possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge .201/2011, etro il 48° mese successivo alla entrata in vigore del medesimo decreto 201 vale a dire entro il 6/1/2016."

    Quindi io che possibilità ho? posso rientrare in questa categoria? la perfezione dei miei requisiti quel’è? grazie per la vs preziosa accoglienza.

    FP - Gentile Anna Clara, l’art. 11 bis del D.L. 102/2013 ha introdotto una novità importante in materia pensionistica ampliando la possibilità di “uscita” del personale della scuola secondo i requisiti previgenti la riforma pensionistica cosiddetta Fornero.

    Si precisa che quanto sopra è stato ripreso dalla Legge n. 147 del 10/10/2014, in particolare si segnala:

    "L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
    modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

    Nella fattispecie per poter usufruire della suddetta possibilità bisogna:

    1) aver usufruito, nel 2011, di permessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 o ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. 104/1992, per dedicarsi all’ assistenza di figli o altri familiari con handicap gravi;
    2) maturare entro 48 anni dall’entrata in vigore della L. 214/2011, i requisiti anagrafici/contributivi utili al pensionamento secondo la normativa pensionistica pre-Fornero.

    Si precisa che tale beneficio è concesso fino un tetto massimo di spesa stabilito dalla normativa.

    Detto questo, per poter accedere bisogna possedere i requisiti della previgente normativa entro il 6/1/2016, ovvero:

    a) requisiti cd "quota":
    – fino al 2012 quota 96;
    – 13/15 quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 3 mesi + 35 anni di servizio);
    – 16/18 quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 7 mesi + 35 anni di servizio);

    b) anzianità contributiva di 40 anni;

    c) pensione di vecchiaia ovvero legata all’ età:
    – 13/15 65 anni e 3 mesi;
    – 16/18 65 anni e 7 mesi;

    Stante la circolare dell’Inps n 8881, bisogna possedere i suddetti requisiti (che sono quelli della previgente riforma) entro il 6/1/2016.

    Con la dovuta cautela (considerata la complessità della materia), tenuto conto dell’anzianità di servizio nonchè dell’ età anagrafica, si afferma che non si soddisfarebbero (condizionale d’obbligo) i requisiti per la pensione previsti dalla normativa previgente la riforma Fornero, entro il 6/1/2016.







    L’USR attraverso il competente ufficio deve aggiornare le situazioni ai fini del ricalcolo della misura della pensione e del TFS
    DSGA – Egregio Direttore Le scrivo per avere un parere sulla seguente questione che da un mese sto portando avanti : sono un D.S.G.A CON DECORRENZA 01/09/2014 sono stato collocato in pensione d’ufficio con 42 anni di servizio e 65 di età.Con decorrenza 1 agosto 2014 ho percepito lo stipendio con la classe 35 se non fosse stato bloccato il 2013 , come Lei è a conoscenza ,avevo maturato l’ultima classe il 1 agosto 2013 va bene anche questo ,l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE non mi aggiorna il decreto di ricostruzione di carriera e di conseguenza la pensione definitiva e tfs con l’ultima fascia stipendiale asserendo che il 2013 e il 2014 sono bloccati e quindi devo attendere. A me non risulta da nessuna parte che il 2014 sia bloccato dall’altro canto come mai il Tesoro ad agosto 2014 mi ha aggiornato lo stipendio con la classe 35 .cosa potrei fare ? Sicuro che mi risponderà con sollecitudine La ringrazio.Leggi tutto

    DSGA – Egregio Direttore Le scrivo per avere un parere sulla seguente questione che da un mese sto portando avanti : sono un D.S.G.A CON DECORRENZA 01/09/2014 sono stato collocato in pensione d’ufficio con 42 anni di servizio e 65 di età.Con decorrenza 1 agosto 2014 ho percepito lo stipendio con la classe 35 se non fosse stato bloccato il 2013 , come Lei è a conoscenza ,avevo maturato l’ultima classe il 1 agosto 2013 va bene anche questo ,l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE non mi aggiorna il decreto di ricostruzione di carriera e di conseguenza la pensione definitiva e tfs con l’ultima fascia stipendiale asserendo che il 2013 e il 2014 sono bloccati e quindi devo attendere. A me non risulta da nessuna parte che il 2014 sia bloccato dall’altro canto come mai il Tesoro ad agosto 2014 mi ha aggiornato lo stipendio con la classe 35 .cosa potrei fare ? Sicuro che mi risponderà con sollecitudine La ringrazio.

    FP – Gentile Dsga,

    in merito alla sua richiesta le segnalo quanto indicato nella nota MIUR prot. 2621 del 20/10/2014:

    “Sono state inoltre aggiornate le funzione SIDI “Trattamento di quiescenza, “Pensioni definitive – Trasmissione dati a INPDAP- Aggiornare Pratica” allo scopo di consentire agli uffici la predisposizione del prospetto (c.d. modello PL-2) con i dati necessari per riliquidare la buonuscita con l’attribuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del CCNL 13-3-2013 e dall’art. 1, comma 3 del CCNL 7-8-2014. Le modifiche effettuate riguardano tutte le posizioni con data di cessazione compresa tra il 1° Gennaio 2012 e il 31 Dicembre 2014.

    L’USR attraverso il competente ufficio, una volta ricalcolata la pratica di Ricostruzione Carriera dovrà, per le posizioni interessate, utilizzare la funzione “Aggiornare pratica”, selezionando la voce “APPL. CC.CC.NN.LL.”, per acquisire in modo automatico l’eventuale posizione stipendiale prevista dal CCNL del 7 Agosto 2014 e ricalcolare la pratica di pensione. La stampa del modello PL-2 riporterà, per il personale cessato nel suddetto periodo, la dicitura “RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA A SEGUITO DI APPLICAZIONE: CCNL 13- 3-2013 e CCNL 7-8-2014”.
    Per il personale cessato entro il 31 Dicembre 2011, il modello PL-2 continuerà a riportare le diciture già presenti a sistema”.

    Si precisa che ad oggi il 2013 risulta un anno bloccato e quindi non valido ai fini della progessione economica, ma non si può affermare lo stesso per il 2014.

    Pertanto così come indicato nella nota di cui sopra, bisogna che l’ufficio competente aggiorni la sua situazione ai fini del ricalcolo della misura della pensione e del TFS.







    I requisiti per andare in pensione
    Miriam – Buonasera vorrei sapere cosa si deve fare per licenziarsi dalla scuola. Quello che sono riuscita a sapere è che bisogna presentare domanda entro il 15 gennaio utilizzando ISTANZE ONLINE. Non mi è chiaro se devo inviare dei documenti e quali sono le condizioni ai fini della pensione. Grazie mille.Leggi tutto

    Miriam – Buonasera vorrei sapere cosa si deve fare per licenziarsi dalla scuola. Quello che sono riuscita a sapere è che bisogna presentare domanda entro il 15 gennaio utilizzando ISTANZE ONLINE. Non mi è chiaro se devo inviare dei documenti e quali sono le condizioni ai fini della pensione. Grazie mille.

    FP- Gentile Miriam,

    in merito alla sua richiesta di informazione, le segnalo che la prima operazione da compiere è individuare se si posseggono i requisiti per la pensione.

    Non indicando la data di nascita e l’ anzianità contributiva, sono impossibilitato a darle una consulenza specifica.

    Comunque le segnalo che la Legge n. 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, ha abolito i requisiti per accedere alla Pensione di Anzianità (40 anni di contributi o quote), ed ha introdotto la Pensione Anticipata (tenendo conto dei contributi) ed ha rivisto i requisiti per la Pensione di Vecchiaia (tenendo conto dell’età).

    Di seguito i requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia:
    – dal 01/01/2013 al 31/12/2015 66 anni e 3 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 66 anni e 7 mesi

    Di seguito i requisiti previsti per la pensione Anticipata per gli uomini:
    – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi

    Si segnala che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

    Inoltre, le evidenzio che nella riforma pensionistica, è prevista una clausola di salvaguardia (art. 24 comma 3 DL n. 201/2011) che consente di andare in pensione con i vecchi requisiti purchè maturati entro il 31/12/2011:

    1) quota 96 (60/36 o 61/35);
    2) 40 anni di contributi;
    3) pensione di vecchiaia con 65 anni per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con un minimo 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

    Altra possibilità di uscita solo per le donne, è disciplinata dalla L. 243/2004 ovvero la cosiddetta “opzione donna”.

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. In sintesi: chi possiede entrambi i requisiti entro il 31/12/2014 può opzionare tale possibilità ed andare in pensione al 1/9/2015.

    Per completezza di informazione le segnalo la nota MIUR 18851 del 11/12/2014 sulle pensioni.

    Definita la propria situazione, in termini di requisiti, bisogna:

    a) presentare domanda di pensionamento entro il 15/01/2015, attraverso il sistema Istanze On Line del MIUR (se trattasi di personale di ruolo);
    b) presentare istanza telematica di pensionamento all’INPS gestione ex INPDAP.







    Diritto alla pensione anticipata nel 2017 con decorrenza 1/9/2017
    Fernando – insegnante di ruolo di scuola secondaria superiore. Vorrei sapere quando sarà la prima data utile di pensione con o senza penalizzazioni. Sono nato il 16/11/1953, con nomina a tempo indeterminato il 1 Ottobre 1974 e presa servizio il 22 Febbraio 1975, perche’ in servizio militare. Sono stato immesso in ruolo il 1/09/1978. Ho riscattato il servizio militare dal 18 Gennaio 1974.Leggi tutto

    Fernando – insegnante di ruolo di scuola secondaria superiore. Vorrei sapere quando sarà la prima data utile di pensione con o senza penalizzazioni. Sono nato il 16/11/1953, con nomina a tempo indeterminato il 1 Ottobre 1974 e presa servizio il 22 Febbraio 1975, perche’ in servizio militare. Sono stato immesso in ruolo il 1/09/1978. Ho riscattato il servizio militare dal 18 Gennaio 1974.

    FP – Gentile Fernando,

    la sua prima possibilità di uscita è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata previsto dalla L. 214/2011 ovvero Legge “Fornero”.

    Di seguito si indicano i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini:

    – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 42 anni e 6 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 42 anni e 10 mesi

    Per effetto dei suddetti requisiti e considerando sia la sua età anagrafica che la sua anzianità contributiva, matura il diritto alla pensione anticipata nel 2017 con decorrenza 1/9/2017;

    Si segnale che i requisiti dal 2016 sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.





    Chi è in possesso di un qualsiasi contributo entro il 1992, può andare in pensione, secondo i requisiti di vecchiaia indicati nella L. 214/2011, con 15 anni di anzianità contributiva
    Sergio – mi occupo da anni di pensioni del pubblico impiego in particolar modo del comparto scuola; vorrei sapere come mai sia nella circolare ministeriale che negli approfondimenti dei vari sindacati tra cui il mio (CGIL) e anche in quello vostro si continua a non menzionare che anche con i requisiti introdotti dalla Fornero, per accedere alla pensione di vecchiaia 66 anni e 3 mesi, vale lo stesso la regola dei 15 anni con un contributo prima del 1992. Sono della provincia di Chieti e negli ultimi tre anni sono state sei le persone mandate da me in pensione con questi requisiti (età o contribuzione maturata dopo il 2011) senza nessun problema da parte dell’ex INPDAP e dell’Ufficio Scolastico, non a caso una docente con 17 anni di contribuzione al 31/08/2014 che aveva chiesto il trattenimento in servizio e stata pensionata d’ufficio. Difatti la circolare INPS n. 16 del 01/02/2013 chiarisce che l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (lettera d) che la suddetta norma non è stata abrogata. Sbagliamo noi o Voi. In attesa di un vostro parere.Leggi tutto

    Sergio – mi occupo da anni di pensioni del pubblico impiego in particolar modo del comparto scuola; vorrei sapere come mai sia nella circolare ministeriale che negli approfondimenti dei vari sindacati tra cui il mio (CGIL) e anche in quello vostro si continua a non menzionare che anche con i requisiti introdotti dalla Fornero, per accedere alla pensione di vecchiaia 66 anni e 3 mesi, vale lo stesso la regola dei 15 anni con un contributo prima del 1992. Sono della provincia di Chieti e negli ultimi tre anni sono state sei le persone mandate da me in pensione con questi requisiti (età o contribuzione maturata dopo il 2011) senza nessun problema da parte dell’ex INPDAP e dell’Ufficio Scolastico, non a caso una docente con 17 anni di contribuzione al 31/08/2014 che aveva chiesto il trattenimento in servizio e stata pensionata d’ufficio. Difatti la circolare INPS n. 16 del 01/02/2013 chiarisce che l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (lettera d) che la suddetta norma non è stata abrogata. Sbagliamo noi o Voi. In attesa di un vostro parere.

    FP – Gentile Sergio,

    non si può non essere d’accordo con lei, ma è opportuno precisare quanto segue.

    La L. 214/2011 non ha mai abrogato le precedenti deroghe del 1992.

    L’equivoco è nato in seguito alla circolare INPS n. 35 del 14/3/2012 (ovviamente di interpretazione restrittiva e non è la prima volta), dove al punto 1.1.2 viene chiarito quanto segue:

    “Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.”

    Successivamente con la circolare n. 16 del 1/2/2013, l’INPS di fatto ha chiarito e smentito se stesso:

    “Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs, n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

    Peraltro, l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere,in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell’età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:“

    Pertanto chi è in possesso di un qualsiasi contributo entro il 1992, può andare in pensione, secondo i requisiti di vecchiaia indicati nella L. 214/2011, con 15 anni di anzianità contributiva.





    La pensione anticipata ovvero legata al servizio
    Noris – Buongiorno, In base ai calcoli fatti sarei dovuta andare in pensione l’1-09-2012 essendo nata il 29/09/1952 e avendo maturato un’anzianità di 36 anni, 11 mesi e 14 giorni alla data del 31-08-2012. Vorrei sapere se le ultime disposizioni in merito mi permettono di andare in pensione dall’1-09-2015 senza alcuna penalità. Ringrazio per l’attenzione e cordialmente saluto.Leggi tutto

    Noris – Buongiorno, In base ai calcoli fatti sarei dovuta andare in pensione l’1-09-2012 essendo nata il 29/09/1952 e avendo maturato un’anzianità di 36 anni, 11 mesi e 14 giorni alla data del 31-08-2012. Vorrei sapere se le ultime disposizioni in merito mi permettono di andare in pensione dall’1-09-2015 senza alcuna penalità. Ringrazio per l’attenzione e cordialmente saluto.

    FP – Gentile Noris,

    la sua prima possibilità di pensionamento secondo la L. 214/2011 è data dal raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata ovvero legata al servizio.

    Considerata la sua anzianità contributiva (al 31/8/2012 di 36 anni, 11 mesi e 14 giorni) può andare in pensione nel 2017, quando il requisito prescritto dalla normativa per il pensionamento anticipato per le donne è 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

    Le segnalo, tra l’altro, un’altra possibilità di pensionamento riservata alle solo donne: la cosiddetta opzione 57 + 35, ovvero 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva.

    Possibilità che le permetterebbe di andare in pensione già dal 1/9/2015.

    Ci tengo a precisare che la misura della sua pensione, in quest’ultimo caso (opzione donna), sarà determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo, oggettivamente più penalizzante degli altri sistemi di calcolo.





    Nella Legge di Stabilità appena approvata, non sono presenti indicazioni in merito alla possibilità di andare in pensione secondo quanto disposto dalla L. 243 del 2004
    Giuseppina -Buona sera,essendo intenzionata a presentare domanda di pensionamento (opzione donna)dal 01/09/2015 con termine di richiesta il 15/01/2015, ho visto che in data 12/12 su Istanze-online è stata inserita la possibilità di inserire la domanda. Posso già procedere in tal senso o devo aspettare l’approvazione da parte del governo del Documento di Stabilità in cui, se non erro, ci sono in ballo un paio di emendamenti relativi al settore pensioni? Ringrazio per la consulenza e porgo cordiali saluti.Leggi tutto

    Giuseppina -Buona sera,essendo intenzionata a presentare domanda di pensionamento (opzione donna)dal 01/09/2015 con termine di richiesta il 15/01/2015, ho visto che in data 12/12 su Istanze-online è stata inserita la possibilità di inserire la domanda. Posso già procedere in tal senso o devo aspettare l’approvazione da parte del governo del Documento di Stabilità in cui, se non erro, ci sono in ballo un paio di emendamenti relativi al settore pensioni? Ringrazio per la consulenza e porgo cordiali saluti.

    FP – Gentile Giuseppina,

    nella Legge di Stabilità appena approvata, non sono presenti indicazioni in merito alla possibilità di andare in pensione secondo quanto disposto dalla L. 243 del 2004 ovvero la cosiddetta opzione donna. Pertanto può, qualora avesse già deciso, presentare domanda di dimissione attraverso il canale “Istanze On Line”.







    L. 243/2004 ovvero la cosiddetta “opzione donna”
    Tiziana – Spettabile Redazione, vi scrivo per un quesito urgente: sono una docente di Scuola Superiore, compirò 57 anni il 4/7/2015 e ho 35 anni di contributi, posso fare domanda di pensione Opzione Donna entro il 15/1/2015 oppure devo attendere l’anno 2016? Vi ringrazio dell’attenzione e della disponibilità.Leggi tutto

    Tiziana – Spettabile Redazione, vi scrivo per un quesito urgente: sono una docente di Scuola Superiore, compirò 57 anni il 4/7/2015 e ho 35 anni di contributi, posso fare domanda di pensione Opzione Donna entro il 15/1/2015 oppure devo attendere l’anno 2016? Vi ringrazio dell’attenzione e della disponibilità.

    FP – Gentile Tiziana,

    la possibilità a cui lei fa riferimento è disciplinata dalla L. 243/2004 ovvero la cosiddetta “opzione donna”.

    Le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’ anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. In sintesi: chi possiede entrambi i requisiti entro il 31/12/2014 può opzionare tale possibilità ed andare in pensione al 1/9/2015.

    Nella fattispecie, non possiede entrambi i requisiti disposti dalla normativa entro il 31/12/2014, considerato che raggiunge i 57 anni il 4/7/2015. Pertanto non può far domanda per essere collocata in pensione con decorrenza 1/9/2015.





    Nel 2015 il requisito per la pensione anticipata per le donne, previsto dalla L. 214/2011, è di 41 anni e 6 mesi
    Anna – Gentile consulente,mi chiamo Anna e insegno nella Scuola Primaria. Sono nata il 21/03/1953 e sono entrata di ruolo il 10/09/1979. Ho maturato un effettivo di pre – ruolo di 5 anni e 3 mesi (quindi al 31/12/15 compirò 41 anni e 7 mesi di servizio). Vorrei sapere se è possibile che io possa andare in pensione a Settembre 2015 senza penalità. Inoltre usufruisco da 5 anni della Legge 104 per assistenza a mia suocera. Potrebbe questo agevolare la mia prossima pensione? Sicura di una sua celere risposta, anticipatamente la ringrazio. Cordiali saluti.Leggi tutto

    Anna – Gentile consulente,mi chiamo Anna e insegno nella Scuola Primaria. Sono nata il 21/03/1953 e sono entrata di ruolo il 10/09/1979. Ho maturato un effettivo di pre – ruolo di 5 anni e 3 mesi (quindi al 31/12/15 compirò 41 anni e 7 mesi di servizio). Vorrei sapere se è possibile che io possa andare in pensione a Settembre 2015 senza penalità. Inoltre usufruisco da 5 anni della Legge 104 per assistenza a mia suocera. Potrebbe questo agevolare la mia prossima pensione? Sicura di una sua celere risposta, anticipatamente la ringrazio. Cordiali saluti.

    FP – Gentile Anna,

    considerata la sua anzianità di servizio al 31/12/2015 di 41 anni e 7 mesi di servizio, può andare in pensione con decorrenza 1/9/2015. Nel 2015 il requisito per la pensione anticipata per le donne, previsto dalla L. 214/2011 è di 41 anni e 6 mesi.

    Si precisa che nonostante venga raggiunto il requisito per la pensione successivamente al 31/8, la decorrenza della pensione rimane comunque 1/9.

    Quanto appena affermato trova riscontro: nell’art. 59, c.9 della L.449/97, che consente l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.





    Requisiti (che sono quelli della previgente riforma) entro il 6/1/2016
    Simonetta – Buongiorno, sono un’assistente amministrativa che ad Agosto del 2015 compie 60 anni e avrò 37 anni e 2 mesi di contributi . Usufruisco della Legge104/92 art. 33 comma 3 dal lontano 1995 perchè ho un figlio disabile invalido al 100%. Vorrei andare in pensione dal 1 settembre 2015. Sono andata al patronato ma mi è stato detto che con la legge dei “salvaguardati” non rientro per via del l’età. E’ vero? E se decidessi per l’opzione donna con il sistema contributivo , quanto andrei a perdere? Grazie della vostra consulenza. Cordiali saluti.Leggi tutto

    Simonetta – Buongiorno, sono un’assistente amministrativa che ad Agosto del 2015 compie 60 anni e avrò 37 anni e 2 mesi di contributi . Usufruisco della Legge104/92 art. 33 comma 3 dal lontano 1995 perchè ho un figlio disabile invalido al 100%. Vorrei andare in pensione dal 1 settembre 2015. Sono andata al patronato ma mi è stato detto che con la legge dei “salvaguardati” non rientro per via del l’età. E’ vero? E se decidessi per l’opzione donna con il sistema contributivo , quanto andrei a perdere? Grazie della vostra consulenza. Cordiali saluti.
    FP – Gentile Simonetta,

    l’art. 11 bis del D.L. 102/2013 ha introdotto una novità importante in materia pensionistica ampliando la possibilità di “uscita” del personale della scuola secondo i requisiti previgenti la riforma pensionistica cosiddetta Fornero.

    Si precisa che quanto sopra è stato ripreso dalla Legge n. 147 del 10/10/2014.

    Nella fattispecie per poter usufruire della suddetta possibilità bisogna:1) aver usufruito, nel 2011, di permessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 o ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L. 104/1992, per dedicarsi all’ assistenza di figli o altri familiari con handicap gravi;
    2) maturare entro 48 anni dall’entrata in vigore della L. 214/2011, i requisiti anagrafici/contributivi utili al pensionamento secondo la normativa pensionistica pre-Fornero.

    Si precisa che tale beneficio è concesso fino un tetto massimo di spesa stabilito dalla normativa.

    Detto questo, per poter accedere bisogna possedere i requisiti della previgente normativa ovvero:

    a) requisiti cd “quota”:
    – 13/15 quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 3 mesi + 35 anni di servizio);
    – 16/18 quota 97 e 7 mesi (61 anni e 7 mesi di età + 36 anni di servizio – 62 anni e 7 mesi + 35 anni di servizio);

    b) anzianità contributiva di 40 anni;

    c) pensione di vecchiaia ovvero legata all’ età:
    – 13/15 65 anni e 3 mesi;
    – 16/18 65 anni e 7 mesi;

    Considerata la circolare dell’Inps n 8881, bisogna possedere i suddetti requisiti (che sono quelli della previgente riforma) entro il 6/1/2016.

    Pertanto, nella fattispecie concordo con quanto detto dal Patronato.






    La possibilità di pensionamento era già dal 1/9/2012
    Assistente Amministrativa – Gentilissimi,approfitto della Loro competenza, per porre il seguente quesito: nella scuola dove lavoro, sono in servizio due docenti nate rispettivamente il 20/11/1950 e l’altra il 01/12/1950 con almeno 20 anni di servizio al 31/12/2011 . In riferimento, quindi, secondo le indicazioni operative della circolare dell’11/12/2014, le docenti suindicate, che compiono i 65 anni dopo il 31/8/2015, possono andare in pensione dal 1° settembre 2015? Si ringrazia per la consueta disponibilità e si resta in attesa di un Loro riscontro.Leggi tutto

    Assistente Amministrativa – Gentilissimi,approfitto della Loro competenza, per porre il seguente quesito: nella scuola dove lavoro, sono in servizio due docenti nate rispettivamente il 20/11/1950 e l’altra il 01/12/1950 con almeno 20 anni di servizio al 31/12/2011 . In riferimento, quindi, secondo le indicazioni operative della circolare dell’11/12/2014, le docenti suindicate, che compiono i 65 anni dopo il 31/8/2015, possono andare in pensione dal 1° settembre 2015? Si ringrazia per la consueta disponibilità e si resta in attesa di un Loro riscontro.

    FP – Gentile Assistente Amministrativa,

    in merito al quesito le segnalo che nella nuova riforma pensionistica, conosciuta come “riforma Fornero”, è prevista una clausola di salvaguardia (art. 24 comma 3 DL n. 201/2011) che consente di andare in pensione con i vecchi requisiti purchè maturati entro il 31/12/2011:

    1) quota 96 (60/36 o 61/35);
    2) 40 anni di contributi;
    3) pensione di vecchiaia con 65 anni per gli uomini e 61 anni di età per le donne, con un minimo 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

    Considerata l’età anagrafica posseduta al 31/12/2011, entrambi i casi segnalati rientrano nella casistica dei requisiti della previgente normativa sulle pensioni (punto 3) e pertanto la possibilità di pensionamento era già dal 1/9/2012.





    Pensionamento d’ufficio. Chiarimenti per la scuola.
    Scuola – Gradiremmo ricevere la consulenza per il caso di una nostra docente, al fine di sapere se rientra nel personale che al 1° settembre 2015 deve essere collocato a riposo D’UFFICIO. L’insegnante (docente scuola secondaria di I grado) nata il 19/07/1950 al 31.12.2011 (ante Fornero) possedeva una anzianità contributiva di anni 34 e mesi 11 ed età anagrafica di anni 61 e 5 mesi. Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti. La segreteria.Leggi tutto

    Scuola – Gradiremmo ricevere la consulenza per il caso di una nostra docente, al fine di sapere se rientra nel personale che al 1° settembre 2015 deve essere collocato a riposo D’UFFICIO. L’insegnante (docente scuola secondaria di I grado) nata il 19/07/1950 al 31.12.2011 (ante Fornero) possedeva una anzianità contributiva di anni 34 e mesi 11 ed età anagrafica di anni 61 e 5 mesi. Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti. La segreteria.

    FP – Gentile Scuola,

    in merito alla richiesta sul pensionamento forzato, le segnalo quanto segue.
    La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:

    a) età anagrafica;

    b) anzianità contributiva.

    1) Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età (punto a) si ha quando, tenuto conto della prossima “uscita” ovvero 1/9/2015:
    – entro il 31/8/2015 si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

    Di seguito si indicano, per completezza di informazione, i requisiti “pre-Fornero”:

    – quota 96 (60/36 o 61/35);
    – 40 anni di contributi;
    – pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

    2) entro il 31/8/2015 si compie 66 anni e 3 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

    3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015. Preciso che questa casistica non dovrebbe essere più valida in seguito al DL 90/2014, ovvero non dovrebbero sussistere proroghe che siano andate oltre il 31/8/2014.

    Pertanto, compiendo 65 anni entro il 31/8/2015 e possedendo il requisito “pre-Fornero” di vecchiaia al 31/12/2011 (61 anni di età), rientra nella casistica di pensionamento d’ufficio.

    A conferma di quanto indicato, le evidenzio una parte della nota MIUR n. 18851 del 11/12/2014:
    “Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzinaità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd “quota”), e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2015 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio”




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    Pensionamenti dal 1 settembre 2015. Le ultime risposte ai vostri quesiti


    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Anzianità contributiva (37 anni al 31/8/14) può andare in pensione nel 2019
    Concetta – Ho compiuto 60 anni a giugno 2014 e ho maturato al 1 settembre 2014 37 anni di servizio effettivo ( non ho riscattato gli anni di università ). NOn ho chiaro quando portrò andare in pensione , 2018 ?, 2020? o subito , optando per il contributivo. Lavoro senza problemi , ma desidero più tempo libero per famiglia lontana e figlio all’estero e penso al part- time. E’ una opzione svantaggiosa per la pensione ? Grazie.Leggi tutto
    Concetta – Ho compiuto 60 anni a giugno 2014 e ho maturato al 1 settembre 2014 37 anni di servizio effettivo ( non ho riscattato gli anni di università ). NOn ho chiaro quando portrò andare in pensione , 2018 ?, 2020? o subito , optando per il contributivo. Lavoro senza problemi , ma desidero più tempo libero per famiglia lontana e figlio all’estero e penso al part- time. E’ una opzione svantaggiosa per la pensione ? Grazie.

    FP – Gentile Concetta,

    la sua prima possibilità di pensionamento secondo la L. 214/2011 è data dal raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata ovvero legata al servizio.

    Considerata la sua anzianità contributiva (37 anni al 31/8/14) può andare in pensione nel 2019, quando il requisito prescritto dalla normativa per il pensionamento anticipato per le donne è 42 anni e 2 mesi di anzianità contributiva.

    Le segnalo, tra l’altro, un’altra possibilità di pensionamento riservata alle solo donne: la cosiddetta opzione 57 + 35, ovvero 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva.

    Possibilità che le permetterebbe di andare in pensione già dal 1/9/2015, visto che possiede entrambi i requisiti prescritti dalla normativa, entro il 31/12/2014.

    Ci tengo a precisare che la misura della sua pensione, in quest’ultimo caso (opzione donna), sarà determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo, oggettivamente più penalizzante degli altri sistemi di calcolo. In caso di part time, oggettivamente la misura della sua pensione risulterà più bassa.


    Raggiungimento del requisito per la pensione anticipata previsto dalla L. 214/2011 ovvero Legge “Fornero
    Daniela – Buongiorno,vorrei chiedere alcune cose riguardo il possibile pensionamento di una mia zia che è insegnante nella scuola del’ infanzia. Quest’anno il 31 agosto raggiunge i 40 anni di servizio è stata due anni in pre-ruolo e poi è passata di ruolo, a marzo compie 61 anni. l’anzianità contributiva è comprensiva dei due anni di pre-ruolo. Può fare domanda per la pensione oppure viene mandata dall’amministrazione?Per favore mi dite
    com’è la procedura?Ringrazio e porgo Cordiali Saluti. Mi fate sapere.Leggi tutto


    Daniela – Buongiorno,vorrei chiedere alcune cose riguardo il possibile pensionamento di una mia zia che è insegnante nella scuola del’ infanzia. Quest’anno il 31 agosto raggiunge i 40 anni di servizio è stata due anni in pre-ruolo e poi è passata di ruolo, a marzo compie 61 anni. l’anzianità contributiva è comprensiva dei due anni di pre-ruolo. Può fare domanda per la pensione oppure viene mandata dall’amministrazione?Per favore mi dite
    com’è la procedura?Ringrazio e porgo Cordiali Saluti. Mi fate sapere.

    FP – Gentile Daniela,

    la prima possibilità di “uscita”, per sua zia, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata previsto dalla L. 214/2011 ovvero Legge “Fornero”.

    Di seguito si indicano i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne:

    – dal 01/01/2014 al 31/12/2015 41 anni e 6 mesi
    – dal 01/01/2016 al 31/12/2018 41 anni e 10 mesi

    Con un’anzianità si servizio di 42 anni, soddisfa nel 2017 il requisito per il pensionamento anticipato.

    A conferma dei requisiti per il triennio 2016/2018, le segnalo che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014 il decreto ministeriale del MEF che conferma l’aumento dei requisiti pensionistici a partire dal 1/1/2016 per la variazione legata all’aspettativa di vita.

    Si precisa che per il 2015, non sussistono i requisiti per il pensionamento coatto.





    La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017
    Maria Concetta – Gentili consulenti,sono una docente di scuola media inferiore e al 31 agosto 2015 maturerò 41 anni e 3 mesi di contribuzione con 61 anni di età. Potrò andare in pensione a settembre 2015 senza penalizzazioni, considerate le nuove norme della Legge di Stabilità 2015? Vi ringrazio per la collaborazione e per l’ottimo contributo che svolgete con il vostro lavoro! Leggi tutto
    Maria Concetta – Gentili consulenti,sono una docente di scuola media inferiore e al 31 agosto 2015 maturerò 41 anni e 3 mesi di contribuzione con 61 anni di età. Potrò andare in pensione a settembre 2015 senza penalizzazioni, considerate le nuove norme della Legge di Stabilità 2015? Vi ringrazio per la collaborazione e per l’ottimo contributo che svolgete con il vostro lavoro!

    FP – Gentile Maria Concetta,

    in merito alla sua richiesta, in premessa le segnalo che il comma 113 della Legge di Stabilità prevede che:

    “con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2 – quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”

    Pertanto, considerata la sua età e l’anzianità contributiva al 31/8/2015 di 41 anni e 3 mesi, raggiunge il requisito per la pensione anticipata dopo la decorrenza della stessa ovvero 1/9/2015, la misura della pensione, stante la Legge di Stabilità non dovrebbe subire nessuna penalizzazione.

    Attendiamo la circolare interpretativa dell’Inps per la conferma.

    Diritto alla pensione anticipata nel 2017, con un’anzianità contributiva al 31/12/2017 di 42 anni e 8 mesi
    Valentina – Buongiorno, sono una insegnante di s. materna assunta dal 14 feb.1974 e con una anzianità contributiva al 30 agosto 2015, di 40 anni e 4 mesi. quando potro’ andare in pensione? Grazie e buona giornata.Leggi tutto


    Valentina – Buongiorno, sono una insegnante di s. materna assunta dal 14 feb.1974 e con una anzianità contributiva al 30 agosto 2015, di 40 anni e 4 mesi. quando potro’ andare in pensione? Grazie e buona giornata.
    FP – Gentile Valentina,

    non avendo indicando l’età anagrafica, le posso solo indicare il raggiungimento della pensione anticipata ovvero legata all’anzianità contributiva.

    Di seguito si indicano i requisiti, per le donne, per il pensionamento anticipato:
    – dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
    – dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi;
    – dal 2019 al 2020 42 anni e 2 mesi.

    Pertanto matura il diritto alla pensione anticipata nel 2017, con un’anzianità contributiva al 31/12/2017 di 42 anni e 8 mesi.





    Raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia ovvero legata all’età
    Caterina – Spett..le Redazione vorrei chiedere alcune informazioni sul diritto al pensionamento. Sono una assistente amministrativa nata il 15-10-1953 che al 31 /08/2014 ha maturato una anzianità di 34 anni, 6 mesi, 21 giorni. Quando maturerò il diritto alla pensione e con quale percentuale di trattenuta sullo stipendio? Grazie! Caterina. Leggi tutto
    Caterina – Spett..le Redazione vorrei chiedere alcune informazioni sul diritto al pensionamento. Sono una assistente amministrativa nata il 15-10-1953 che al 31 /08/2014 ha maturato una anzianità di 34 anni, 6 mesi, 21 giorni. Quando maturerò il diritto alla pensione e con quale percentuale di trattenuta sullo stipendio? Grazie! Caterina.

    FP – Gentile Caterina,

    in riferimento alla sua richiesta si chiarisce che la prima possibilità di “uscita” è data dal raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia ovvero legata all’età.

    Di seguito si indicano i requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia, per i prossimi anni:
    – dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
    – dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi;
    – dal 2019 al 2020 66 anni e 11 mesi.

    Per effetto dei suddetti requisiti matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2020.

    Si segnala che i requisiti dal 2019 potrebbero subire delle variazioni.


    I 41 anni e 2 mesi di anzianità contributiva sono da possedere al 31/8, mentre i 41 anni e 6 mesi sono 31/12
    Francesca – sono una docente in prossimità della pensione. Giorno 19/12/14 ho fatto domanda per la pensione anticipata,(requisiti contributivi 41 anni e 6 mesi e 62 anni di età entro il 31/12/2015) e facendo un calcolo approssimativo dovrei rientrarci appena. Oggi a scuola ho letto una circolare che invece riporta tra i requisiti richiesti i 41 anni e 2 mesi, maturati entro il 31/08/2015, che io avrei certamente maturato. Quale dei due requisiti è attendibile? Grazie.Leggi tutto
    Francesca – sono una docente in prossimità della pensione. Giorno 19/12/14 ho fatto domanda per la pensione anticipata,(requisiti contributivi 41 anni e 6 mesi e 62 anni di età entro il 31/12/2015) e facendo un calcolo approssimativo dovrei rientrarci appena. Oggi a scuola ho letto una circolare che invece riporta tra i requisiti richiesti i 41 anni e 2 mesi, maturati entro il 31/08/2015, che io avrei certamente maturato. Quale dei due requisiti è attendibile? Grazie.

    FP – Gentile Francesca

    i requisiti per la pensione anticipata, per le donne, che ha indicato nella sua richiesta (41 anni 2 mesi e 41 anni 6 mesi), sono entrambi esatti, a cambiare è la data ultima di maturazione.

    Infatti i 41 anni e 2 mesi di anzianità contributiva sono da possedere al 31/8, mentre i 41 anni e 6 mesi sono 31/12.

    Per completezza di informazione, le segnalo uno stralcio della nota MIUR sulle pensioni, prot.18851 del 11/12/2014:

    “La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.”


    Requisiti per la pensione per il triennio 2016/2018
    Erminia – Salve, sono un’insegnante di scuola secondaria di 1 grado, sono nata a febbraio del ’52 e nell’anno in corso speravo di poter inoltrare domanda di cessazione dal servizio. Dopo aver fatto gli opportuni controlli, al sindacato mi hanno detto che a dicembre del 2015 maturerò “solo” 41 anni e 2 mesi di contribuzione, non sufficienti alla presentazione della richiesta di pensionamento. Fermo restando l’ulteriore incremento di 4 mesi dei requisiti pensionistici previsti per prossimo anno, potrò finalmente andare via il 1/09/2016? In attesa di una risposta, sentitamente ringrazio.Leggi tutto
    Erminia – Salve, sono un’insegnante di scuola secondaria di 1 grado, sono nata a febbraio del ’52 e nell’anno in corso speravo di poter inoltrare domanda di cessazione dal servizio. Dopo aver fatto gli opportuni controlli, al sindacato mi hanno detto che a dicembre del 2015 maturerò “solo” 41 anni e 2 mesi di contribuzione, non sufficienti alla presentazione della richiesta di pensionamento. Fermo restando l’ulteriore incremento di 4 mesi dei requisiti pensionistici previsti per prossimo anno, potrò finalmente andare via il 1/09/2016? In attesa di una risposta, sentitamente ringrazio.

    FP – Gentile Ermina,

    i requisiti per la pensione sia anticipata che per vecchiaia, prescritti dalla L. 214/2011, nel 2016 subiranno un aumento legato alla variazione dell’aspettativa di vita.

    E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014 il decreto ministeriale del MEF che conferma l’aumento dei requisiti pensionistici a partire dal 1/1/2016 per le aspettative di vita. L’art. 1 del decreto n. 16 del MEF, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto- legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”

    Pertanto i requisiti per la pensione per il triennio 2016/2018 saranno i seguenti:
    – pensione di vecchiaia 66 anni e 7 mesi di età;
    – pensione anticipata donne 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva;
    – pensione anticipata uomini 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

    Nel 2016 (decorrenza 1/9) può andare in pensione, avendo un’anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi al 31/12/2016.


    Raggiungimento dell’anzianità contributiva prescritta dalla normativa, per le donne, senza operare nessuna forma di arrotondamento
    Docente – sono un’insegnante nata nel 1954, che al 31 agosto 2015 maturerà 38 anni di servizio. Che prospettive ho per andare in pensione? Se decidessi di optare per la finestra relativa ai 35 anni di servizio e 57 anni di età, quanto potrei avere di pensione? Inoltre vi risulta che la finestra in questione possa essere prorogata? Ringraziandovi per la preziosa disponibilità, saluto cordialmente.Leggi tutto
    Docente – sono un’insegnante nata nel 1954, che al 31 agosto 2015 maturerà 38 anni di servizio. Che prospettive ho per andare in pensione? Se decidessi di optare per la finestra relativa ai 35 anni di servizio e 57 anni di età, quanto potrei avere di pensione? Inoltre vi risulta che la finestra in questione possa essere prorogata? Ringraziandovi per la preziosa disponibilità, saluto cordialmente.
    FP – Gentile Docente,

    considerata l’anzianità contributiva e l’ età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento dell’anzianità contributiva prescritta dalla normativa, per le donne, senza operare nessuna forma di arrotondamento.
    I requisiti per il pensionamento anticipato per le donne, previsti per i prossimi anni, sono:
    – 2014/2015 41 anni e 6 mesi;
    – 2016/2018 41 anni e 10 mesi;
    – 2019/2010 42 anni e 2 mesi.

    Pertanto matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2019. Si precisa che nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente, secondo quanto prescritto dall’art. 59, comma 9 della L.449/97, ch consente l’ accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

    Per quanto concerne la possibilità di anticipare l’uscita, rispetto al pensionamento anticipato, le segnalo quanto indicato nella nota sui pensionamenti del MIUR – prot. 18851 del 11/12/2014, in materia di opzione donna:

    “Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via
    sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).”

    Pertanto così come indicato nella nota, la suddetta opzione prevista dalla L. 243/2004, al momento è valida fino al 2015 ovvero con raggiungimento del requisito nel 2014 e pensione nel 2015.

    Considerata l’età e l’anzianità contributiva al 31/12/2014, può andare in pensione secondo la normativa prevista dall’opzione donna, con la misura della pensione determinata esclusivamente con il metodo contributivo.

    Si precisa che per il comparto scuola, la finestra per l’uscita è unica ovvero 1/9, pertanto per poter utilizzare, nei prossimi anni (dal 2016) tale opzione occorre attendere ulteriori chiarimenti.


    Quando la misura della pensione, stante l’interpretazione soggettiva alla Legge di Stabilità non dovrebbe (condizionale d’obbligo) subire nessuna penalizzazione.
    Docente – vorrei si facesse chiarezza per coloro del comparto scuola che maturano il requisito contributivo tra settembre e dicembre 2015 come previsto dalla legge 449/97 art 59 al c. 9 “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”, dal momento che questi quattro mesi non sono figurativi ma valgono solo ai fini del diritto e sono privi di contribuzione, come afferma l’UST.E’ possibile che a soli 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di pensionamento l’INPS non sappia dare indicazioni certe e il MIUR non abbia prorogato la data di scadenza delle domande? Approfittando della vostra competenza vi sarei grata se vi potreste interessare al mio caso, grazie.Leggi tutto


    Vincenzo – Sono un docente con contratto a tempo indeterminato assunto nell’a.s. 2013/2014 nella cdc A034 e con anno di prova superato. Sono in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno. Chiedo se nelle prossime domande di mobilità posso fare domanda di passaggio cattedra/ruolo su posto di sostegno in altra provincia senza attendere il blocco triennale.

    Paolo Pizzo – Gentilissimo Vincenzo,

    può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

    Detto questo, se tu intendi passare sui posti di sostegno ti preciso che se li chiedi per lo stesso ruolo ovvero all’interno del II grado (tuo attuale ruolo di appartenenza per la A034) non si tratta di un passaggio di ruolo ma solo di un normale trasferimento. In questo caso, infatti, bisognerà inoltrare domanda di trasferimento chiedendo solo i posti di sostegno.

    Se invece hai un’abilitazione per un’altra classe di concorso appartenente ad altro ruolo (es. I grado) e hai anche la specializzazione per il sostegno, sempre in riferimento a tale grado, allora in questo caso potrai produrre domanda di passaggio di ruolo utilizzando l’apposito modello e richiedere i posti di sostengo.

    Solo in quest’ultimo caso si può superare il blocco triennale.


    Docente a tempo determinato che va in pensione. Quali adempimenti.
    Scuola – Buongiorno, si propone cortesemente il caso di una docente, incaricata annuale di Religione cattolica presso questa scuola nell’a.s. 2014/15, la quale maturerà entro il 31/08/2015 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Le chiedo delucidazioni in merito alla tempistica e alle modalità da rispettare, nel caso di docente precaria, per inoltrare la domanda di pensione. E’ il primo caso che si presenta presso questo Istituto e le informazioni ricevute da alcune fonti risultano essere discordanti. Grazie per la collaborazione. Distinti saluti e auguri. uff. segr. amm.va.Leggi tutto

    Scuola – Buongiorno, si propone cortesemente il caso di una docente, incaricata annuale di Religione cattolica presso questa scuola nell’a.s. 2014/15, la quale maturerà entro il 31/08/2015 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata. Le chiedo delucidazioni in merito alla tempistica e alle modalità da rispettare, nel caso di docente precaria, per inoltrare la domanda di pensione. E’ il primo caso che si presenta presso questo Istituto e le informazioni ricevute da alcune fonti risultano essere discordanti. Grazie per la collaborazione. Distinti saluti e auguri. uff. segr. amm.va.

    FP – Gentile Scuola,

    in merito alla sua richiesta, le segnalo quanto segue:

    visto che la docente prossima alla pensione ha in essere un contratto a tempo determinato, innanzitutto non deve e non può (visto che sicuramente no avrà attivo il link della cessazione, nella propria home page delle istanze on line) presentare domanda di cessazione attraverso il sistema delle istanza on line.

    Sicuramente deve produrre domanda di cessazione all’Inps, secondo la modalità telematica.

    Pertanto l’adempimento previsto con scadenza 15 gennaio non interessa alla docente.


    Pensionamento d’ufficio e liquidazione del TFS
    Scuola – Nella nostra scuola sia un’insegnante che un’assistente amministrativa raggiungono i 42 anni e 6 mesi e 62 anni d’età il 31/08/2015. 1. Rientrano nel caso di pensionamento d’ufficio o devono produrre domanda entro il 15 gennaio? 2. Nel caso di pensionamento d’ufficio percepiranno il TFS dopo 12 mesi anzichè 24 mesi? Si ringrazia anticipatamente delle risposte La Segreteria. Leggi tutto


    Scuola – Nella nostra scuola sia un’insegnante che un’assistente amministrativa raggiungono i 42 anni e 6 mesi e 62 anni d’età il 31/08/2015. 1. Rientrano nel caso di pensionamento d’ufficio o devono produrre domanda entro il 15 gennaio? 2. Nel caso di pensionamento d’ufficio percepiranno il TFS dopo 12 mesi anzichè 24 mesi? Si ringrazia anticipatamente delle risposte La Segreteria.

    FP – Gentile Scuola,

    la normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:

    a) età anagrafica;
    b) anzianità contributiva.

    I casi esposti nella richiesta rientrano nella casistica individuata al punto b).

    Il pensionamento d’ufficio per anzianità contributiva, deve avvenire con un preavviso di almeno 6 mesi, e riguarda coloro che al 31 agosto 2015 maturano:
    a) uomini e donne: 40 anni di servizio se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti per la pensione secondo le regole previgenti la riforma Fornero;
    b) uomini 42 anni e 6 mesi di servizio;
    c) donne 41 anni e 6 mesi di servizio.

    Preciso che le dimissioni d’ufficio sono valide se l’anzianità maturata è documentata.

    A conferma di quanto appena affemato si segnala la nota del MIUR n. 18851 del 11/12/2014:
    “……Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:
    – al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano
    maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
    – al compimento, entro il 31 agosto 2015, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.”

    Si specifica che la nota recita: “tale facoltà può essere esercitata….” e non “…deve essere esercita.”

    Pertanto considerate le anzianità contributive dei due casi, al 31/8/2015, potrebbero (condizionale d’obbligo) essere collocati d’ufficio in pensione, con un preavviso di 6 mesi.

    In merito alla tempistica di liquidazione del TFS, senza entrare troppo nello specifico, di seguito si indicano in sintesi i termini di pagamento:

    1) termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di decesso o pensione per inabilità;

    2) termine di dodici mesi in caso di: pensione di vecchiaia/limiti di età ordinamentali, limiti di servizio e risoluzione unilaterale;

    3) termine di 24 mesi in caso di: pensione anticipata; dimissioni volontarie senza diritto a pensione.

    In base alla tipologia di pensionamento così verrà liquidato, in termini di tempo, il TFS/TFR.

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