Supplenze ATA: Sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono

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    Supplenze ATA: Sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza


    di Giovanni Calandrino


    Una breve scheda sulle Sanzioni previste per la mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza del personale ATA.

    In riferimento all’art. 7 del D.M. 430/00 “Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro” si ricorda che:

    Le sanzioni non si applicano per “LEGITTIMO IMPEDIMENTO”, (giustificato motivo) che risulti da documentata richiesta dell'interessato (Art. 7 comma 5);
    Le sanzioni per mancata accettazione/proroga/conferma si applicano solo per il personale totalmente inoccupato (quindi non si applicano a chi è già in servizio o ha accettato un'altra nomina, anche ad orario ridotto);
    Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine;
    Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti (24 mesi);
    L'accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.(Nota 8481 del 27 agosto 2014);
    In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantita in ogni caso la possibilità del completamento, sul medesimo profilo. Qualora non fosse possibile completare l'orario, per incompatibilità organizzative, è consentito lasciare lo spezzone per il posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità di posti interi.(Nota 8481 del 27 agosto 2014).

    Quali sono gli effetti in caso di RINUNCIA ad una nomina, conferma o proroga?:

    In caso di rinuncia dalle Graduatorie Permanenti Provinciali: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni);
    In caso di rinuncia dalle Graduatorie di Istituto: non sono previste sanzioni.

    In caso di mancata presa di servizio dopo aver accettato una nomina, quali sono le conseguenze?:

    Dalle Graduatorie Permanenti Provinciali: non si viene più convocati a livello provinciale per quella graduatoria, ma si possono acquisire le supplenze dalle graduatorie d'istituto (il riferimento originario relativo all'anno successivo risulta inapplicato in quanto le graduatorie permanenti si aggiornano tutti gli anni);
    Dalle Graduatorie di Istituto: non sono previste sanzioni.

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    Abbandono di una supplenza:

    In caso di abbandono di una supplenza attribuita dalle Graduatorie Permanenti Provinciali: non si possono più ottenere supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso;
    In caso di abbandono di una supplenza attribuita dalle Graduatorie di Istituto: non si possono più ottenere supplenze, conferite sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

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