LA PENSIONE DI INVALIDITA'

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    LA PENSIONE DI INVALIDITA'


    L'ordinamento riconosce due ordini di prestazioni di invalidità. Quelle basate su un rapporto assicurativo, cioè le prestazioni previdenziali, e quelle civili fondate su un determinato requisito di invalidità civile.
    La Pensione di Invalidità
    Il dizionario di Pensioni Oggi

    Sotto il termine pensione di invalidità si annidano tante e diverse prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Inps. Non una sola come erroneamente si crede. E' un termine di uso comune, molto dispersivo, che può riferisi da un lato alle prestazioni di invalidità previdenziali come riformate dalla legge 222/1984 (l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità), sia a quelle anteriori, cioè in vigore sino al 1° luglio 1984, data di entrata in vigore della citata legge, sia alle corresponsioni economiche in favore degli invalidi civili (l'assegno di invalidità civile, pensione di inabilità civile, l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza).

    Queste ultime, le invalidità civili, sono prestazioni assistenziali, cioè sono benefici economici e non, che vengono erogati ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche tali da determinare l'esistenza di una invalidità (spesso accompagnati da un determinato requisito reddituale che non deve essere superato). Le prestazioni, in altri termini, sono riconosciute a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e, quindi, dal versamento dei relativi contributi in un fondo previdenziale (es. l'AGO). In questo si differenziano dalle prestazioni di invalidità previdenziale che invece necessitano dell'iscrizione e dal versamento di contribuzione in un fondo pensione gestito dall'assicurazione generale obbligatoria. Tavolta, inoltre, tra le prestazioni c'è un regime di incompatibilità: il conseguimento di una prestazione di invalidità previdenziale determina l'impossibilità di cumulare la prestazione civile e viceversa.

    Vediamo dunque di riepilogare quali sono le principali prestazioni legate all'invalidità con la riserva di un approfondimento nelle apposite sedi.
    Indice

    L'invalidità Previdenziale
    L'assegno Ordinario di Invalidità
    La Pensione di Inabilità
    L'invalidità Civile
    L'assegno di invalidità civile
    La pensione di inabilità civile
    L'assegno di accompagnamento e l'indennità di frequenza
    Le Prestazioni di Invalidità Previdenziali


    Per effetto della Riforma del 1984 sono riconducibili in questo insieme l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
    L'assegno ordinario di invalidità

    L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO e in alcuni fondi sostitutivi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa (requisito medico-legale). L'assegno può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti all'AGO e in buona parte dei fondi sostitutivi della stessa da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

    L'importo dell'assegno non è predeterminato in quanto deriva dall'entità del versamento contributivo nel fondo pensione. Piu' contributi sono stati versati maggiore sarà l'importo del rateo. In caso in cui sia molto basso l'assegno è integrabile al trattamento minimo alle condizioni generali previste dalla legge per l'integrazione al minimo ed è compatibile con l'attività lavorativa (anche se al di sopra di un certo livello scatta una riduzione che può toccare fino al 50% dell'importo dell'assegno).
    La Pensione di inabilità

    La pensione di inabilità è invece riconosciuta in caso di assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetti fisici o mentali (requisito medico-legale). Per il riconoscimento dell'assegno sono richiesti i medesimi requisiti contributivi previsti per l'assegno ordinario di invalidità. A differenza dell'AOI però l'assegno è incompatibile, per sua natura, con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

    La Pensione di invalidità nella vecchia normativa. Per completezza di esposizione si rammenta anche la disciplina previgente che regola tutt'oggi le prestazioni riconosciute sino al 30 giugno 1984. Fino a a tale data, infatti, nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), gestita dall’INPS, il trattamento pensionistico, in caso di invalidità, era disciplinato dall’articolo 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272. Tale articolo, nel testo modificato dall’articolo 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, dispone che si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La disposizione, pur attribuendo rilevanza a menomazioni fisiche o mentali, faceva derivare il diritto alla pensione di invalidità dalla riduzione della "capacità di guadagno" determinando, così, un’ampia discrezionalità nell’attribuzione della prestazione.

    Il requisito minimo di contribuzione, per poter ottenere la pensione di invalidità, era fissato in cinque anni ed era richiesto anche che l’assicurato potesse far valere almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Con l’articolo 8 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, fu stabilito che se il titolare della pensione di invalidità percepisce redditi da lavoro per un ammontare superiore a tre volte l’importo del trattamento minimo, il pagamento della pensione di invalidità viene sospeso.
    Le Prestazioni di Invalidità Civili

    Vanno sotto questo insieme principalmente l'assegno di invalidità civile e la pensione di inabilità civile, l'assegno di accompagnamento e l'indennità di frequenza.
    L'assegno di invalidità civile

    L'assegno viene attribuito ai soggetti tra i 18 anni e 65 anni riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 74%. Per avere diritto alla prestazione è richiesto, inoltre, che il soggetto si trovi in uno stato di bisogno economico e piu' precisamente non percepisca redditi superiori a determinati limiti annualmente individuati (ad esempio per l'anno 2014 il limite di reddito annuo personale è fissato in 4.795,57 euro).

    L'importo dell'assegno è, fisso, ed è pari a circa 280 euro al mese per 13 mensilità. L'assegno è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (anche se qualora il reddito percepito sia inferiore al limite stabilito dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità l'Inps provvede comunque al versamento dell'assegno data l'esiguità del reddito). I beneficiari di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono chiedere l'integrazione dell'importo mensile fino a circa 640 euro.

    L'assegno in parola è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti.
    La Pensione di inabilità civile

    La prestazione spetta ai soggetti con età compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiano ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%. Per avere diritto alla prestazione è richiesto, inoltre, che il soggetto si trovi in uno stato di bisogno economico e piu' precisamente non percepisca redditi superiori a determinati limiti annualmente individuati (ad esempio per l'anno 2014 il limite di reddito annuo personale è fissato in 16.449,85 euro). L'importo dell'assegno è, fisso, ed è pari a circa 280 euro al mese per 13 mensilità. I beneficiari di età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono chiedere l'integrazione dell'importo mensile fino a circa 640 euro.

    La prestazione in parola, a differenza dell'assegno di invalidità civile, è compatibile sia con lo svolgimento di attività lavorativa (qualora la minorazione non incida sulla capacità lavorativa) sia con le altre prestazioni di invalidità previdenziali corrisposte dall'AGO.
    L'assegno di accompagnamento e l'indennità di frequenza

    Sono due prestazioni di assistenza, alternative l'una all'altra, che spettano ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (indennità di accompagnamento) o nei confronti dei minori invalidi che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (indennità di frequenza).



    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/dizionario/la-p...a#ixzz3TgZcXHt4
     
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