Graduatoria interna di istituto: chi è escluso

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    Graduatoria interna di istituto: chi è escluso




    di Paolo Pizzo


    Il riferimento normativo è il CCNI 2015/16 che disciplina sia i trasferimenti che l'esclusione dei docenti dalla graduatoria interna di istituto.

    Per quest'ultimo punto, in particolare, l'art 7/2 dispone che I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

    L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.

    Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2015/16, domanda volontaria di trasferimento per l'intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

    Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

    L'esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

    Pertanto sono esclusi dalla graduatoria i docenti che rientrano:

    nel punto I:

    1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

    2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

    III

    PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

    1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

    2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

    3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

    Punto V con i criteri riportati in premessa :

    ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.

    Graduatoria interna di istituto: come si compila la domanda e chi diventa "perdente posto". E book gratuito
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    Graduatoria interna: la continuità si mantiene se nell’a.s. in corso si è in assegnazione provvisoria. E' escluso il personale che assiste il familiare
    di Giulia Boffa


    Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.

    Graduatoria interna: come valutare l’anno di ruolo prestato in utilizzazione in altro ordine di scuola?
    Docente – sono un insegnante di ruolo di scuola primaria. Le pongo un quesito riguardante il punteggio per la graduatoria interna. Nell’ultimo anno di ruolo nella scuola dell’infanzia (perché poi sono passata di ruolo nella scuola primaria) ho chiesto e ottenuto per il successivo anno scolastico l’utilizzazione nella scuola primaria. Ora Le chiedo: il punteggio che mi spetta ai fini della graduatoria interna per quell’anno è di 6 o 3 punti? Se il punteggio spettante è 6, può gentilmente dirmi il riferimento normativo? Grazie. leggi tutto





    Docente – sono un insegnante di ruolo di scuola primaria. Le pongo un quesito riguardante il punteggio per la graduatoria interna. Nell’ultimo anno di ruolo nella scuola dell’infanzia (perché poi sono passata di ruolo nella scuola primaria) ho chiesto e ottenuto per il successivo anno scolastico l’utilizzazione nella scuola primaria. Ora Le chiedo: il punteggio che mi spetta ai fini della graduatoria interna per quell’anno è di 6 o 3 punti? Se il punteggio spettante è 6, può gentilmente dirmi il riferimento normativo? Grazie.

    Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

    Nella PREMESSA delle note riguardanti la valutazione dei titoli e dei servizi è scritto che l’anzianità di servizio di cui alla lettera A) [pp. 6] si considerano gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza.

    A chiarimento di questo concetto precisa poi che “Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.”

    Pertanto se l’anno che eri di ruolo nell’infanzia hai prestato servizio come utilizzato nella primaria, quell’anno deve essere ora valutato come svolto nella scuola dell’infanzia (quindi 3 pp come “altro ruolo” in quanto ora sei nella scuola primaria).








    Graduatoria interna: la continuità si mantiene se nell’a.s. in corso si è in assegnazione provvisoria
    Scuola – Nella nostra scuola si verifica tale situazione: docente in ruolo dal 2010/2011 titolare presso il nostro istituto negli aa.ss. 2011/12 – 2012/13 e 2013/14. Dall’01/09/2014 ottiene l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge in altra provincia. In questi giorni stiamo predisponendo la graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari relativamente all’organico di diritto 2015/16. A nostro avviso la docente non ha più diritto al punteggio di continuità, ma vorremmo avere il vostro parere: lo perde o lo mantiene considerato che l’anno in corso 2014/15 non viene valutato? Ringraziamo anticipatamente.leggi tutto




    Scuola – Nella nostra scuola si verifica tale situazione: docente in ruolo dal 2010/2011 titolare presso il nostro istituto negli aa.ss. 2011/12 – 2012/13 e 2013/14. Dall’01/09/2014 ottiene l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge in altra provincia. In questi giorni stiamo predisponendo la graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari relativamente all’organico di diritto 2015/16. A nostro avviso la docente non ha più diritto al punteggio di continuità, ma vorremmo avere il vostro parere: lo perde o lo mantiene considerato che l’anno in corso 2014/15 non viene valutato? Ringraziamo anticipatamente.

    Paolo Pizzo – Gentile scuola,

    il servizio e la continuità didattica vengono riconosciuti fino al 31/8/2014 con esclusione dell’anno in corso.

    Se quindi il docente in questione è titolare nella vostra scuola dal 2011/12 la sua continuità è di 3 anni:

    2011/12 (sede definitiva);

    2012/13;

    2013/14.

    Gli dovete quindi attribuire 6 pp.

    Il fatto che abbia ottenuto quest’anno l’assegnazione provvisoria gli farà perdere il diritto della continuità solo a partire dal prossimo anno 2015/16.



    Graduatoria interna: è escluso il personale con disabilità propria o che assiste il familiare
    Sveva – Chiedo cortesemente un chiarimento: nella graduatoria interna di istituto, appena pubblicata nella mia scuola in via provvisoria, mi sono ritrovata ultima, perché i sette colleghi che hanno meno punteggio di me e che quindi avrebbero dovuto trovarsi dopo di me, usufruiscono tutti e sette della legge 104 (uno per se stesso, gli altri per assistenza a figli o genitori), di conseguenza non compaiono nemmeno. Considerato che ci sarà una cattedra in meno, per un calo di iscritti, e che quindi ci sarà un perdente posto nella classe di concorso (A051), è assolutamente certo che quel perdente posto debba essere io?Avevo letto da qualche parte, ma senza poi avere alcun riferimento normativo, che la legge 104 tutela al fine che chi ne usufruisce non venga allontanato dal comune di residenza, ma non necessariamente dalla scuola di titolarità. E’ corretto o è una leggenda? Se è corretto, potreste fornirmi qualche riferimento normativo? Grazie in anticipo.leggi tutto



    Sveva – Chiedo cortesemente un chiarimento: nella graduatoria interna di istituto, appena pubblicata nella mia scuola in via provvisoria, mi sono ritrovata ultima, perché i sette colleghi che hanno meno punteggio di me e che quindi avrebbero dovuto trovarsi dopo di me, usufruiscono tutti e sette della legge 104 (uno per se stesso, gli altri per assistenza a figli o genitori), di conseguenza non compaiono nemmeno. Considerato che ci sarà una cattedra in meno, per un calo di iscritti, e che quindi ci sarà un perdente posto nella classe di concorso (A051), è assolutamente certo che quel perdente posto debba essere io?Avevo letto da qualche parte, ma senza poi avere alcun riferimento normativo, che la legge 104 tutela al fine che chi ne usufruisce non venga allontanato dal comune di residenza, ma non necessariamente dalla scuola di titolarità. E’ corretto o è una leggenda? Se è corretto, potreste fornirmi qualche riferimento normativo? Grazie in anticipo.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Sveva,

    il riferimento normativo è il CCNI 2015/16 che disciplina sia i trasferimenti che l’esclusione dei docenti dalla graduatoria interna di istituto.

    Per quest’ultimo punto, in particolare, l’art 7/2 dispone che I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

    L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

    Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2015/16, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili.

    Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

    L’esclusione di cui al punto V) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

    Pertanto sono esclusi dalla graduatoria i docenti che rientrano:

    nel punto I:

    1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

    2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

    III

    PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

    1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

    2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

    3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

    Punto V con i criteri che ti ho riportato in premessa:

    ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.




    Graduatoria interna: punteggio per servizio in piccola isola svolto in ruolo diverso da quello di appartenenza
    Giuseppa – scrivo per chiederle dei chiarimenti in merito alla graduatoria interna di scuola primaria. Sono docente di scuola primaria dal 1996 e dal 1992 al 1996 in servizio presso la scuola dell’infanzia, di cui i primi due prestati a Ischia. Il dirigente per i due anni prestati su piccola isola mi attribuisce 6 punti anziché 9 per ogni anno. Chiedo se il dirigente agisce correttamente leggi tutto



    Giuseppa – scrivo per chiederle dei chiarimenti in merito alla graduatoria interna di scuola primaria. Sono docente di scuola primaria dal 1996 e dal 1992 al 1996 in servizio presso la scuola dell’infanzia, di cui i primi due prestati a Ischia. Il dirigente per i due anni prestati su piccola isola mi attribuisce 6 punti anziché 9 per ogni anno. Chiedo se il dirigente agisce correttamente.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Giuseppa,

    il punto A1) della tabella titoli assegna punti 6 per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) ovvero di 6 pp per ogni anno di ruolo prestato nel ruolo di appartenenza.

    Per il servizio di ruolo si raddoppia poi la continuità del servizio se titolari nelle piccole isole.

    Si noti come ci si riferisca sempre al “ruolo di appartenenza”.

    Come già detto in altre occasioni il servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia per chi è attualmente di ruolo in quella primaria (e viceversa), deve essere calcolato la metà ovvero 3 pp per ogni anno prestato invece che 6.

    Pertanto se sei attualmente di ruolo nella scuola primaria e il servizio prestato nella piccola isola si riferisce al ruolo dell’infanzia, è corretto che per ogni anno prestato ti attribuiscano 6 pp. che è la risultante del punteggio dimezzato perché svolto in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza.


    Graduatoria interna/mobilità: la continuità per chi è in distacco sindacale
    Carla – ho letto nella Vostra newsletter che un docente che ottiene l’assegnazione provvisoria non ha diritto al punteggio di continuità che quindi non deve essere valutato a partire dall’anno scolastico in cui si ottiene l’assegnazione, ma mi chiedo vale anche per chi usufruisce del distacco sindacale? Grazie.leggi tutto



    Carla – ho letto nella Vostra newsletter che un docente che ottiene l’assegnazione provvisoria non ha diritto al punteggio di continuità che quindi non deve essere valutato a partire dall’anno scolastico in cui si ottiene l’assegnazione, ma mi chiedo vale anche per chi usufruisce del distacco sindacale? Grazie.

    Paolo Pizzo – Gentilissima Carla,

    la nota 5 della tabella valutazione titoli allegata al CCNI precisa che il punteggio di continuità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

    Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite…


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