La Penalizzazione nella Pensione Anticipata

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    La Penalizzazione nella Pensione Anticipata




    La decurtazione colpisce i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni. La decurtazione interessa in percentuale le anzianità maturate con il sistema retributivo.


    Per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori che non hanno compiuto il 62° anno di età, la Riforma Fornero del 2011 ha introdotto un sistema di disincentivi che colpiscono l'importo della rendita previdenziale.

    Nei confronti di tali lavoratori, dipendenti e autonomi, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni.


    La riduzione interessa i lavoratori con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) che non hanno perfezionato 62 anni. La legge Fornero, infatti, consente l'accesso alla pensione anticipata a qualsiasi età ma, per scoraggiare l'accesso troppo anticipato, ha introdotto un particolare meccanismo di disincentivazione.

    La riduzione, inoltre, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

    Nessuna decurtazione quindi interessa chi ha la pensione calcolata con il solo sistema contributivo, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dal 1° gennaio 1996 in poi. La decurtazione non interessa, parimenti, le lavoratrici che accedono alla pensione con l'opzione donna, nè i lavoratori salvaguardati, e in, generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche.
    L'Entità della riduzione

    La riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

    Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

    Quindi, ad esempio, un lavoratore che ha compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 e 58 anni di età potrà accedere alla pensione anticipata nel 2014 con una decurtazione del 6% circa sulle quote retributive di contribuzione al 31.12.2011 (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).




    Questo sistema di disincentivi è stato oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo, l'ultimo con la legge di stabilità 2015, che ne hanno profondamente alterato il funzionamento iniziale, che tutto sommato era abbastanza lineare.

    In breve, sino al 31 Dicembre 2014 l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 prevedeva che la penalizzazione non si applicasse qualora l'anzianità contributiva fosse composta da sola prestazione effettiva da lavoro unitamente ad alcuni, tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

    La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 113, legge 190/2014) ha modificato il citato articolo disponendo che, "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017".

    A seguito di queste modifiche il funzionamento della penalizzazione può essere schematizzato nel seguente modo:





    La Penalizzazione sino al 2014

    Per chi consegue la pensione anticipata tra il 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore della Riforma Fornero e sino al 31 Dicembre 2014 la penalizzazione non si applica, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.

    Prima della modifica della legge di stabilità 2015 l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 (modificato piu' volte nel corso del 2013) disponeva, infatti, che "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata (...), a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

    Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione.

    Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione rientrano, inoltre, esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .

    Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.

    Per quanto riguarda i congedi e i permessi ex articolo 33 della legge 104/1992 l'Inps ha precisato che rientrano in tale fattispecie solo i contributi figurativi derivanti: 1) dai tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità come previsto dall’art. 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 2) dai periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

    La tabella sottostante riepiloga la contribuzione utile e non utile per l'applicazione delle riduzioni in esame.






    La Penalizzazione tra il 2015 e il 2017

    Come già indicato l'articolo 1, comma 113 della legge di stabilità 2015 ha previsto che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

    Dunque chi consegue la pensione anticipata tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 Dicembre 2017, anche senza aver compiuto i 62 anni di età, non subirà la penalizzazione indipendentemente dalla tipologia dei contributi accreditati sul proprio conto assicurativo.

    Niente da fare, invece, per chi ha ottenuto la liquidazione dell'assegno prima del 31.12.2014 con la decurtazione: il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha confermato di recente che la norma non ha valore retroattivo e quindi gli assegni già decurtati non potranno essere "depenalizzati" a decorrere dal 1° gennaio 2015 a meno che si trovino ulteriori risorse.
    La penalizzazione dal 1° Gennaio 2018

    Dal 1° gennaio 2018 la "moratoria" concessa dalla recente legge di stabilità 2015 viene meno e pertanto tutti coloro che conseguono la pensione anticipata senza avere 62 anni subiranno il taglio dell'1-2% sulle quote retributive della pensione, come prevedeva la disciplina "originaria".
    Definitività della Riduzione

    Una volta ottenuta la pensione con la riduzione in esame, la riduzione è definitiva nel tempo. Questa pertanto accompagna l'assegno per il tutto il tempo della sua percezione e non può essere eliminata al perfezionamento del 62° anno di età.

    Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/dizionario/pens...e#ixzz3VtVKG41G
     
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