Tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento per la mobilità fra i settori pubblici

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    Tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento per la mobilità fra i settori pubblici


    Con una specifica lettera i Sindacati dei Comparti pubblici avvertono il Governo di non procedere senza averli consultati come prevede invece la norma.
    03/03/2015


    La FLC Cgil e la FP Cgil, insieme con gli altri Sindacati del Pubblico impiego di CISL e UIL, in data odierna hanno inviato una lettera al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione per avvertirlo di non procedere, come si apprende invece dagli Organi di stampa, con il varo della tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento ai sensi dell’art 29 bis del D.L.vo 165/2001, senza prima aver consultato le stesse organizzazioni sindacali.

    Il medesimo citato art 29 bis, del resto, prevede la consultazione delle rappresentanze dei lavoratori nella determinazione delle tabelle in parola, tanto più in un momento così delicato in cui i processi di riassetto della Pubblica Amministrazione e in particolare gli Enti locali (legge 56/2014) sono destinati a determinare significativi eventi di mobilità intercompartimentale.

    Ma, in linea generale, sia per mobilità dovuta a processi di riforma sia per quella dovuta a domande individuali sia per quella determinata da situazioni di esubero, si rende indispensabile la partecipazione dei rappresentanti sindacali senza la quale si metterebbe in atto da parte del governo un comportamento lesivo degli interessi dei lavoratori.

    _________________

    Roma, 3 marzo 2015

    Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

    Oggetto: tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento ai sensi dell’art. 29- bis del D. Lgs. 165/2001.

    Egr. signor Ministro,

    abbiamo appreso dagli organi di stampa che sarebbero in corso di pubblicazione le tabelle previste dall’art. 29-bis del D. Lgs. 165/2001, che avrebbero il compito di definire l’equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, per favorire i processi di mobilità.

    Tali tabelle di equiparazione risultano indispensabili sia per gestire i casi di mobilità individuale volontaria verso amministrazioni diverse da quella di appartenenza del lavoratore (ex comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001), sia per i casi di trasferimenti tra amministrazioni diverse (ex comma 2 dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001) e sia per i casi di mobilità collettiva nei casi di enti in particolari situazioni di soprannumero o comunque eccedenze anche per ragioni funzionali o finanziarie ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 (mobilità collettiva).

    Com’è ovvio esse risultano indispensabili soprattutto in questa fase del processo di riassetto della Pubblica Amministrazione, ed in particolare delle autonomie locali che, alla luce della L. 56/2014, darà luogo al trasferimento del personale delle attuali province, anche presso amministrazioni appartenenti a comparti diversi.

    A tal proposito il Governo, con il comma 3 dell’art. 4 del D. L. 90/2014, aveva fissato un termine entro il quale, se non fosse stato adottato il DPCM previsto dall’art. 29-bis, la tabella di equiparazione sarebbe stata adottata con Decreto da emanarsi a cura della S. V., di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Beninteso che riteniamo tali tabelle assolutamente fondamentali, soprattutto nell’immediato per le ragioni sopra motivate, se le notizie apprese dai mezzi di stampa dovessero rivelarsi fondate, alla luce del mancato confronto con le parti sociali, mai avvenuto e neanche mai attivato in alcuna delle fasi che avrebbero portato alla loro determinazione, riterremmo assolutamente lesivo dell’interesse dei lavoratori il fatto che le loro rappresentanze non siano state preventivamente ascoltate, secondo quanto previsto dall’art. 29-bis del D. Lgs. 165/2001.

    Dopo l’emanazione del D. L. 90/2014, e ancor di più dopo la sua conversione in legge avvenuta con la legge di conversione 114/2014, ci saremmo aspettati infatti la Sua convocazione al tavolo per essere ascoltati entro i termini previsti, peraltro non perentori.

    Proprio per evitare che si potesse arrivare ad un atto unilaterale, Le avevamo inviato anche una nota unitaria con la quale chiedevamo di essere convocati urgentemente.

    Ciò detto, per evitare che il meccanismo introdotto dal D. L. 90/2014 produca quale unico premeditato effetto, quello di impedire la partecipazione dei lavoratori alla definizione dei criteri di equiparazione, le chiediamo un urgente incontro per essere preventivamente ascoltati sulle tabelle.

    A tale scopo Le chiediamo altresì di volerle anticipare alle OO. SS. in previsione dell’incontro.

    Cordiali saluti

    FP CGIL - FLC CGIL - CISL FP - CISL SCUOLA - FIR CISL - CISL UNIVERSITA’ AFAM - UIL FPL - UIL PA - UIL SCUOLA - UIL RUA
     
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  2. precariosolitario
     
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    Statali, la Conferenza unificata approva le tabelle di equiparazione per la mobilità



    Martedì, 12 Maggio 2015
    Scritto da Bernardo Diaz


    Le tabelle di equiparazione servono a disciplinare i trasferimenti dei dipendenti pubblici nei casi di mobilità non volontaria fra diversi comparti. Per la mobilità volontaria si applicano invece in automatico le regole dell'ente di destinazione

    Il decreto per regolare la mobilità dei dipendenti pubblici, con le relative tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il lavoratore nella nuova amministrazione con una retribuzione il più possibile vicina a quella di provenienza ha ricevuto l'ok della Conferenza Unificata ed attende ora il via libera della Corte dei Conti. Per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si avvia dunque a compimento uno dei tasselli fondamentali della Riforma Madia della scorsa estate, un provvedimento che sarà utilizzato in primis per trasferire i dipendenti in esubero nelle province nelle altre amministrazioni dello stato.

    Il meccanismo. L'obiettivo del dpcm è quello di regolare i passaggi fra enti pubblici caratterizzati da contratti diversi, sia attraverso mobilità volontaria che obbligatoria. Per farlo il decreto contiene le cd. tabelle di equiparazione, che traducono l'inquadramento di provenienza del dipendente in quello della sua possibile destinazione (qui è disponibile il testo in anteprima). Attraverso queste tabelle, ad esempio, un lavoratore in un comparto della pubblica amministrazione potrà essere trasferito, volontariamente o d'ufficio, presso un'altra amministrazione pubblica in cui si registri una carenza d'organico. Il tutto con l'obiettivo di garantire al lavoratore il mantenimento del medesimo livello retributivo.

    Se nessun problema viene in evidenza nella mobilità volontaria, in quanto al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico dell'ente di destinazione, il vero nodo, contestato dalla parte sindacale, è il meccanismo che regola il trattamento economico in caso di mobilità non volontaria e, quindi, quella che si verifica per accordo fra enti e quella disposta per riassorbire gli esuberi. In siffatti casi l'articolo 3 del Dpcm garantisce al lavoratore "trasferito" il trattamento economico e accessorio ove piu' favorevole, solo sulle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza. Una definizione aleatoria in quanto tali voci non sono facilmente individuabili all'interno del trattamento economico fondamentale ed in quello accessorio.

    Ma a prescindere dalla classificazione delle voci un altro passaggio duramente contestato è che il trattamento di miglior favore in godimento nell'ente di partenza viene garantito al dipendente con un assegno ad personam, che, però, ha natura riassorbibile con qualsiasi futuro aumento stipendiale. Questo significa che il dipendente si vedrà bloccata la sua retribuzione per anni, stante l'andamento dei rinnovi contrattuali e dei fondi per le risorse decentrate. Non solo. Il trattamento di miglior favore sarà riconosciuto solo in caso sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente.

    In concreto, nei procedimenti di mobilità non volontaria, rischia quindi di non essere tutelata la progressione in carriera conseguita dai lavoratori in ragione della professionalità posseduta, requisito ritenuto finora equivalente al possesso del titolo di studio nei percorsi di riqualificazione professionale e di progressione verticale.

    Una disposizione particolare è prevista per i segretari comunali e provinciali di fascia C, che dovranno essere collocati nella categoria o nell'area professionale più elevata presente nell'amministrazione di destinazione.
    File Allegato
    bozza_dpcm_mobilita.pdf
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