Concorso per soli abilitati. Punteggio per servizio e TFA. ITP solo con diploma

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. rsustaff
     
    .

    User deleted


    DDL Scuola- PD: concorso per soli abilitati, idonei max 10%. Punteggio per servizio e TFA. ITP solo con diploma




    In uno degli emendamenti presentati oggi dalla relatrice Coscia (PD) si legge che a partire dal concorso che dovrà essere bandito entro il 1° ottobre 2015 "possono accedere alle procedure" per l'assunzione a tempo indeterminato "esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono".

    Il numero degli idonei non vincitori non potrà però essere superiore al 10% del numero dei posti banditi.

    Nello stesso emendamento viene previsto che per il concorsone 2015 costituiranno titoli "valutabili in termini di maggior punteggio": aver insegnato per massimo 180 giorni con contratti a tempo e il titolo di abilitazione all'insegnamento "conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico".

    Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici "continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali", prevede infine la proposta di modifica della relatrice, pertanto queste categorie possono partecipare al concorso con il titolo di studio, purchè conseguito entro il termine ultimo per la presentazione della domanda.

    L'emendamento conferma quanto il Partito Democratico aveva anticipato nei giorni scorsi. Il concorso dovrebbe essere bandito entro ottobre 2015, e mettere a disposizione 60.000 posti da assegnare in un triennio.

    L'emendamento della relatrice sul concorso







    Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: primaria e.
    Conseguentemente, sostituire il comma 12 con i seguenti:
    12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell’offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
    12-bis. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 12-quinquies, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
    12-ter. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione “Istruzione scolastica” iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale.
    12-quater. Al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
    b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti parole: «vacanza e»;
    c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
    d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola «disponibili» è sostituita dalle seguenti parole: «messi a concorso»;
    e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole «e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto», sono soppresse;
    f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
    g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole «in ruolo» sono soppresse;
    h) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento»;
    12-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, fra i titoli valutabili in termini di maggior punteggio:
    a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
    b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
    8.3001 Relatrice









    Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
    File Allegato
    Emendamentoconcorso.pdf
    (Number of downloads: 108)

     
    .
0 replies since 9/5/2015, 04:40   577 views
  Share  
.