Pensioni scuola 2015. La scheda su "opzione donna"

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    Pensioni scuola 2015. La scheda su "opzione donna"




    di FP - In seguito alla L. 214/2011 che ha difatto innalzato i requisiti per il pensionamento, la cosiddetta "opzione 57+35" ha destato un continuo e sempre crescente interesse, per il personale femminile.

    Tale possibilità conosciuta come "opzione donna" è stata introdotta dal comma 9 dell'art. 1 della legge 243/04 (Riforma Maroni) ed è sperimentale fino al 31/12/2015, quindi attualmente vigente.

    " In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione."

    Pertanto, le lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dalla normativa, conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un' anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Così come indicato, l'opzione prevista dalla L. 243/04, ad oggi, secondo le diverse interpretazioni dell'Inps, è valida fino al 2015 ovvero con il raggiungimento di entrambi i requisiti nel 2014 e pensionamento nel 2015.

    A conferma di quanto appena affermato, si segnalano le seguenti circolari:

    1) Inps n. 35 del 14/3/2012;
    2) Inps gestione ex Inpdap n. 37 del 14/6/2012;
    3) Miur n. 18851 del 11/12/2014, evidenziando la seguente parte: “disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015″. Fermo restante l'interpretazione alquanto restrittiva dell'Inps, di quanto indicato nella L. 243/04, ad oggi siamo in attesa di ulteriori chiarimenti dallo stesso Istituto di Previdenza.

    Infatti l'Inps con messaggio n. 9304/2014, ha dato istruzioni alle proprie sedi di non cestinare, ne tantomeno “lavorare”, le domande delle lavoratrici la cui finestra si aprirebbe dopo il 31 dicembre 2015, in attesa di un ulteriore parere richiesto al Ministero del Lavoro.

    Per opportuna conoscenza di segnala parte del messaggio: “A seguito dell'emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l'Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale. In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni. Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.”

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    Si precisa che per il comparto scuola, la finestra per l'uscita è unica ovvero 1/9 e pertanto per poter utilizzare, nei prossimi anni (dal 2016) tale opzione occorre attendere ulteriori chiarimenti.

    Per quanto concerne l'età, si sottolinea che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014 il decreto ministeriale del MEF che conferma l'aumento dei requisiti pensionistici a partire dal 1/1/2016 per le aspettative di vita.

    L'art. 1 del decreto n. 16 del MEF, recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”

    E' auspicabile che il requisito dell'età, attualmente di 57 anni e 3 mesi, aumenti di ulteriori 3 mesi nel 2016, qualora ci fosse la proroga dell'opzione. Chi poneva speranza, di un eventuale rinvio della scadenza, nel decreto legge cosiddetto "milleproroghe" è stato deluso. Nel D.L. n. 192 del 31/12/2014 non si fa alcun cenno. E' opportuno comunque attendere istruzioni in merito da parte dell'Inps.

    La decisione del pensionamento secondo la suddetta opzione, non deve essere presa senza la dovuta riflessione, in quanto la misura della pensione sarà completamente effettuata con il sistema contributivo, oggettivamente più penalizzante, indicativamente di circa un 25%/ 30%.

    Pertanto si consiglia, per l' esatta determinazione dell'importo pensionistico con il sistema di calcolo interamente contributivo, di rivolgersi ad un ente di patronato, fornendo idonea documentazione attestante la contribuzione, distinta anno per anno, dell'intera vita assicurativa.

    Nella nostra rubrica di consulenza abbiamo ampiamente trattato l'argomento
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