Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile

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    Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile




    di Paolo Pizzo


    I benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile sono contenuti nell’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 la cui applicazione è specificata nelle circolari INPS n. 45/2011 e n. 100/2012 e nella circolare n. 1/2012 della Funzione Pubblica.

    In via generale il diritto alla fruizione dei permessi per assistenza al familiare disabile non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.

    L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili, delle due ore di permesso giornaliero di cui al comma 2 dell’art. 33 o del prolungamento del congedo parentale.

    A tale proposito, si evidenzia che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha integralmente sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni, con diritto al 30% della retribuzione spettante.

    I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001, dal genitore richiedente.

    Circolare n. 1/2012 della Funzione Pubblica:

    L’art. 3 del d.lgs n. 119 del 2011 modifica l’art. 33 del d.lgs.n. 151/2001. Con la novella viene ridefinita la durata complessiva del congedo parentale nell’ipotesi in cui il minore sia persona in situazione di handicap grave.mIl previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento “fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro”, con diritto, per tutto il periodo, all’indennità economica pari al 30% della retribuzione.

    La disposizione aveva dato adito a problemi interpretativi, poiché era sorto il dubbio che il compimento del terzo anno di età del bambino rappresentasse il limite per la fruizione del congedo. Il novellato art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore in situazione di handicap grave, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il periodo, all’indennità economica pari al 30% della retribuzione).

    Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4). Si segnala che la modifica non ha riguardato invece il comma 1 dell’art. 42 del citato decreto, che prevede la possibilità per i genitori di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di due ore di permesso al giorno sino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Ne deriva che, dopo l’entrata in vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap grave continuano a poter fruire – in alternativa al prolungamento del congedo parentale - dei riposi orari retribuiti ma solo fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

    ALLA LUCE DEL VIGENTE DISPOSTO NORMATIVO, PERTANTO:

    1. i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere ovvero del prolungamento del congedo parentale

    2. i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale

    3. i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

    Secondo l’art. 33 del citato d.lgs. n. 151 del 2001, il prolungamento del congedo è accordato “a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”. Valgono comunque anche in questa sede le deroghe esplicitate nella Circolare n. 13 del 2010 al paragrafo 5, lett. a)).

    Si rammenta che il requisito essenziale per la concessione del prolungamento del congedo parentale è l’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio con grave disabilità, con le eccezioni previste dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011 (Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale; ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di disabilità grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare).

    Oltre alle eccezioni sopra richiamate, il d.lgs. n. 119/2011 ha previsto espressamente che sia il prolungamento del congedo parentale che il congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, possano essere concessi qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverato il disabile.

    Conseguentemente, in considerazione dell’ identica ratio che ispira i diversi istituti diretti a garantire l’assistenza al disabile ed in analogia a quanto previsto per i lavoratori del settore privato, ai sensi del paragrafo n. 6 della circolare n. 32/2012, la predetta eccezione è applicabile anche nelle ipotesi di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992.

    Detta fattispecie, pertanto, integra le ipotesi già contemplate dal paragrafo n. 4 della circolare n. 45/2011.

    ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PUNTUALIZZA QUANTO SEGUE:

    nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio minore di tre anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti istituti:

    due ore di permesso orario al giorno oppure un’ora di permesso al giorno per ciascun genitore per tutto il mese;
    assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario), da fruire entro gli otto anni di età del bambino;
    uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili, tra entrambi i beneficiari (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di un giorno di permesso, il padre di due);
    permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili totali (es.: nello stesso mese, la madre fruisce di 10 ore, il padre di 8).

    Si precisa che, in analogia al trattamento previsto in materia di riposi per allattamento nelle ipotesi di parto plurimo, ai dipendenti genitori di gemelli con disabilità grave fino a tre anni i riposi orari devono essere riconosciuti in misura doppia.

    nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio di età compresa tra i tre anni e gli otto anni, i genitori possono alternarsi nella fruizione dei seguenti benefici:

    assenze giornaliere a titolo di prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e nella misura massima di 36 mesi (comprensivi del congedo parentale ordinario);
    uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
    permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.

    nello stesso mese, per prestare assistenza ad un figlio maggiore di otto anni:

    uno o più giorni di permesso, fino ad un massimo di tre giorni mensili;
    permessi nella misura minima di un’ora, fino a concorrenza delle 18 ore massime mensili.

    Si ribadisce che tutti i benefici sopra richiamati possono essere fruiti alternativamente e non cumulativamente tra i due genitori nell’arco del mese.

    Pertanto, se uno o entrambi i genitori optano per alcuni giorni di prolungamento del congedo parentale per assistere il bambino disabile, gli stessi non potranno più richiedere per lo stesso mese né permessi orari né permessi giornalieri, mentre, ai sensi del novellato comma 5, dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, potranno beneficiare, in giorni diversi, del congedo straordinario retribuito (v. par. 1.3, lett. a) della circolare n. 28/2012).

    Diversamente, negli stessi giorni nei quali un genitore lavoratore fruisce di uno dei benefici spettanti, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, per il figlio disabile, l’altro genitore può eventualmente fruire del congedo parentale ordinario e del congedo malattia figlio.

    Si precisa che i dipendenti che hanno fruito, in qualità di genitori di bambini disabili di età compresa tra i tre e gli otto anni, del prolungamento del congedo retribuito al 30%, ai sensi della normativa previgente, senza esaurire il limite dei 36 mesi, potranno assentarsi a tale titolo entro gli otto anni di età del figlio, limite attualmente previsto per il godimento del beneficio, fino al raggiungimento di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.
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