L'indennità di Accompagnamento

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  1. rsustaff
     
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    L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2015 è pari a poco piu' di 508 euro al mese corrisposti per dodici mensilità.


    L'indennità di Accompagnamento





    Il dizionario di Pensioni Oggi

    L'indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980, alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili he si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua.

    Vediamo dunque i requisiti e le particolarità di questo particolare sussidio.


    L’indennità di accompagnamento viene erogata in favore dei soggetti che abbiano una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata dall'accertamento di due specifici requisiti sanitari, alternativi fra loro: non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore; non essere in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita. Requisiti che negli anni hanno permesso di farvi rientrare anche disabilità mentali, come la sindrome di Down e ora anche l’autismo oltre che quella fisica.

    Viene erogato a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo a condizione, sempre, che siano residenti nel nostro territorio.
    L'importo

    L'assegno per l'anno 2015 è pari a 508,55 € e spetta per 12 mensilità. Ricordiamo che, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi. Non è, dunque, una pensione e viene erogata al "solo titolo della minorazione" cioè a prescindere dal requisito reddituale.
    La domanda

    I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita.

    Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.).

    Un’importante novità contenuta nel "decreto semplificazione" della scorsa estate prevede che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre il compimento del 18° anno si porta automaticamente dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione senza la necessità di nuove viste e accertamenti.

    L'assegno viene corriposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
    La Cumulabilità della Prestazione

    L'indennità non è cumulabile con altri trattamenti simili come ad esempio le prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio e con l'indennità di frequenza (in questi casi la legge consente la possibilità di scegliere il sussidio più conveniente).

    E' cumulabile, invece, con tutti gli altri trattamenti assistenziali (es. pensione di inabilità civile) e previdenziali (pensioni dirette o indirette). L'articolo 2 della legge 429/1991 prevede, peraltro, che alle persone affetta da distinte menomazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo al'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l'indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni.

    La prestazione, peraltro, è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa.
    Le condizioni di Erogabilità

    L'articolo 1 della legge 18/1980 dispone che l'assegno non possa essere corrisposto qualora il beneficiario sia ricoverato gratuitamente in un istituto. Secondo la legge per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l'indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

    Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido.

    L'indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

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